Art. 33 Assegnazione temporanea presso altro ente o amministrazione 1. Il dipendente puo' essere assegnato temporaneamente ad altro ente o amministrazione ovvero istituzioni ed organismi internazionali, che ne facciano richiesta per utilizzarne le prestazioni (posizione di "comando"). 2. Le assegnazioni temporanee di cui al comma 1 vengono disposte, con il consenso dell'interessato e con le procedure previste dall'ordinamento dell'ente. 3. Il personale assegnato temporaneamente in posizione di comando presso altro ente o amministrazione, continua a coprire un posto nelle dotazioni organiche del CNEL. 4. La posizione di comando cessa al termine previsto e non puo' superare la durata di 12 mesi rinnovabili. 5. Alla scadenza del termine massimo di cui al comma 4, il dipendente rientra al CNEL. Egli puo' chiedere il passaggio diretto all'amministrazione presso cui e' stato temporaneamente assegnato, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 6. Il comando puo' cessare, prima del termine previsto dal comma 4, per effetto del ritiro dell'assenso da parte dell'interessato ovvero per il venir meno dell'interesse del CNEL o dell' ente o amministrazione che lo ha richiesto. 7. La posizione di comando puo' essere disposta, senza i limiti temporali del comma 4, nei seguenti casi: a) qualora norme di legge e di regolamento prevedano appositi contingenti di personale in assegnazione temporanea, comunque denominata, presso altra amministrazione; b) per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari; c) per gli enti di nuova istituzione sino all'istituzione delle relative dotazioni organiche ed ai provvedimenti di inquadramento. 8. Il dipendente in assegnazione temporanea puo' partecipare alle procedure selettive predisposte dal CNEL ai fini delle progressioni all'interno del sistema di classificazione di cui all'art. 15 e, qualora passi all'area superiore, cessa contestualmente dall'assegnazione temporanea. Le iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione restano disciplinate dall'art. 24. 9. L'assegnazione temporanea di cui al presente articolo non pregiudica la posizione del dipendente agli effetti della maturazione dell'anzianita' lavorativa, dei trattamenti di fine lavoro e di pensione e dello sviluppo professionale. 10. I limiti temporali del comma 4 non si applicano nei confronti di coloro che gia' si trovano in assegnazione temporanea alla data di entrata in vigore del presente contratto. Per tale personale il CNEL, qualora ne abbia interesse, assume tutte le iniziative per favorire il passaggio diretto di cui al comma 5. Nel caso di impossibilita', e' confermata la posizione di comando sino alla revoca dello stesso. 11. La spesa per il personale di cui ai commi precedenti e' a carico dell'ente o amministrazione presso cui e' disposta l'assegnazione temporanea.