Art. 22
              Retribuzione di posizione e di risultato

   1.  Al  dipendente  cui  sia  conferito  l'incarico  per una delle
posizioni  organizzative  o  professionali  di cui agli articoli 20 e
seguenti  compete,  oltre  al  trattamento  economico  in  godimento,
comprese  le  fasce  retributive  di  appartenenza,  un'indennita' di
posizione  in  misura  variabile  da  un  minimo  di € 4.000,00 ad un
massimo di € 7.000,00 annui lordi per tredici mensilita'.
   2. Il valore dell'indennita' di posizione e' stabilito dal CNEL in
relazione  alla  graduazione  delle  funzioni  ai sensi dell'art. 20,
comma 3.
   3.  In  relazione alla corresponsione dell'indennita' di posizione
non  sono  piu'  attribuiti  al  dipendente  i  compensi  per  lavoro
straordinario.
   4.  Al  finanziamento dell'indennita' di posizione si provvede con
il  fondo  unico  di  amministrazione di cui all'art. 71, comma 2 del
CCNL  del  14 febbraio 2001, come integrato dall'art. 39 del presente
CCNL.
   5.  La  valutazione annuale positiva dell'incarico svolto comporta
l'attribuzione  di  una  retribuzione  di risultato secondo i criteri
definiti  dalla  contrattazione  integrativa.  Alla  retribuzione  di
risultato e' destinato almeno il 10% e non piu' del 20% delle risorse
complessivamente  destinate  a remunerare la indennita' di posizione,
ai sensi del comma 4.
   6.   In   relazione  alla  corresponsione  della  retribuzione  di
risultato,  non  sono  piu' attribuiti i compensi di cui all'art. 72,
comma 2, lettere a) e b) del CCNL del 14 febbraio 2001.
   7.  Al  finanziamento  della retribuzione di risultato si provvede
con  il  fondo  unico  di  amministrazione  di  cui  all'art. 71 come
integrato dall'art. 39 del presente CCNL. Tra le risorse del predetto
fondo   sono   altresi'   recuperate   le  somme  del  fondo  per  lo
straordinario  di  cui all'art. 70 del CCNL del 14 febbraio 2001, non
piu'  corrisposte  per  effetto  dell'applicazione  del comma 3. Tali
somme   sono   destinate   al  finanziamento  della  retribuzione  di
risultato.  Sono altresi' destinate alla retribuzione di risultato le
risorse  del  fondo unico di amministrazione non piu' corrisposte per
effetto dell'applicazione del comma 6.