Art. 20
               Posizioni organizzative e professionali

   1.  Il  CNEL,  sulla  base del proprio ordinamento ed in relazione
alle   esigenze   organizzative,   puo'   conferire   ai   dipendenti
appartenenti  alla  area  C  effettivamente in servizio, incarichi di
natura organizzativa o professionale, che, pur rientrando nell'ambito
delle  funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti
di elevata responsabilita' ed alta professionalita'.
   2.  Le  posizioni di cui al comma 1 possono riguardare settori che
richiedono l'esercizio di:
    a)  funzioni di direzione di unita' organizzative, caratterizzate
da un elevato grado di autonomia e complessita' gestionale;
    b)    rilevanti   attivita'   tecnico-scientifiche,   gestionali,
progettuali  e  di  ricerca,  svolte  anche  in  posizione  di staff,
caratterizzate  da  elevati  contenuti  specialistici  e  da  elevata
autonomia  ed  esperienza,  in coerenza con la missione istituzionale
del CNEL.
   3.  Ai  fini  del  comma 2, il CNEL procede alla graduazione delle
funzioni  connesse  con  gli  incarichi di cui al comma 1, in base ai
criteri  adottati  con  proprio  atto,  previa  concertazione  con  i
soggetti  di  cui  all'art.  8  del  CCNL del 14 febbraio 2001. Nella
graduazione   delle   funzioni   il   CNEL   tiene  conto,  a  titolo
esemplificativo,   dei  seguenti  elementi,  anche  integrandoli  con
riferimento alla specifica situazione organizzativa:
    a)  livello di autonomia e responsabilita' della posizione, anche
in  relazione  alla  effettiva  presenza  di  posizioni  dirigenziali
sovraordinate;
    b)  grado di specializzazione e di professionalita' richiesta dai
compiti affidati;
    c) complessita' delle competenze attribuite;
    d)  entita'  delle  risorse  umane,  finanziarie,  tecnologiche e
strumentali direttamente gestite;
    e) valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi del
CNEL.
   4.  Ai  fini  della individuazione delle posizioni organizzative o
professionali,   si  tiene  conto  della  oggettiva  rilevanza  delle
funzioni di cui al comma 2.