Art. 28
                         Codice disciplinare

   1.  Il  testo dell'art. 61 del CCNL 14 febbraio 2001 e' sostituito
dal seguente:
    "1.  Nel rispetto del principio di gradualita' e proporzionalita'
delle  sanzioni  in  relazione  alla  gravita'  della  mancanza  e in
conformita' a quanto previsto dall'art. 55 del decreto legislativo n.
165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati
i seguenti criteri generali:
     a)   il  tipo  e  l'entita'  di  ciascuna  delle  sanzioni  sono
determinati anche in relazione:
      - alla  intenzionalita' del comportamento, alla rilevanza della
violazione di norme o disposizioni;
      - al  grado  di  disservizio  o  di  pericolo  provocato  dalla
negligenza,  imprudenza  o  imperizia  dimostrate, tenuto conto anche
della prevedibilita' dell'evento;
      - all'eventuale   sussistenza   di   circostanze  aggravanti  o
attenuanti;
      - alle  responsabilita'  derivanti  dalla  posizione  di lavoro
occupata dal dipendente;
      - al  concorso nella mancanza di piu' lavoratori in accordo tra
loro;
      - al  comportamento complessivo del lavoratore, con particolare
riguardo ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio previsto
dalla legge;
      - al comportamento verso gli utenti;
     b) al lavoratore che abbia commesso mancanze della stessa natura
gia'  sanzionate  nel  biennio di riferimento, e' irrogata, a seconda
della gravita' del caso e delle circostanze, una sanzione di maggiore
entita' prevista nell'ambito del medesimo comma;
     c)  al  dipendente  responsabile  di  piu'  mancanze compiute in
un'unica  azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro
collegate  ed  accertate con un unico procedimento, e' applicabile la
sanzione   prevista  per  la  mancanza  piu'  grave  se  le  suddette
infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravita'.
   2.  La  sanzione  disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o
scritto   al  massimo  della  multa  di  importo  pari  a  4  ore  di
retribuzione si applica al dipendente per:
    a)  inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di
assenze per malattia, nonche' dell'orario di lavoro;
    b)  condotta  non conforme ai principi di correttezza verso altri
dipendenti o nei confronti del pubblico;
    c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti
a  lui  affidati  o sui quali, in relazione alle sue responsabilita',
debba espletare azione di vigilanza;
    d)  inosservanza  delle  norme  in  materia  di prevenzione degli
infortuni  e  di  sicurezza  sul  lavoro  nel  caso in cui non ne sia
derivato  un  pregiudizio  al servizio o agli interessi del CNEL o di
terzi;
    e)  rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela
del  patrimonio del CNEL, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6
della L. 20 maggio 1970 n. 300;
    f) insufficiente rendimento.
   L'importo  delle  ritenute per multa sara' introitato dal bilancio
del CNEL e destinato ad attivita' sociali.
   3.  La  sanzione  disciplinare  della sospensione dal servizio con
privazione  della  retribuzione  fino  ad  un massimo di 10 giorni si
applica per:
    a)  recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione
del  massimo della multa oppure quando le mancanze previste nel comma
2 presentino caratteri di particolare gravita';
    b)  assenza  ingiustificata  dal  servizio  fino  a  10  giorni o
arbitrario  abbandono  dello  stesso; in tali ipotesi l'entita' della
sanzione  e'  determinata  in  relazione  alla  durata dell'assenza o
dell'abbandono  dal  servizio,  al  disservizio  determinatosi,  alla
gravita'   della  violazione  degli  obblighi  del  dipendente,  agli
eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
    c)  svolgimento di altre attivita' lavorative durante lo stato di
malattia o di infortunio;
    d)   rifiuto   di  testimonianza  oppure  testimonianza  falsa  o
reticente in procedimenti disciplinari;
    e)  minacce,  ingiurie  gravi,  calunnie  o diffamazioni verso il
pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti
di lavoro, anche con utenti;
    f) manifestazioni ingiuriose nei confronti del CNEL, tenuto conto
del  rispetto  della  liberta'  di pensiero e di espressione ai sensi
dell'art. 1 legge n. 300 del 1970;
    g)  qualsiasi  comportamento  da  cui sia derivato danno grave al
CNEL o a terzi;
    h)  atti,  comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale,
che siano lesivi della dignita' della persona;
    i)  sistematici  e  reiterati  atti  o  comportamenti aggressivi,
ostili  e  denigratori  che  assumano  forme  di violenza morale o di
persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.
   4.  La  sanzione  disciplinare  della sospensione dal servizio con
privazione  della  retribuzione  da 11 giorni fino ad un massimo di 6
mesi si applica per:
    a)  recidiva  nel  biennio  delle  mancanze  previste  nel  comma
precedente  quando  sia  stata  comminata  la sanzione massima oppure
quando  le  mancanze  previste  al  comma  3  presentino caratteri di
particolare gravita';
    b)  assenza  ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a
15 giorni;
    c)  occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso,
manomissione,   distrazione  di  somme  o  beni  di  spettanza  o  di
pertinenza  del  CNEL  o  ad essa affidati, quando, in relazione alla
posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di
controllo;
    d)   insufficiente   persistente   scarso   rendimento  dovuto  a
comportamento negligente;
    e)   esercizio,   attraverso   sistematici  e  reiterati  atti  e
comportamenti  aggressivi  ostili e denigratori, di forme di violenza
morale  o  di  persecuzione  psicologica  nei  confronti  di un altro
dipendente  al  fine  di  procurargli un danno in ambito lavorativo o
addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
    f)  atti,  comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale,
di  particolare  gravita'  che  siano  lesivi  della  dignita'  della
persona.
   Nella  sospensione  dal  servizio  prevista dal presente comma, il
dipendente  e'  privato  della  retribuzione  fino  al  decimo giorno
mentre,  a  decorrere  dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso
una  indennita'  pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 77,
comma  2,  primo  alinea,  del  CCNL del 14 febbraio 2001 nonche' gli
assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione
non  e',  in  ogni  caso,  computabile  ai  fini  dell'anzianita'  di
servizio.
   5.  La  sanzione  disciplinare  del licenziamento con preavviso si
applica per:
    a)  recidiva  plurima,  almeno  tre volte nell'anno, in una delle
mancanze  previste  ai  commi  3  e  4, anche se di diversa natura, o
recidiva,   nel   biennio,  in  una  mancanza  che  abbia  comportato
l'applicazione  della  sanzione  massima di 6 mesi di sospensione dal
servizio  e  dalla  retribuzione,  salvo  quanto previsto al comma 6,
lett. a);
    b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 4, lettera d);
    c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dal CNEL per
riconosciute  e  motivate  esigenze  di  servizio  nel rispetto delle
vigenti procedure in relazione alla tipologia di mobilita' attivata;
    d)  mancata  ripresa del servizio nel termine prefissato dal CNEL
quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un
periodo  superiore  a quindici giorni; qualora il dipendente riprenda
servizio si applica la sanzione di cui al comma 4;
    e)  continuita',  nel  biennio,  dei  comportamenti attestanti il
perdurare di una situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta
a  comportamento  negligente  ovvero  per  qualsiasi  fatto grave che
dimostri   la  piena  incapacita'  ad  adempiere  adeguatamente  agli
obblighi di servizio;
    f)  recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa,
di  sistematici  e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e
denigratori   e  di  forme  di  violenza  morale  o  di  persecuzione
psicologica  nei  confronti  di  un collega al fine di procurargli un
danno  in  ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto
lavorativo;
    g)  recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche
di carattere sessuale, che siano lesivi della dignita' della persona;
    h)  condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso in
servizio  o  fuori  dal  servizio  ma non attinente in via diretta al
rapporto  di  lavoro,  non  ne  consenta  la  prosecuzione per la sua
specifica gravita'.
   6.  La  sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si
applica per:
    a)  terza  recidiva  nel  biennio  di  minacce,  ingiurie  gravi,
calunnie  o  diffamazioni  verso  il  pubblico  o  altri  dipendenti,
alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
    b)  condanna  passata  in  giudicato  per  un delitto commesso in
servizio  o  fuori  servizio che, pur non attenendo in via diretta al
rapporto  di  lavoro,  non  ne  consenta  neanche provvisoriamente la
prosecuzione per la sua specifica gravita';
    c)   accertamento   che   l'impiego  fu  conseguito  mediante  la
produzione  di  documenti  falsi  e,  comunque, con mezzi fraudolenti
ovvero  che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia
avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;
    d)  commissione  in  genere  -  anche nei confronti di terzi - di
fatti  o  atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza
penale,  sono  di  gravita'  tale  da  non consentire la prosecuzione
neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
    e) condanna passata in giudicato:
     - per  i  delitti  indicati  nell'art.  1,  commi 1 e 4 septies,
lettere  a),  b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c), ed
e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16;
     - quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua
dai pubblici uffici;
     - per  i  delitti  previsti  dall'art. 3, comma 1 della legge 27
marzo 2001 n. 97.
   7.  Le mancanze non espressamente previste nei commi da 2 a 6 sono
comunque  sanzionate  secondo  i criteri di cui al comma 1, facendosi
riferimento,  quanto  all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli
obblighi  dei  lavoratori di cui all'art. 57 del CCNL del 14 febbraio
2001, come modificato dal presente CCNL, quanto al tipo e alla misura
delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
   8. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere
data  la  massima  pubblicita'  mediante  affissione in ogni posto di
lavoro  in  luogo  accessibile  a  tutti  i dipendenti. Tale forma di
pubblicita' e' tassativa e non puo' essere sostituita con altre".