Art. 38 Incrementi indennita' di amministrazione 1. Gli importi relativi all'indennita' di amministrazione di cui all'art. 4 del CCNL del 4/12/2001 sono incrementati con le decorrenze e negli importi indicati nell'allegata tabella D. 2. I nuovi valori dell'indennita' di amministrazione attribuiti per dodici mensilita', per effetto degli incrementi di cui al comma 1, sono indicati nell'allegata tabella E. 3. I valori dell'indennita' di amministrazione sono ulteriormente incrementati negli importi e con la decorrenza indicati nell'allegata tabella F. Per la copertura degli incrementi di cui al presente comma sono prelevate, con la medesima decorrenza, risorse certe e stabili dal fondo unico di amministrazione di cui all'art. 39, in misura pari a 3.534,91 pro-capite annuali. Le risorse prelevate riducono in via stabile e definitiva le disponibilita' del fondo. 4. Gli incrementi di cui al comma 3 riassorbono gli emolumenti in atto con carattere di fissita' e continuita', attribuiti secondo la disciplina del contratto integrativo. Tali emolumenti cessano pertanto di essere corrisposti. Nel caso in cui la contrattazione integrativa per l'anno 2005 abbia previsto l'erogazione di emolumenti con carattere di fissita' e continuita', utilizzando, anche parzialmente, le risorse da dedicare al finanziamento dell'indennita' di amministrazione ai sensi del comma 3, tali emolumenti sono riassorbiti nella predetta indennita' di amministrazione. 5. I valori dell'indennita' di amministrazione per le nuove posizioni economiche C5 e B4 sono confermati rispettivamente nei valori previsti per le posizioni economiche C4 e B3.