Art. 2.
                 Direttore generale e vice direttore

  1. Difeservizi e' retta da dirigente civile del ruolo dei dirigenti
del Ministero della difesa, in qualita' di direttore generale, il cui
incarico  e'  conferito  ai  sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo  30 marzo  2001, n. 165, e successive modificazioni. Egli
e'  coadiuvato da un vice direttore, ufficiale di grado non inferiore
a  generale  di brigata o corrispondenti delle Forze armate, il quale
lo  sostituisce  in  caso  di  assenza  o impedimento e ne assolve le
funzioni qualora la carica sia vacante.
  2. Il  vice  direttore  generale,  avvalendosi  degli  uffici e dei
reparti della Direzione generale:
    a) provvede  alla rilevazione periodica dei carichi di lavoro per
i conseguenti adeguamenti strutturali e procedurali;
    b) cura  le  relazioni  sindacali  e  predispone  le  piattaforme
relative alla contrattazione decentrata di livello locale;
    c) formula  proposte al direttore generale in ordine all'adozione
dei progetti ed ai criteri generali di organizzazione degli uffici;
    d) cura  la  trattazione  di  materie  di  volta  in  volta a lui
delegate dal direttore generale.