Art. 6.
                      Disposizioni transitorie

  1.  In  via  transitoria  e sino al conferimento degli incarichi di
livello dirigenziale relativi alle strutture di cui all'art. 3, fatti
salvi  gli incarichi di vice direttore generale, di capo dell'ufficio
del  direttore  generale  e  di  quelli relativi alle altre strutture
dirigenziali  non  modificate  dal  presente  decreto,  il  direttore
generale si avvale per l'assolvimento delle connesse attribuzioni del
personale  e  dell'organizzazione  preesistenti,  avuto  riguardo  al
trasferimento  di  risorse  impiegate  per  i  compiti  attribuiti  a
Previmil  ai  sensi  dell'art.  1  del decreto legislativo n. 216 del
2005, citato in premessa. Il servizio comunque prestato dal personale
militare e civile nel periodo transitorio e' ritenuto ad ogni effetto
equipollente  a  quello  svolto anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.