Art. 27
  Modifiche all'art. 60 del CCNL del 14 febbraio 2001 in materia di
               "Sanzioni e procedimento disciplinare"

   1.  All'art.  60  del  CCNL  del  14  febbraio  2001  ("sanzioni e
procedimento disciplinare) sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente comma:
     "1.  Le  violazioni  da  parte  dei  lavoratori,  degli obblighi
disciplinati  all'art. 57 del presente contratto danno luogo, secondo
la gravita' dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni
disciplinari previo procedimento disciplinare:
      a) rimprovero verbale;
      b) rimprovero scritto (censura);
      c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore
di retribuzione;
      d)  sospensione  dal servizio con privazione della retribuzione
fino a dieci giorni;
      e)  sospensione  dal servizio con privazione della retribuzione
da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
      f) licenziamento con preavviso;
      g) licenziamento senza preavviso."
    b)  al  comma  4 il riferimento all'art. 59, comma 4, del decreto
legislativo  n.  29  del  1993"  deve intendersi, in entrambi i casi,
"all'art. 55, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001";
    c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma:
     "4/bis. Qualora, anche nel corso del procedimento, emerga che la
sanzione  da  applicare  non  sia di spettanza del responsabile della
struttura,   questi,   entro  5  giorni,  trasmette  tutti  gli  atti
all'ufficio    competente,    dandone    contestuale    comunicazione
all'interessato.   Il   procedimento   prosegue  senza  soluzione  di
continuita' presso quest'ultimo ufficio."
    d) dopo il comma 9 viene aggiunto il comma 9-bis:
     "9-bis  Con  riferimento al presente articolo sono da intendersi
perentori  il  termine  iniziale  e  quello  finale  del procedimento
disciplinare.  Nelle  fasi  intermedie i termini ivi previsti saranno
comunque  applicati  nel  rispetto  dei  principi di tempestivita' ed
immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni giuridiche"
    e) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
     "10.  Per  quanto  non  previsto dalle presenti disposizioni, si
rinvia all'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001".