Art. 5. Disposizioni transitorie 1. In via transitoria e fino al conferimento degli incarichi di livello dirigenziale, nonche' all'assegnazione delle occorrenti risorse umane e strumentali per il funzionamento delle nuove strutture, il direttore generale si avvale del personale e dell'organizzazione preesistenti della sopprimenda Direzione generale del commissariato e dei servizi generali, per i soli compiti ad essa in precedenza attribuiti e confluenti a Difeservizi. Il servizio comunque prestato dal personale militare e civile nel periodo transitorio e', ad ogni effetto, equipollente a quello svolto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.