Art. 5. Posti di funzione dirigenziale civili 1. Fino all'emanazione di coerenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005, citato in premessa, alla copertura dei posti di funzione dirigenziale di cui all'allegata tabella si provvede nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del Ministero della difesa.