IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE Visto 1'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, 1'art. 4, che individua le funzioni di competenza dell'organo di vertice delle amministrazioni statali, distinguendole dagli atti di competenza dei dirigenti e l'art. 14 che definisce gli ambiti di esercizio di dette funzioni dell'organo di vertice; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 21; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, che istituisce il Ministero dell'istruzione; Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, concernente le norme in materia di disciplina dell'attivita' di governo; Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica, in data 18 maggio 2006 sono stati nominati Sottosegretari di Stato per il Ministero dell'istruzione, l'on. Pascarella Gaetano, l'on. Letizia De Torre e la dott.ssa Mariangela Bastico; Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune materie ai Sottosegretari di Stato on. Pascarella Gaetano e on. Letizia De Torre; Decreta: Art. 1. 1. All'on. Gaetano Pascarella e all'on. Letizia De Torre, Sottosegretari di Stato del Ministero dell'istruzione, e' conferita la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari inerenti le materie relative ad aree e progetti indicati rispettivamente ai successivi articoli 2 e 3. Al fine di assicurare il coordinamento delle attivita' esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, i predetti Sottosegretari operano in costante raccordo con il Ministro stesso. 2. Nelle materie ad essi delegate i Sottosegretari di Stato firmano i relativi atti e provvedimenti; tali atti sono inviati alla firma per il tramite dell'ufficio di Gabinetto del Ministro. 3. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilita' di delega, nonche' quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a se' avocati o comunque direttamente compiuti.