Art. 27 Modifiche all'art. 60 del CCNL del 14 febbraio 2001 in materia di "Sanzioni e procedimento disciplinare" 1. All'art. 60 del CCNL del 14 febbraio 2001 ("sanzioni e procedimento disciplinare) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente comma: "1. Le violazioni da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati all'art. 57 del presente contratto danno luogo, secondo la gravita' dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto (censura); c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi; f) licenziamento con preavviso; g) licenziamento senza preavviso." b) al comma 4 il riferimento all'art. 59, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993" deve intendersi, in entrambi i casi, "all'art. 55, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001"; c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma: "4/bis. Qualora, anche nel corso del procedimento, emerga che la sanzione da applicare non sia di spettanza del responsabile della struttura, questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti all'ufficio competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di continuita' presso quest'ultimo ufficio." d) dopo il comma 9 viene aggiunto il comma 9-bis: "9-bis Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine iniziale e quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di tempestivita' ed immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni giuridiche" e) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rinvia all'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001".