Art. 37 Tredicesima mensilita' 1. Il CNEL corrisponde ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilita' nel periodo indicato dall'art. 77, comma 1 del CCNL 14/2/2001 (tra il 16 e il 18 del mese di dicembre). Qualora, nel giorno stabilito, ricorra una festivita' od un sabato non lavorativo, il pagamento e' effettuato il precedente giorno lavorativo. 2. L'importo della tredicesima mensilita' e' pari alla retribuzione individuale mensile di cui all'art. 77, comma 2, lett. b) del CCNL del 14 febbraio 2001, cosi' come modificata dall'art. 2 del CCNL 24/7/2003, spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi. 3. Nel caso dei passaggi di cui all'art. 16 e all'art. 18 trova applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2. 4. La tredicesima mensilita' e' corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, la tredicesima e' dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantacinquesimo per il periodo di servizio prestato nel mese, ed e' calcolata con riferimento alla retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 spettante al lavoratore nell'ultimo mese di servizio. 6. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico. 7. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilita', relativo ai medesimi periodi, e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative vigenti.