Art. 5.
                      Disposizioni transitorie

  1. In  via  transitoria  e  fino al conferimento degli incarichi di
livello   dirigenziale,  nonche'  all'assegnazione  delle  occorrenti
risorse   umane  e  strumentali  per  il  funzionamento  delle  nuove
strutture,   il   direttore   generale  si  avvale  del  personale  e
dell'organizzazione preesistenti della sopprimenda Direzione generale
del  commissariato e dei servizi generali, per i soli compiti ad essa
in  precedenza  attribuiti  e  confluenti  a Difeservizi. Il servizio
comunque  prestato  dal  personale  militare  e  civile  nel  periodo
transitorio  e',  ad  ogni  effetto,  equipollente  a  quello  svolto
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.