Art. 16
                 Progressioni verticali tra le aree

   1.  I  passaggi  da  un'area  alla posizione economica iniziale di
quella  immediatamente  superiore avvengono nel rispetto dei seguenti
principi:
    a) garanzia di un adeguato ed equilibrato accesso dall'esterno;
    b)  valutazione  ponderata  di  tutti  i  titoli  presentati  dai
candidati,   in   relazione   alle   peculiarita'  professionali  che
caratterizzano  le aree ed i profili cui si riferiscono le selezioni.
Pertanto,  con riferimento all'esperienza professionale, al titolo di
studio,  agli  altri  titoli  culturali  e professionali, ai corsi di
aggiornamento  e qualificazione professionale ed alle prove selettive
finali e' attribuito un peso equilibrato ai fini della determinazione
del  punteggio  complessivo  ottenuto  nella  graduatoria  finale dai
dipendenti che hanno partecipato alla selezione;
   2.  I  passaggi del comma 1 sono realizzati nei limiti dei posti a
tal  fine  individuati e si attuano mediante selezione interna aperta
alla   partecipazione   dei  dipendenti  in  possesso  dei  requisiti
culturali  e  professionali  previsti per l'accesso al profilo cui si
riferisce la selezione.
   3. La selezione del comma 2 e' basata sulla:
    a)   verifica   della   professionalita'  richiesta  dal  profilo
superiore  attraverso  apposita  prova  teorico-pratica e/o colloquio
volti  ad accertare il possesso delle nuove capacita' acquisite anche
attraverso percorsi formativi;
    b)  valutazione  dei seguenti titoli attraverso criteri oggettivi
formulati  con  le  procedure  di  cui  all'art.  17 e, in tale sede,
ulteriormente integrabili e specificabili:
     b1)   titoli   di   studio,   diplomi   di   specializzazione  o
perfezionamento;
     b2) esperienza professionale maturata;
     b3)  corsi  di formazione - qualificati quanto alla durata ed ai
contenuti  - i quali devono essere correlati all'attivita' lavorativa
affidata e per i quali sia previsto l'esame finale.
   4.  Gli elementi della selezione indicati al comma 3 sono tra loro
diversamente  combinati  e  ponderati  in relazione alle peculiarita'
professionali  che  caratterizzano  le  aree  ed  i  profili  cui  si
riferiscono  le  selezioni.  In  ogni  caso  ai  titoli  di studio ed
all'esperienza  professionale  deve  essere  attribuito  ai sensi del
comma 1, lettera b) un peso equilibrato.
   5. I passaggi di cui al presente articolo sono finanziati dal CNEL
sulla  base  della  programmazione del fabbisogno in tema di gestione
delle  risorse  umane  e di reclutamento del personale ai sensi delle
vigenti disposizioni.