IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

  Visto 1'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e
integrazioni;
  Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni;
  Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165  e,  in
particolare,  1'art.  4,  che  individua  le  funzioni  di competenza
dell'organo  di vertice delle amministrazioni statali, distinguendole
dagli  atti di competenza dei dirigenti e l'art. 14 che definisce gli
ambiti di esercizio di dette funzioni dell'organo di vertice;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto  il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il
testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 21;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, che istituisce il
Ministero dell'istruzione;
  Vista  la  legge  26 marzo  2001,  n.  81,  concernente le norme in
materia di disciplina dell'attivita' di governo;
  Considerato  che  con  decreto  del Presidente della Repubblica, in
data  18  maggio 2006 sono stati nominati Sottosegretari di Stato per
il Ministero dell'istruzione, l'on. Pascarella Gaetano, l'on. Letizia
De Torre e la dott.ssa Mariangela Bastico;
  Ritenuto  di  dover  delegare  la  trattazione di alcune materie ai
Sottosegretari  di  Stato  on.  Pascarella  Gaetano  e on. Letizia De
Torre;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.   All'on.   Gaetano  Pascarella  e  all'on.  Letizia  De  Torre,
Sottosegretari  di  Stato del Ministero dell'istruzione, e' conferita
la  delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli
affari  inerenti  le  materie  relative  ad  aree e progetti indicati
rispettivamente ai successivi articoli 2 e 3.
  Al  fine di assicurare il coordinamento delle attivita' esperite in
base  alla  presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti
deliberati   dal  Ministro,  i  predetti  Sottosegretari  operano  in
costante raccordo con il Ministro stesso.
  2. Nelle materie ad essi delegate i Sottosegretari di Stato firmano
i  relativi  atti  e provvedimenti; tali atti sono inviati alla firma
per il tramite dell'ufficio di Gabinetto del Ministro.
  3.   Resta   ferma   la   competenza  del  Ministro  sugli  atti  e
provvedimenti  per  i  quali  una espressa disposizione di legge o di
regolamento  escluda  la  possibilita' di delega, nonche' quelli che,
sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a se' avocati o
comunque direttamente compiuti.