Art. 4.
  1.  Restano  in  particolare  riservati  al Ministro, a norma degli
articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
    a) gli atti normativi;
    b) gli  atti  con  i  quali  sono  definiti  gli  obiettivi  ed i
programmi da attuare, e vengono assegnate le risorse;
    c) le determinazioni di indirizzo politico;
    d) gli  atti,  comprese  le  circolari,  contenenti  direttive di
carattere generale;
    e) gli  atti  che  devono  essere sottoposti per le decisioni del
Consiglio dei Ministri e dei Comitati interministeriali;
    f) gli  atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria,
straordinaria e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a
controllo e vigilanza del Ministero;
    g) gli  atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti,
societa', commissioni e comitati;
    h) i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina
degli arbitri;
    i) gli  atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati
istituiti o promossi dal Ministro;
    l) l'invio in missione all'estero dei Sottosegretari di Stato;
    m) rapporti con le organizzazioni sindacali e con regioni, comuni
e province;
    n) processi di innovazione sul sistema scolastico;
    o) atti relativi alla dirigenza dell'Amministrazione;
    p) stampa e comunicazione;
    q) informatizzazione;
    r) bilancio.