Art. 6. Disposizioni transitorie 1. In via transitoria e sino al conferimento degli incarichi di livello dirigenziale relativi alle strutture di cui all'art. 3, fatti salvi gli incarichi di vice direttore generale, di capo dell'ufficio del direttore generale e di quelli relativi alle altre strutture dirigenziali non modificate dal presente decreto, il direttore generale si avvale per l'assolvimento delle connesse attribuzioni del personale e dell'organizzazione preesistenti, avuto riguardo al trasferimento di risorse impiegate per i compiti attribuiti a Previmil ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 216 del 2005, citato in premessa. Il servizio comunque prestato dal personale militare e civile nel periodo transitorio e' ritenuto ad ogni effetto equipollente a quello svolto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.