Art. 19 Procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all'interno dell'area 1. Lo sviluppo economico di cui all'art. 18 e' effettuato secondo i criteri e le procedure di cui al presente articolo, integrabili nella contrattazione integrativa, sulla base di appositi indicatori ponderati in relazione al diverso livello di professionalita' richiesto per i singoli profili in ciascuna area. 2. I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio per tutti i lavoratori, ivi compresi quelli che rivestono la posizione organizzativa o professionale, selezionati in base ai criteri del presente articolo. 3. I passaggi alle fasce retributive successive a quella iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri oggettivi di valutazione che prendono in considerazione: a) esperienza professionale maturata; b) titoli di studio e titoli culturali (pubblicazioni e titoli vari) non altrimenti valutati; c) specifici percorsi formativi e di apprendimento, correlati alla selezione, con valutazione finale dell'arricchimento professionale, se garantiti dal CNEL per la totalita' dei dipendenti interessati alla selezione. Ove il CNEL non attui i predetti percorsi il presente criterio non puo' essere utilizzato. In tal caso, restano comunque fermi i criteri di cui alle lettere a) e b). 4. I criteri selettivi di cui al comma 3 - integrabili nella contrattazione integrativa - sono equamente valutati, sulla base di valori percentuali da definirsi a tale livello e sono tra loro combinati e ponderati in modo da evitare la prevalenza dell'uno sull'altro e garantire una effettiva selettivita' dei criteri di scelta dei candidati cui riconoscere lo sviluppo economico.