Art. 20 Posizioni organizzative e professionali 1. Il CNEL, sulla base del proprio ordinamento ed in relazione alle esigenze organizzative, puo' conferire ai dipendenti appartenenti alla area C effettivamente in servizio, incarichi di natura organizzativa o professionale, che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilita' ed alta professionalita'. 2. Le posizioni di cui al comma 1 possono riguardare settori che richiedono l'esercizio di: a) funzioni di direzione di unita' organizzative, caratterizzate da un elevato grado di autonomia e complessita' gestionale; b) rilevanti attivita' tecnico-scientifiche, gestionali, progettuali e di ricerca, svolte anche in posizione di staff, caratterizzate da elevati contenuti specialistici e da elevata autonomia ed esperienza, in coerenza con la missione istituzionale del CNEL. 3. Ai fini del comma 2, il CNEL procede alla graduazione delle funzioni connesse con gli incarichi di cui al comma 1, in base ai criteri adottati con proprio atto, previa concertazione con i soggetti di cui all'art. 8 del CCNL del 14 febbraio 2001. Nella graduazione delle funzioni il CNEL tiene conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti elementi, anche integrandoli con riferimento alla specifica situazione organizzativa: a) livello di autonomia e responsabilita' della posizione, anche in relazione alla effettiva presenza di posizioni dirigenziali sovraordinate; b) grado di specializzazione e di professionalita' richiesta dai compiti affidati; c) complessita' delle competenze attribuite; d) entita' delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite; e) valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi del CNEL. 4. Ai fini della individuazione delle posizioni organizzative o professionali, si tiene conto della oggettiva rilevanza delle funzioni di cui al comma 2.