Art. 33
     Assegnazione temporanea presso altro ente o amministrazione

   1.  Il  dipendente  puo' essere assegnato temporaneamente ad altro
ente    o    amministrazione    ovvero   istituzioni   ed   organismi
internazionali,   che   ne  facciano  richiesta  per  utilizzarne  le
prestazioni (posizione di "comando").
   2.  Le assegnazioni temporanee di cui al comma 1 vengono disposte,
con   il  consenso  dell'interessato  e  con  le  procedure  previste
dall'ordinamento dell'ente.
   3.  Il personale assegnato temporaneamente in posizione di comando
presso  altro  ente  o  amministrazione,  continua a coprire un posto
nelle dotazioni organiche del CNEL.
   4.  La  posizione  di comando cessa al termine previsto e non puo'
superare la durata di 12 mesi rinnovabili.
   5.  Alla  scadenza  del  termine  massimo  di  cui  al comma 4, il
dipendente  rientra  al CNEL. Egli puo' chiedere il passaggio diretto
all'amministrazione presso cui e' stato temporaneamente assegnato, ai
sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
   6.  Il  comando puo' cessare, prima del termine previsto dal comma
4,  per  effetto  del  ritiro  dell'assenso da parte dell'interessato
ovvero  per  il  venir  meno  dell'interesse  del CNEL o dell' ente o
amministrazione che lo ha richiesto.
   7.  La  posizione  di comando puo' essere disposta, senza i limiti
temporali del comma 4, nei seguenti casi:
    a)  qualora  norme  di  legge e di regolamento prevedano appositi
contingenti   di   personale  in  assegnazione  temporanea,  comunque
denominata, presso altra amministrazione;
    b)  per  gli  uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei
Sottosegretari;
    c)  per  gli enti di nuova istituzione sino all'istituzione delle
relative dotazioni organiche ed ai provvedimenti di inquadramento.
   8.  Il dipendente in assegnazione temporanea puo' partecipare alle
procedure  selettive  predisposte dal CNEL ai fini delle progressioni
all'interno  del  sistema  di  classificazione  di cui all'art. 15 e,
qualora    passi    all'area    superiore,    cessa   contestualmente
dall'assegnazione    temporanea.   Le   iniziative   di   formazione,
aggiornamento e qualificazione restano disciplinate dall'art. 24.
   9.  L'assegnazione  temporanea  di  cui  al  presente articolo non
pregiudica la posizione del dipendente agli effetti della maturazione
dell'anzianita'  lavorativa,  dei  trattamenti  di  fine  lavoro e di
pensione e dello sviluppo professionale.
   10.  I limiti temporali del comma 4 non si applicano nei confronti
di coloro che gia' si trovano in assegnazione temporanea alla data di
entrata in vigore del presente contratto. Per tale personale il CNEL,
qualora  ne  abbia interesse, assume tutte le iniziative per favorire
il  passaggio  diretto di cui al comma 5. Nel caso di impossibilita',
e' confermata la posizione di comando sino alla revoca dello stesso.
   11.  La  spesa  per  il  personale di cui ai commi precedenti e' a
carico   dell'ente   o   amministrazione   presso   cui  e'  disposta
l'assegnazione temporanea.