Art. 16 Progressioni verticali tra le aree 1. I passaggi da un'area alla posizione economica iniziale di quella immediatamente superiore avvengono nel rispetto dei seguenti principi: a) garanzia di un adeguato ed equilibrato accesso dall'esterno; b) valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle peculiarita' professionali che caratterizzano le aree ed i profili cui si riferiscono le selezioni. Pertanto, con riferimento all'esperienza professionale, al titolo di studio, agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale ed alle prove selettive finali e' attribuito un peso equilibrato ai fini della determinazione del punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria finale dai dipendenti che hanno partecipato alla selezione; 2. I passaggi del comma 1 sono realizzati nei limiti dei posti a tal fine individuati e si attuano mediante selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l'accesso al profilo cui si riferisce la selezione. 3. La selezione del comma 2 e' basata sulla: a) verifica della professionalita' richiesta dal profilo superiore attraverso apposita prova teorico-pratica e/o colloquio volti ad accertare il possesso delle nuove capacita' acquisite anche attraverso percorsi formativi; b) valutazione dei seguenti titoli attraverso criteri oggettivi formulati con le procedure di cui all'art. 17 e, in tale sede, ulteriormente integrabili e specificabili: b1) titoli di studio, diplomi di specializzazione o perfezionamento; b2) esperienza professionale maturata; b3) corsi di formazione - qualificati quanto alla durata ed ai contenuti - i quali devono essere correlati all'attivita' lavorativa affidata e per i quali sia previsto l'esame finale. 4. Gli elementi della selezione indicati al comma 3 sono tra loro diversamente combinati e ponderati in relazione alle peculiarita' professionali che caratterizzano le aree ed i profili cui si riferiscono le selezioni. In ogni caso ai titoli di studio ed all'esperienza professionale deve essere attribuito ai sensi del comma 1, lettera b) un peso equilibrato. 5. I passaggi di cui al presente articolo sono finanziati dal CNEL sulla base della programmazione del fabbisogno in tema di gestione delle risorse umane e di reclutamento del personale ai sensi delle vigenti disposizioni.