Art. 22 Retribuzione di posizione e di risultato 1. Al dipendente cui sia conferito l'incarico per una delle posizioni organizzative o professionali di cui agli articoli 20 e seguenti compete, oltre al trattamento economico in godimento, comprese le fasce retributive di appartenenza, un'indennita' di posizione in misura variabile da un minimo di 4.000,00 ad un massimo di 7.000,00 annui lordi per tredici mensilita'. 2. Il valore dell'indennita' di posizione e' stabilito dal CNEL in relazione alla graduazione delle funzioni ai sensi dell'art. 20, comma 3. 3. In relazione alla corresponsione dell'indennita' di posizione non sono piu' attribuiti al dipendente i compensi per lavoro straordinario. 4. Al finanziamento dell'indennita' di posizione si provvede con il fondo unico di amministrazione di cui all'art. 71, comma 2 del CCNL del 14 febbraio 2001, come integrato dall'art. 39 del presente CCNL. 5. La valutazione annuale positiva dell'incarico svolto comporta l'attribuzione di una retribuzione di risultato secondo i criteri definiti dalla contrattazione integrativa. Alla retribuzione di risultato e' destinato almeno il 10% e non piu' del 20% delle risorse complessivamente destinate a remunerare la indennita' di posizione, ai sensi del comma 4. 6. In relazione alla corresponsione della retribuzione di risultato, non sono piu' attribuiti i compensi di cui all'art. 72, comma 2, lettere a) e b) del CCNL del 14 febbraio 2001. 7. Al finanziamento della retribuzione di risultato si provvede con il fondo unico di amministrazione di cui all'art. 71 come integrato dall'art. 39 del presente CCNL. Tra le risorse del predetto fondo sono altresi' recuperate le somme del fondo per lo straordinario di cui all'art. 70 del CCNL del 14 febbraio 2001, non piu' corrisposte per effetto dell'applicazione del comma 3. Tali somme sono destinate al finanziamento della retribuzione di risultato. Sono altresi' destinate alla retribuzione di risultato le risorse del fondo unico di amministrazione non piu' corrisposte per effetto dell'applicazione del comma 6.