Art. 38
              Incrementi indennita' di amministrazione

   1.  Gli  importi relativi all'indennita' di amministrazione di cui
all'art. 4 del CCNL del 4/12/2001 sono incrementati con le decorrenze
e negli importi indicati nell'allegata tabella D.
   2.  I  nuovi  valori dell'indennita' di amministrazione attribuiti
per  dodici  mensilita', per effetto degli incrementi di cui al comma
1, sono indicati nell'allegata tabella E.
   3.  I valori dell'indennita' di amministrazione sono ulteriormente
incrementati negli importi e con la decorrenza indicati nell'allegata
tabella F. Per la copertura degli incrementi di cui al presente comma
sono  prelevate,  con la medesima decorrenza, risorse certe e stabili
dal fondo unico di amministrazione di cui all'art. 39, in misura pari
a € 3.534,91 pro-capite annuali. Le risorse prelevate riducono in via
stabile e definitiva le disponibilita' del fondo.
   4.  Gli incrementi di cui al comma 3 riassorbono gli emolumenti in
atto  con  carattere di fissita' e continuita', attribuiti secondo la
disciplina   del   contratto  integrativo.  Tali  emolumenti  cessano
pertanto  di  essere  corrisposti.  Nel caso in cui la contrattazione
integrativa per l'anno 2005 abbia previsto l'erogazione di emolumenti
con   carattere   di   fissita'  e  continuita',  utilizzando,  anche
parzialmente, le risorse da dedicare al finanziamento dell'indennita'
di  amministrazione  ai  sensi  del  comma  3,  tali  emolumenti sono
riassorbiti nella predetta indennita' di amministrazione.
   5.  I  valori  dell'indennita'  di  amministrazione  per  le nuove
posizioni  economiche  C5  e  B4  sono confermati rispettivamente nei
valori previsti per le posizioni economiche C4 e B3.