Art. 4. 1. Restano in particolare riservati al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: a) gli atti normativi; b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare, e vengono assegnate le risorse; c) le determinazioni di indirizzo politico; d) gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale; e) gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni del Consiglio dei Ministri e dei Comitati interministeriali; f) gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero; g) gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, societa', commissioni e comitati; h) i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina degli arbitri; i) gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro; l) l'invio in missione all'estero dei Sottosegretari di Stato; m) rapporti con le organizzazioni sindacali e con regioni, comuni e province; n) processi di innovazione sul sistema scolastico; o) atti relativi alla dirigenza dell'Amministrazione; p) stampa e comunicazione; q) informatizzazione; r) bilancio.