Art. 19
     Procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico
                        all'interno dell'area

   1.  Lo sviluppo economico di cui all'art. 18 e' effettuato secondo
i  criteri  e  le  procedure di cui al presente articolo, integrabili
nella  contrattazione  integrativa, sulla base di appositi indicatori
ponderati   in  relazione  al  diverso  livello  di  professionalita'
richiesto per i singoli profili in ciascuna area.
   2.  I  passaggi  da una fascia retributiva a quella immediatamente
successiva  avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio per tutti i
lavoratori,   ivi   compresi   quelli   che  rivestono  la  posizione
organizzativa  o  professionale,  selezionati  in base ai criteri del
presente articolo.
   3.  I passaggi alle fasce retributive successive a quella iniziale
avvengono  sulla  base  dei seguenti criteri oggettivi di valutazione
che prendono in considerazione:
    a) esperienza professionale maturata;
    b)  titoli  di  studio e titoli culturali (pubblicazioni e titoli
vari) non altrimenti valutati;
    c)  specifici  percorsi  formativi  e di apprendimento, correlati
alla    selezione,    con   valutazione   finale   dell'arricchimento
professionale,  se garantiti dal CNEL per la totalita' dei dipendenti
interessati alla selezione. Ove il CNEL non attui i predetti percorsi
il presente criterio non puo' essere utilizzato. In tal caso, restano
comunque fermi i criteri di cui alle lettere a) e b).
   4.  I  criteri  selettivi  di  cui  al comma 3 - integrabili nella
contrattazione  integrativa  - sono equamente valutati, sulla base di
valori  percentuali  da  definirsi  a  tale  livello  e sono tra loro
combinati  e  ponderati  in  modo  da  evitare la prevalenza dell'uno
sull'altro  e  garantire  una  effettiva  selettivita' dei criteri di
scelta dei candidati cui riconoscere lo sviluppo economico.