Art. 2
 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

   1.  Il  presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31
dicembre  2005,  per  la  parte normativa ed e' valido dal 1° gennaio
2002 fino al 31 dicembre 2003, per la parte economica.
   2.  Gli  effetti  decorrono  dal  giorno  successivo  alla data di
stipulazione,  salvo  specifica  e  diversa prescrizione e decorrenza
espressamente  prevista dal contratto stesso. L'avvenuta stipulazione
viene  portata  a conoscenza del CNEL con idonea pubblicita' da parte
dell'ARAN.
   3.  Gli  istituti  a contenuto economico e normativo con carattere
vincolato ed automatico sono applicati dal CNEL entro 30 giorni dalla
data di stipulazione di cui al comma 2.
   4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di
anno  in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con
lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.
In   caso   di   disdetta,  le  disposizioni  contrattuali  rimangono
integralmente  in  vigore  fino  a  quando  non  siano sostituite dal
successivo contratto collettivo.
   5.  Per  evitare  periodi  di vacanza contrattuale, le piattaforme
sono  presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante
tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le
parti  negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad
azioni dirette.
   6.  Dopo un periodo di vacanza contrattuale, pari a tre mesi dalla
data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre
mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai
dipendenti  del CNEL sara' corrisposta la relativa indennita' secondo
le scadenze stabilite dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio
1993. Per l'erogazione di detta indennita' si applica la procedura di
cui agli articoli 47 e 48 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
   7.  In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte
economica  da  corrispondere,  ulteriore  punto  di  riferimento  del
negoziato   sara'  costituito  dalla  comparazione  tra  l'inflazione
programmata  e  quella  effettiva intervenuta nel precedente biennio,
secondo  quanto  previsto  dall'Accordo del 23 luglio 1993, di cui al
comma 6.