Art. 36
                     Effetti dei nuovi stipendi

   1.  Le  misure  degli  stipendi  risultanti  dall'applicazione del
presente  contratto  hanno  effetto sulla tredicesima mensilita', sul
compenso  per  lavoro  straordinario,  sul  trattamento  ordinario di
quiescenza,  normale  e  privilegiato, sull'indennita' di buonuscita,
sull'indennita'  di  cui  agli  articoli  28,  comma  4 e 30, comma 7
(Codice disciplinare, e Sospensione cautelare in caso di procedimento
penale)  del  presente  CCNL,  sull'equo  indennizzo,  sulle ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi.
   2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 35
sono  computati ai fini previdenziali, secondo l'ordinamento vigente,
alle  scadenze  e  negli  importi previsti dal medesimo articolo, nei
confronti  del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione,  nel  periodo  di vigenza economica del presente contratto.
Agli  effetti  del  trattamento  di  fine  servizio, della indennita'
sostitutiva  del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122
del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data
di cessazione del rapporto di lavoro.
   3.  Il  conglobamento  sullo  stipendio  tabellare dell'indennita'
integrativa  speciale,  di  cui all'art. 35, comma 3, non modifica le
modalita'  di  determinazione  della  base  di  calcolo  in  atto del
trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10,
della legge 8 agosto 1995 n. 335.