Art. 2. Direttore generale e vice direttore 1. Difeservizi e' retta da dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa, in qualita' di direttore generale, il cui incarico e' conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Egli e' coadiuvato da un vice direttore, ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata o corrispondenti delle Forze armate, il quale lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni qualora la carica sia vacante. 2. Il vice direttore generale, avvalendosi degli uffici e dei reparti della Direzione generale: a) provvede alla rilevazione periodica dei carichi di lavoro per i conseguenti adeguamenti strutturali e procedurali; b) cura le relazioni sindacali e predispone le piattaforme relative alla contrattazione decentrata di livello locale; c) formula proposte al direttore generale in ordine all'adozione dei progetti ed ai criteri generali di organizzazione degli uffici; d) cura la trattazione di materie di volta in volta a lui delegate dal direttore generale.