L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione dell'11 luglio 2006
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo  n.  79/99),  ed  in  particolare l'art. 3, commi 3 e 6 e
l'art. 5;
    il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre
2003  recante  approvazione  del testo integrato della Disciplina del
mercato  elettrico  e  assunzione  di responsabilita' del Gestore del
mercato   elettrico   S.p.a.   (di   seguito:  Gestore  del  mercato)
relativamente  al mercato elettrico (di seguito: decreto ministeriale
19 dicembre 2003) ed, in particolare, l'art. 5;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di   seguito:   l'Autorita)   30 dicembre   2003,  n.  168/03,  come
successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n.
168/03);
    la  deliberazione dell'Autorita' 24 marzo 2005, n. 50/05, come di
seguito modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 50/05);
    le note dell'Autorita' al Gestore del mercato in data 13 dicembre
2005,   prot.  GB/M05/5197/mc  e  in  data  27 dicembre  2005,  prot.
GB/M05/5366/mc (di seguito: note al Gestore del mercato);
    le  comunicazioni  del  Gestore  del  mercato in data 20 dicembre
2005,  prot.  Autorita'  n.  030610  del  21 dicembre  2005 e in data
16 gennaio  2006,  prot.  Autorita' n. 000986 del 16 gennaio 2006 (di
seguito: comunicazioni del Gestore del mercato);
  Considerato che:
    l'art.  4,  comma 4.1 della deliberazione n. 50/05 prevede che il
Gestore  del  mercato  svolga  attivita' di raccolta, organizzazione,
elaborazione   e   descrizione   analitica  dei  dati  relativi  alle
negoziazioni   e  ai  contratti  conclusi  nel  mercato  all'ingrosso
dell'energia   elettrica,   strumentali   al   monitoraggio,   svolto
dall'Autorita', del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del
mercato per il servizio di dispacciamento;
    l'art.  14,  comma 14.4  della deliberazione n. 50/05 prevede che
1'Autorita'  definisca i criteri per la copertura dei costi sostenuti
dal  Gestore del mercato nell'esercizio delle attivita' funzionali al
monitoraggio di cui al precedente alinea;
    l'art.  9  della  deliberazione  n. 168/03 prevede che Terna e il
Gestore  del mercato, attraverso una o piu' convenzioni, disciplinino
tra  l'altro  la  regolazione  dei corrispettivi, di cui all'art. 14,
comma 14.8  della  deliberazione  n.  50/05,  dovuti  al  Gestore del
mercato  elettrico  per  lo svolgimento delle attivita' funzionali al
monitoraggio;
    i  costi  sostenuti da Terna per la regolazione dei corrispettivi
dovuti  al Gestore del mercato, ai sensi di quanto previsto dal sopra
citato  art.  9  della  deliberazione  n.  168/03,  sono  coperti dal
corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Terna, di cui
all'art. 37.1 della medesima deliberazione;
  Considerato inoltre che:
    con   nota  al  Gestore  del  mercato  sono  state  richieste  le
informazioni  patrimoniali  ed  economiche  al fine di procedere alla
determinazione del corrispettivo a copertura dei costi del Gestore di
mercato, relativi alle attivita' funzionali al monitoraggio;
    con  comunicazioni  del Gestore del mercato sono state fornite le
informazioni  patrimoniali  ed  economiche  relative  alle  attivita'
funzionali  al  monitoraggio svolte dal medesimo Gestore del mercato,
riferite ai dati di pre-consuntivo 2005 e ai dati di budget 2006;
    dall'analisi  delle informazioni, di cui al precedente alinea, e'
possibile  quantificare  un  livello  di  costi  riconosciuti  per lo
svolgimento,  da  parte  del  Gestore  del  mercato,  delle attivita'
funzionali  di  monitoraggio  pari  a 394.000 euro/anno, per gli anni
2005 e 2006;
    il  livello  dei costi riconosciuti, di cui al precedente alinea,
e'  comunque  tale  da garantire lo svolgimento, da parte del Gestore
del  mercato,  di  tutte  le  attivita'  strumentali all'attivita' di
monitoraggio   svolta   dall'Autorita',   comprese  le  attivita'  di
carattere non continuativo;
  Ritenuto che sia opportuno:
    adottare  determinazioni,  con  riferimento  ai  soli anni 2005 e
2006, a motivo che le informazioni economiche e patrimoniali relative
a  tali  anni  si  riferiscono  al periodo di primo svolgimento delle
attivita'  funzionali  al  monitoraggio  e conseguentemente includono
anche  i  costi di start up, rinviando a successiva determinazione la
fissazione  del livello dei costi riconosciuti al Gestore del mercato
per gli anni seguenti;
    riconoscere,  con  riferimento  agli anni 2005 e 2006, al Gestore
del  mercato,  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  funzionali  al
monitoraggio,  un  corrispettivo  annuo  pari  ai  costi riconosciuti
(394.000 euro);
    prevedere  che  nelle  convenzioni  tra  Terna  e  il Gestore del
mercato  la  regolazione  dei  corrispettivi,  di  cui  all'art.  14,
comma 14.8  della  deliberazione  n.  50/05,  dovuti  al  Gestore del
mercato   per   lo   svolgimento   delle   attivita'   funzionali  al
monitoraggio, sia effettuata in modo tale da garantire al Gestore del
mercato  per  la  competenza degli anni 2005 e 2006, il livello annuo
pari a quanto previsto al precedente alinea;
                              Delibera:
                               Art. 1.
            Corrispettivo di cui all'art. 14, comma 14.8
        della deliberazione n. 50/05 per gli anni 2005 e 2006
  1. Il valore del corrispettivo, riconosciuto al Gestore del mercato
per  le  attivita'  funzionali  al  monitoraggio, svolte dal medesimo
Gestore  del  mercato, ai sensi della deliberazione n. 50/05, per gli
anni 2005 e 2006, e' fissato pari a 394.000 euro/anno.
  2.  Nell'ambito  delle  convenzioni  tra  Terna  e  il  Gestore del
mercato,  previste  dall'art.  9  delle deliberazione n. 50/05, Terna
riconosce  al  Gestore del mercato un livello del corrispettivo annuo
di  cui  all'art. 14, comma 14.8 della deliberazione n. 50/05, pari a
quanto previsto al precedente comma 1.