Art. 37
                       Tredicesima mensilita'

   1.  Il  CNEL  corrisponde  ai  lavoratori con rapporto di lavoro a
tempo  indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilita'
nel periodo indicato dall'art. 77, comma 1 del CCNL 14/2/2001 (tra il
16  e  il  18  del  mese di dicembre). Qualora, nel giorno stabilito,
ricorra  una  festivita' od un sabato non lavorativo, il pagamento e'
effettuato il precedente giorno lavorativo.
   2.   L'importo   della   tredicesima   mensilita'   e'  pari  alla
retribuzione  individuale  mensile di cui all'art. 77, comma 2, lett.
b)  del  CCNL del 14 febbraio 2001, cosi' come modificata dall'art. 2
del  CCNL  24/7/2003,  spettante  al lavoratore nel mese di dicembre,
fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
   3.  Nel  caso  dei passaggi di cui all'art. 16 e all'art. 18 trova
applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2.
   4.   La  tredicesima  mensilita'  e'  corrisposta  per  intero  al
personale  in  servizio  continuativo  dal primo gennaio dello stesso
anno.
   5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno
o  in  caso  di  cessazione  del  rapporto  nel  corso  dell'anno, la
tredicesima  e'  dovuta  in ragione di un dodicesimo per ogni mese di
servizio  prestato  e,  per  le  frazioni  di  mese, in ragione di un
trecentosessantacinquesimo  per  il  periodo di servizio prestato nel
mese,  ed  e' calcolata con riferimento alla retribuzione individuale
mensile di cui al comma 2 spettante al lavoratore nell'ultimo mese di
servizio.
   6.  I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi
in  aspettativa  per  motivi  personali  o  di  famiglia  o  in altra
condizione   che   comporti   la  sospensione  o  la  privazione  del
trattamento economico.
   7.  Per  i  periodi  temporali  che  comportino  la  riduzione del
trattamento   economico,   il  rateo  della  tredicesima  mensilita',
relativo  ai  medesimi  periodi,  e' ridotto nella stessa proporzione
della  riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche
discipline previste da disposizioni legislative vigenti.