(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A

    a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova
attitudinale,  dovra'  presentare  al  consiglio nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione,  istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su
convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame,
fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del
calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia
all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
    b) La  prova scritta, in considerazione degli esami svolti presso
l'Universita' di Pisa, consiste nello svolgimento di elaborati su due
materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) una a scelta del
candidato  tra le restanti materie, ad esclusione di diritto penale e
di deontologia e ordinamento professionale.
    c) La  prova  orale,  in  considerazione degli esami universitari
svolti in Italia, verte nella discussione di brevi questioni pratiche
su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate
oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il candidato
potra'  accedere  a  questo  secondo esame solo se abbia superato con
successo la prova scritta.
    d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione
dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione
all'albo degli avvocati.