Art. 28 Codice disciplinare 1. Il testo dell'art. 61 del CCNL 14 febbraio 2001 e' sostituito dal seguente: "1. Nel rispetto del principio di gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni in relazione alla gravita' della mancanza e in conformita' a quanto previsto dall'art. 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali: a) il tipo e l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione: - alla intenzionalita' del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni; - al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilita' dell'evento; - all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; - alle responsabilita' derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente; - al concorso nella mancanza di piu' lavoratori in accordo tra loro; - al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio previsto dalla legge; - al comportamento verso gli utenti; b) al lavoratore che abbia commesso mancanze della stessa natura gia' sanzionate nel biennio di riferimento, e' irrogata, a seconda della gravita' del caso e delle circostanze, una sanzione di maggiore entita' prevista nell'ambito del medesimo comma; c) al dipendente responsabile di piu' mancanze compiute in un'unica azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, e' applicabile la sanzione prevista per la mancanza piu' grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravita'. 2. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica al dipendente per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonche' dell'orario di lavoro; b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti o nei confronti del pubblico; c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilita', debba espletare azione di vigilanza; d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi del CNEL o di terzi; e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio del CNEL, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della L. 20 maggio 1970 n. 300; f) insufficiente rendimento. L'importo delle ritenute per multa sara' introitato dal bilancio del CNEL e destinato ad attivita' sociali. 3. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica per: a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa oppure quando le mancanze previste nel comma 2 presentino caratteri di particolare gravita'; b) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l'entita' della sanzione e' determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono dal servizio, al disservizio determinatosi, alla gravita' della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi; c) svolgimento di altre attivita' lavorative durante lo stato di malattia o di infortunio; d) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari; e) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; f) manifestazioni ingiuriose nei confronti del CNEL, tenuto conto del rispetto della liberta' di pensiero e di espressione ai sensi dell'art. 1 legge n. 300 del 1970; g) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave al CNEL o a terzi; h) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignita' della persona; i) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente. 4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per: a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 3 presentino caratteri di particolare gravita'; b) assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni; c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza del CNEL o ad essa affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di controllo; d) insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento negligente; e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo; f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravita' che siano lesivi della dignita' della persona. Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente e' privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennita' pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 77, comma 2, primo alinea, del CCNL del 14 febbraio 2001 nonche' gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non e', in ogni caso, computabile ai fini dell'anzianita' di servizio. 5. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per: a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle mancanze previste ai commi 3 e 4, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 6, lett. a); b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 4, lettera d); c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dal CNEL per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure in relazione alla tipologia di mobilita' attivata; d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dal CNEL quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni; qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 4; e) continuita', nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacita' ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo; g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignita' della persona; h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso in servizio o fuori dal servizio ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravita'. 6. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per: a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; b) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravita'; c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi; d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravita' tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; e) condanna passata in giudicato: - per i delitti indicati nell'art. 1, commi 1 e 4 septies, lettere a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; - quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97. 7. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 2 a 6 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 57 del CCNL del 14 febbraio 2001, come modificato dal presente CCNL, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti. 8. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicita' mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicita' e' tassativa e non puo' essere sostituita con altre".