Art. 4
   Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti integrativi

   1.  Il  testo  dell'art. 5 del CCNL 14 febbraio 2001 e' sostituito
dal seguente:
    "1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale,
si  riferiscono  a  tutti  gli  istituti  contrattuali rimessi a tale
livello e si svolgono in un'unica sessione negoziale. Essi conservano
la  loro  efficacia  fino alla stipulazione dei successivi contratti.
Sono  fatte  salve specifiche materie previste dal presente contratto
che,  per  loro  natura,  richiedano  tempi  di negoziazione diversi,
essendo legate a fattori organizzativi contingenti. La contrattazione
integrativa  verifica  con  cadenza  annuale  la disponibilita' delle
risorse  all'uopo  destinate,  nell'ambito dell'autonomia di bilancio
del  CNEL  e  secondo  quanto  previsto  dal  presente  contratto,  e
individua le modalita' di utilizzo delle stesse.
    2. II CNEL provvede a costituire la delegazione di parte pubblica
abilitata alla trattativa di cui al comma 1 entro 30 giorni da quello
successivo  alla  data  di  stipulazione  del presente contratto ed a
convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 8 comma 1 del CCNL
del  14  febbraio  2001,  per  l'avvio del negoziato, entro 30 giorni
dalla presentazione delle piattaforme.
    3.   Il   controllo   sulla   compatibilita'   dei   costi  della
contrattazione  collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la
relativa  certificazione  degli  oneri e' effettuato dal collegio dei
revisori  del  CNEL.  A  tal  fine, l'ipotesi di contratto collettivo
integrativo  definita  dalla delegazione trattante e' inviata entro 5
giorni  al  collegio  dei revisori, corredata dall'apposita relazione
illustrativa  tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi,
il  contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la parte
pubblica,   la   sottoscrizione  e'  demandata  al  presidente  della
delegazione  trattante.  In caso di rilievi da parte del collegio dei
revisori, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
    4.  I  contratti collettivi integrativi devono contenere apposite
clausole  circa  tempi,  modalita' e procedure di verifica della loro
attuazione.  Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione
dei successivi contratti.
    5.  Il CNEL e' tenuto a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni
dalla   sottoscrizione  definitiva,  il  testo  contrattuale  con  la
specificazione  delle  modalita'  di copertura dei relativi oneri con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio".