(parte 2)
di  aumentare  massimali e "area" di rischi coperta con versamento di
una quota individuale.

4.  In attesa dell'attuazione di quanto previsto al comma 3, l'ente o
agenzia  provvede al rimborso delle eventuali spese legali affrontate
dai dirigenti, eccetto le ipotesi di dolo e colpa grave.

5.  Nel  caso  in  cui gli enti o agenzie non abbiano sottoscritto la
polizza  assicurativa di cui al presente articolo, i relativi importi
sono  destinati,  per  il  solo  anno  di  competenza,  alle  risorse
utilizzate per la retribuzione di risultato.

6.  Ai  fini  della  stipula  dell'assicurazione  di  cui al presente
articolo, gli enti o agenzie possono associarsi in convenzione ovvero
aderire  ad  una  convenzione  gia'  esistente,  nel  rispetto  della
normativa vigente.

7.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art. 18 del D.L. 67 del 1997
convertito dalla legge n. 135 del 1997.


                               Art. 68
                      Indennita' di bilinguismo

1.  Ai  sensi  dell'art.  70,  comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, ai
dirigenti  degli  uffici  della provincia autonoma di Bolzano e degli
uffici   della  provincia  di  Trento  aventi  competenza  regionale,
continua  ad  essere  erogata  l'indennita'  di bilinguismo secondo i
criteri e le modalita' vigenti.

2.  In  relazione  a  quanto previsto dal comma 1, per tali dirigenti
nella  struttura della retribuzione di cui all'art. 49, e' confermata
la voce retributiva "indennita' di bilinguismo".

3.  A decorrere dall'1/1/2003, la misura economica dell'indennita' di
bilinguismo  di  cui  al comma 1 e' rideterminata in € 209,23 mensili
per dodici mensilita'.

4.   Per  i  dirigenti  degli  uffici  della  Regione  Valle  d'Aosta
l'indennita'  di  bilinguismo e' fissata nella misura prevista per il
personale di cui al comma 1.


                               Art. 69
             Diritti derivanti da invenzione industriale

1.  Qualora  il  dirigente, nello svolgimento del rapporto di lavoro,
effettui  una  invenzione  industriale,  si applicano le disposizioni
dell'art. 2590 Codice Civile e quelle speciali che regolano i diritti
di invenzione.

2. In relazione all'importanza dell'invenzione rispetto all'attivita'
istituzionale dell'ente o agenzia, la contrattazione integrativa puo'
individuare  i criteri ai fini della definizione di speciali compensi
nell'ambito delle risorse destinate alla retribuzione di risultato.


                               Art. 70
     Modalita' di applicazione di particolari istituti economici

1.  Al  dirigente riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o
mutilato  per  causa  di  servizio continua ad essere riconosciuto un
incremento  percentuale,  nella  misura  rispettivamente  del 2,50% e
dell'1,25%  del  trattamento  tabellare  in  godimento  alla  data di
presentazione  della  domanda,  a seconda che l'invalidita' sia stata
ascritta  alle  prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime
due. Il predetto incremento non riassorbibile, viene corrisposto, per
una  sola  volta  nella  misura  massima,  a  titolo  di retribuzione
individuale di anzianita'.

2.  La  disciplina del comma 1 trova applicazione anche nei confronti
dei   dirigenti   che  abbiano  conseguito  il  riconoscimento  della
invalidita'  con provvedimento formale successivo alla cessazione del
rapporto  di  lavoro.  In  tal caso la domanda puo' essere presentata
dall'interessato,  o  eventualmente  dagli  eredi, entro i successivi
sessanta  giorni e il trattamento tabellare da prendere a riferimento
come  base  di  calcolo  corrisponde  a  quello  dell'ultimo  mese di
servizio.

3.  Resta fermo quanto previsto dalla legge 336 del 1970 e successive
modificazioni ed integrazioni. Nei confronti dei mutilati ed invalidi
per servizio e dei loro congiunti continua ad applicarsi la normativa
contrattuale  e  non  contrattuale  sin  qui  applicata  dagli enti o
agenzie  spettante  ai  mutilati  e  agli  invalidi  di  guerra  e ai
congiunti  dei  caduti  di  guerra. Tali benefici non si cumulano con
quelli previsti dai commi precedenti.

4.   I  gettoni  di  presenza  non  sono  ricompresi  nel  regime  di
onnicomprensivita' del trattamento economico previsto per i dirigenti
di cui al presente CCNL.


                               Art. 71
             Personale in particolari posizioni di stato

1.  Ai  dirigenti  sindacali  si  applica l'art. 18, comma 4 del CCNQ
7.8.1998   relativo   alle   modalita'  di  utilizzo  dei  distacchi,
aspettative e permessi nonche' delle altre prerogative sindacali.

2.  Ai  dirigenti  che  fruiscono  dei  distacchi sindacali di cui al
citato   CCNQ   7.8.1998  compete  la  retribuzione  tabellare  e  la
retribuzione  di  posizione corrispondente all'incarico attribuito al
momento   del   distacco  od  altra  di  pari  valenza,  in  caso  di
individuazione   o   rideterminazione  delle  posizioni  dirigenziali
successivamente al distacco.

3.  A  detto  personale  compete  anche la retribuzione di risultato,
nella misura media prevista dal singolo ente o agenzia.




                              TITOLO V
                DISPOSIZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE


                               Art. 72
       Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare

1.   In  tema  di  trattamento  di  fine  rapporto  e  di  previdenza
complementare,  si  applica  quanto previsto dal CCNQ del 29/7/1999 e
successive modifiche ed integrazioni.

2. I dirigenti accedono ai fondi pensione secondo quanto previsto dal
protocollo  di  esplicitazione  in  tema  di  costituzione  dei fondi
pensione complementari firmato l'8/5/2001.

3. Il Fondo pensione viene finalizzato ai sensi dell'art. 11 del CCNQ
29/7/1999 e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13
dello  stesso CCNQ. Le parti concordano che la quota di contribuzione
da  porre  a  carico  del datore di lavoro e da destinare al predetto
Fondo   sia  determinata  nella  misura  dell'1%  dell'ammontare  dei
compensi   presi   a  base  di  calcolo  per  la  determinazione  del
Trattamento di Fine Rapporto di lavoro (T.F.R.).




                              TITOLO VI
                DIPOSIZIONI FINALI DELLA PARTE PRIMA



                               CAPO I
                DISPOSIZIONI SPECIALI PER I DIRIGENTI
                  DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

                               Art. 73
                Disposizioni speciali per i dirigenti
                  degli enti pubblici non economici

1.  Le  disposizioni del presente capo si applicano ai soli dirigenti
degli enti pubblici non economici.


                               Art. 74
         Incentivi alla mobilita' territoriale dei dirigenti

1.   La  contrattazione  integrativa  degli  enti  con  articolazioni
organizzative  sul  territorio  puo'  prevedere  la corresponsione di
speciali  incentivi  alla  mobilita'  territoriale,  fermi restando i
trattamenti   di  trasferimento  previsti  dal  presente  CCNL,  alle
condizioni previste dai successivi commi 2 e 3.

2.  Per la finalita' di cui al comma 1, la contrattazione integrativa
puo'  costituire  uno  speciale  fondo per la mobilita' territoriale,
utilizzando  risorse certe e stabili dei fondi di cui agli artt. 52 e
59,  in  misura  non  superiore  al  5%  delle risorse destinate alla
retribuzione  di  risultato;  la  stessa  contrattazione  stabilisce,
inoltre,  i  criteri  generali  di  corresponsione degli incentivi da
erogare.

3.  Gli  incentivi  di  cui al presente articolo sono corrisposti nei
limiti  del  fondo  per  la mobilita' territoriale di cui al comma 2.
Eventuali  risorse  del  predetto  fondo non utilizzate al termine di
ciascun  anno,  tornano  nella  disponibilita'  della  contrattazione
integrativa.

4.  Il  presente  articolo  sostituisce l'art. 9 del CCNL dell'Area I
sottoscritto il 18/11/2004, che viene, pertanto, disapplicato.

Art. 75
Conferma discipline precedenti

1.  Ai  dirigenti  in  posizione  di  comando o di fuori ruolo presso
organismi  esterni all'ente di appartenenza continua ad applicarsi la
speciale  disciplina  di cui all'art. 48, comma 2 del CCNL 11/10/1996
che viene, pertanto, recepita nel presente CCNL.

2.  In continuita' con quanto previsto dall'art. 31, comma 9 del CCNL
11/10/1996, nei confronti del dirigente che, sulla base delle vigenti
normative,  abbia chiesto il trasferimento ad altro ente del comparto
enti  pubblici  non  economici  che abbia dato il proprio assenso, il
nulla-osta dell'ente di appartenenza e' sostituito dal preavviso di 4
mesi comunicato a quest'ultimo.

3.  Nei confronti dei dirigenti trasferiti d'ufficio in altra citta',
resta  ferma la disciplina di cui all'art. 14, comma 2 della legge n.
88/1989, che viene pertanto recepita nel presente CCNL.

4.  In  materia  di  retribuzione  di  posizione  e  di risultato dei
dirigenti  di  enti  associati  o  federati, anche con riferimento ai
rapporti  tra  i  predetti  enti  e  quelli  associanti  o federanti,
continua  a  trovare  applicazione  la  speciale  disposizione di cui
all'art.  46,  comma  2  del  CCNL  11/10/1996,  che viene, pertanto,
recepita nel presente CCN.

5.  Continua  a trovare applicazione il rinvio previsto dall'art. 48,
comma   1   del   CCNL  sottoscritto  l'11/10/1996,  con  particolare
riferimento  alla  mensa, all'attribuzione di buoni pasto sostitutivi
ed  ai  benefici assistenziali e sociali. Sono fatte salve le materie
di cui al citato art. 48 disciplinate nel presente CCNL.



                               CAPO II
     DISPOSIZIONI SPECIALI PER I DIRIGENTI DELLE AGENZIE FISCALI


                               Art. 76
     Disposizioni speciali per i dirigenti delle agenzie fiscali

1.  Le  disposizioni del presente capo si applicano ai soli dirigenti
delle agenzie fiscali.


                               Art. 77
                   Conferma discipline precedenti

1.  Per  la  corresponsione  dei  buoni  pasto,  continua  a  trovare
applicazione  la  disciplina prevista dall'accordo per l'attribuzione
di  buoni  pasto  al  personale con qualifica di dirigente dipendente
dalle    amministrazioni   del   comparto   ministeri,   sottoscritto
l'8/4/1997, la quale viene, pertanto, recepita nel presente CCNL




                              PARTE II
                SEPARATA SEZIONE PER I PROFESSIONISTI
                  DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI



                             TITOLO VII
                      INTRODUZIONE ALLA SEZIONE


                               Art. 78
                   Nota introduttiva alla Sezione

1.  La  presente sezione del contratto collettivo nazionale di lavoro
si  applica  ai  professionisti degli enti pubblici non economici con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di cui
all'art.  3,  comma  1  del CCNQ 23 settembre 2004. In coerenza con i
precedenti  CCNL, i professionisti destinatari della presente Sezione
includono  il  personale dell'area dei professionisti ed il personale
dell'area  medica, secondo le indicazioni di cui all'art. 51 del CCNL
sottoscritto il 11/10/1996.

2.   L'espressione   "professionista/i",  salvo  diversa  previsione,
designa  d'ora  in  avanti ed agli effetti della presente Sezione del
contratto,  il personale dipendente di cui al comma 1. Le espressioni
"personale  dell'area  dei  professionisti"  e  "personale  dell'area
medica",   salvo   diversa   previsione,  designano  invece  le  piu'
specifiche   tipologie   professionali  destinatarie  della  presente
Sezione.

3.  I  professionisti destinatari del presente CCNL costituiscono, al
pari  della  dirigenza, una risorsa fondamentale per il perseguimento
degli  obiettivi  degli  enti. Correlativamente, anche in ragione del
duplice  profilo  di  "professionisti" e di "dipendenti" investiti di
particolari  responsabilita',  essi rappresentano un'area di funzioni
di peculiare interesse sotto il profilo contrattuale.

4.   Di   qui   l'inclusione   dei   professionisti   in  un'area  di
contrattazione   comune   con   la   dirigenza,   ferma  restando  la
fondamentale  distinzione  di  ruoli  e  di funzioni e la conseguente
necessita' di una distinta disciplina contrattuale.

5.  La  particolare  natura,  lo  spessore delle responsabilita' e il
grado  di  autonomia  che  caratterizzano  lo  svolgimento  di  dette
funzioni  sottolineano  l'importanza e la delicatezza del ruolo che i
professionisti  esplicano  attraverso  la  prestazione  degli apporti
specialistici  secondo  la  rispettiva  professione da essi garantita
all'ente  a  garanzia della correttezza del quotidiano operare e, per
l'area legale, attraverso l'attivita' di patrocinio, rappresentanza e
assistenza.

6.  L'attivita'  dei  professionisti  all'interno  degli  enti, sotto
questo  primo  e  fondamentale profilo, si svolge in conformita' alle
normative  ed  alle regole deontologiche che disciplinano l'esercizio
delle  rispettive professioni. I professionisti ne rispondono a norma
di legge secondo i singoli ordinamenti professionali con l'assunzione
delle conseguenti responsabilita'.

7.  Il  rigoroso rispetto delle norme deontologiche che promanano dai
rispettivi  Ordini  professionali costituisce un vincolo primario per
ciascun professionista.

8.  Cio'  posto,  le parti rilevano che l'apporto dei professionisti,
fermi  restando  gli ambiti di autonomia accennati, si inscrive in un
contesto  unitario  che  deve tendere al miglioramento dei livelli di
efficienza, efficacia e qualita' dei servizi istituzionali.

9. Tale aspetto postula, secondo la concorde valutazione delle parti,
la  necessita'  che  l'attivita'  del  professionista,  nel  rigoroso
rispetto  degli  ambiti di autonomia sul piano tecnico-professionale,
si armonizzi con le logiche che governano l'attivita' dell'ente e con
le dinamiche organizzative che le sottendono.

10.  Sotto  questo  profilo i professionisti si raccordano ai diversi
livelli   della   struttura  organizzativa  per  l'individuazione  di
obiettivi e priorita', in modo da garantire quella piena sintonia che
e'  indispensabile  per  la realizzazione degli obiettivi dell'ente e
per  la  migliore  tutela  dell'interesse  pubblico  cui  l'attivita'
istituzionale e' finalizzata.




                             TITOLO VIII
                         RELAZIONI SINDACALI


                               Art. 79
                        Obiettivi e strumenti

1.  La  peculiare posizione dei professionisti nell'ambito degli enti
di  appartenenza,  evidenziata  nella premessa alla presente Sezione,
sottolinea  l'esigenza,  nell'ambito  del sistema delle relazioni tra
gli  enti  e  le  organizzazioni sindacali, di favorire, nel rispetto
delle   prerogative   professionali,   il   concorso  responsabile  e
consapevole  dei  professionisti  alla  realizzazione degli obiettivi
degli enti per il miglioramento dell'attivita' istituzionale, sotto i
profili     del    potenziamento    dell'efficienza    operativa    e
dell'accrescimento  dei  livelli  di efficacia e di qualita'. In tale
ottica, si ribadisce l'esigenza di assicurare un ampio coinvolgimento
della  categoria  anche  nelle scelte di fondo e nelle decisioni che,
comunque,    incidono   sull'identificazione   degli   obiettivi   da
perseguire.

2. Il sistema di relazioni sindacali intende valorizzare, anche nella
chiarezza  delle  procedure,  i  momenti  di confronto non negoziali,
espressione   dei  diritti  di  informazione,  di  consultazione,  di
concertazione  e  di  partecipazione riconosciuti alle organizzazioni
sindacali.  Il  sistema  delle relazioni sindacali, ferma restando la
sua  unicita'  per tutto il personale destinatario del presente CCNL,
mira  ad  assicurare  l'integrazione  della risorsa professionale nel
contesto  unitario  dell'ente,  nella  consapevolezza della peculiare
rilevanza  e  criticita'  della risorsa stessa ai fini dell'efficacia
complessiva  dell'azione  amministrativa.  A  tal  fine,  il  sistema
garantisce  ai soggetti sindacali legittimati, ai sensi dell'art. 13,
comma  2,  un'adeguata  presenza nei momenti piu' significativi della
vita istituzionale.

3.   In  coerenza  con  le  linee  indicate  nei  commi  1  e  2,  la
contrattazione  collettiva  integrativa  di  cui  all'art.  4,  fermi
restando  i  tempi  e  le  procedure di cui all'art. 5, disciplina in
apposita  separata  Sezione  le  materie riguardanti i professionisti
previste nella presente Sezione del CCNL.

4.  In coerenza con i commi precedenti, il comitato pari opportunita'
di  cui  all'art.  10,  il comitato per il mobbing di cui all'art. 11
nonche'  gli  altri organismi istituiti nell'ambito delle altre forme
di   partecipazione  di  cui  all'art.  9  sono  unici  per  tutti  i
destinatari   del  presente  CCNL.  Nell'ambito  degli  stessi,  sono
affrontate   le   problematiche   concernenti   i   dirigenti   ed  i
professionisti.

5.  Per  quanto  concerne gli obblighi di contrattazione integrativa,
informazione  e concertazione, si applicano rispettivamente gli artt.
80, 81 e 82.

6. Per tutto quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le
disposizioni del titolo II.


                               Art. 80
       Contrattazione collettiva integrativa a livello di ente

1.  Con  riferimento  ai  professionisti  destinatari  della presente
Sezione,  la  contrattazione  integrativa di cui all'art. 4 si svolge
sui criteri generali per:

 a) la  ripartizione  del  fondo  dell'area dei professionisti di cui
all'art. 101 fra le varie finalita' di utilizzo;
 b) la  ripartizione  del  fondo dell'area medica di cui all'art. 107
fra le varie finalita' di utilizzo;
 c) l'attribuzione  dei  compensi  di cui all'art. 90, comma 1, lett.
b),  punti  b1,  b2  e  b3 del CCNL 11/10/1996, tenuto anche conto di
quanto previsto dall'art. 101, comma 3;
 d) l'attuazione  della  disciplina  concernente  la  retribuzione di
risultato  del  personale  dell'area  dei  professionisti,  ai  sensi
dell'art.  91,  commi 1 e 2 del CCNL 11/10/1996 e dell'art. 19, comma
11 del CCNL 10/7/1997;
 e) l'attuazione  della  disciplina  concernente  la  retribuzione di
risultato  del  personale  dell'area  medica,  ai sensi dell'art. 21,
comma 2 del CCNL 14/4/1997;
 f) la   definizione   delle   forme   e  modalita'  per  l'esercizio
dell'attivita'  libero-professionale  del  personale dell'area medica
prevista  dall'art.  8  del  CCNL  del 14/4/1997 relativo all'accordo
attuativo  dell'art.  94  del  CCNL  dell'11/10/1996,  nonche' per la
definizione  delle ulteriori iniziative e degli interventi, correlati
ad   incentivazioni   economiche,   per  valorizzare  le  prestazioni
professionali dello stesso personale;
 g) la  destinazione  delle risorse derivanti dalle iniziative di cui
all'art.  1  commi  4 e 5 del CCNL dell'8/1/2003, ivi comprese quelle
derivanti  dall'attuazione  dell'art.  43  della  legge  n. 449/1997,
all'incentivazione  delle  prestazioni  del  personale  dell'area dei
professionisti   incaricati   dello   svolgimento   delle  specifiche
attivita', ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;
 h) la  destinazione  delle risorse derivanti dalle iniziative di cui
all'art.  2  commi  4 e 5 del CCNL dell'8/1/2003, ivi comprese quelle
derivanti  dall'attuazione  dell'art.  43  della  legge  n. 449/1997,
all'incentivazione  delle  prestazioni del personale dell'area medica
incaricato dello svolgimento delle specifiche attivita', ai sensi del
comma 6 del medesimo articolo;
 i) la  rivalutazione  degli  importi dell'indennita' di specificita'
medica  e  della componente fissa della retribuzione di posizione dei
medici ai sensi dell'art. 3, comma 2 del CCNL dell'8/1/2003;
 j) la  rivalutazione  degli  importi  massimi  della retribuzione di
posizione  del personale dell'area medica ai sensi dell'art. 3, comma
4 del CCNL dell'8/1/2003;
 k) la   razionalizzazione  dell'utilizzo  delle  risorse  dei  fondi
dell'area dei professionisti e dell'area medica dell'Ente Croce Rossa
Italiana, ai sensi dell'art. 5 del CCNL dell'8/1/2003;
 l) la   destinazione   al  finanziamento  del  fondo  dell'area  dei
professionisti  di  cui all'art. 101 degli introiti e dei risparmi di
cui all'art. 6, comma 2 del CCNL dell'8/1/2003;
 m) l'assunzione  degli  oneri  connessi  alla copertura assicurativa
della    responsabilita'   civile   del   personale   dell'area   dei
professionisti  e  dell'area  medica  esposto  ai relativi rischi, ai
sensi dell'art. 86 e dell'art. 91;
 n) gli  indirizzi  generali  relativi  all'attivita' di formazione e
aggiornamento  professionale  dei  professionisti  destinatari  della
presente Sezione, in linea con i processi di innovazione;
 o) le   implicazioni   derivanti  dagli  effetti  delle  innovazioni
organizzative,  tecnologiche  e  dei  processi  di esternalizzazione,
disattivazione  o  riqualificazione e riconversione dei servizi sulla
qualita'   del   lavoro,   sulla  professionalita'  e  mobilita'  dei
professionisti destinatari della presente Sezione;
 p) la   disciplina   della   concessione   dei  benefici  di  natura
assistenziale  e sociale ai professionisti destinatari della presente
Sezione, ai sensi dell'art. 27 del CCNL 14/2/2001;
 q) la disciplina per la organizzazione dei turni, ai sensi dell'art.
16 del CCNL 14/2/2001.

2.  Fermi  restando  i  principi dell'autonomia negoziale e quelli di
comportamento indicati dall'art. 3, decorsi trenta giorni dall'inizio
delle  trattative,  le parti riassumono, nelle materie non implicanti
direttamente  l'erogazione  di  trattamenti  economici, le rispettive
prerogative   e  liberta'  di  iniziativa  e  decisione.  Il  termine
sopraindicato puo' essere prorogato di ulteriori trenta giorni.

3. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto
con  i  vincoli  risultanti  dai  contratti  collettivi  nazionali  o
comportare  oneri  non  previsti  negli  strumenti  di programmazione
annuale  e  pluriennale,  dei  bilanci  dei singoli enti. Le clausole
difformi sono nulle e non possono essere applicate.


                               Art. 81
                            Informazione

1.  L'ente  -  allo  scopo  di  rendere  trasparente e costruttivo il
confronto  tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali -
informa  periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui
all'art.  13,  comma  2 sugli atti organizzativi di valenza generale,
anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro dei
professionisti,    l'organizzazione   degli   uffici,   la   gestione
complessiva  delle risorse umane e la costituzione dei fondi previsti
dal presente contratto.

2.   Nelle   materie  per  le  quali  il  presente  CCNL  prevede  la
contrattazione   collettiva  integrativa  o  la  concertazione  o  la
consultazione, l'informazione e' preventiva. Il contratto integrativo
individua  le  altre  materie  in  cui l'informazione e' preventiva o
successiva.

3. Ai fini di una piu' compiuta informazione, le parti, su richiesta,
si incontrano comunque con cadenza almeno annuale e, in ogni caso, in
presenza  di  iniziative concernenti le linee di organizzazione degli
uffici e dei servizi ovvero per l'innovazione tecnologica nonche' per
eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione
degli stessi.

4.  L'informazione  preventiva  e'  data, in particolare, sui criteri
generali inerenti le seguenti materie:

 a) materie  per  le quali il presente CCNL prevede la contrattazione
collettiva integrativa o la concertazione o la consultazione;
 b) durata  degli  incarichi  di  coordinamento dell'art. 72 del CCNL
11/10/1996;
 c) definizione  delle aree di applicazione per la partecipazione dei
medici  previdenziali e degli altri medici e veterinari all'attivita'
didattica  di  docenza,  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  7  del CCNL
14/4/1997;
 d) individuazione  dei  servizi  ove  la presenza medica deve essere
garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco
delle 24 ore, ai sensi dell'art. 89, comma 3;
 e) piano   triennale   dei   fabbisogni   di  personale  e  relativi
aggiornamenti  annuali, con riferimento al personale dell'area medica
ed al personale dell'area dei professionisti.


                               Art. 82
                            Concertazione

1.  Con  riferimento  ai  professionisti  destinatari  della presente
Sezione,  la  concertazione  di  cui all'art. 7 si svolge sui criteri
generali per:

 a) le   selezioni   per   l'accesso   ai  livelli  differenziati  di
professionalita' del personale dell'area dei professionisti, ai sensi
dell'art. 85;
 b) l'affidamento  e  la  revoca  degli incarichi di coordinamento al
personale  dell'area  dei  professionisti,  ai sensi dell'art. 72 del
CCNL 11 /10/1996;
 c) i   sistemi   di   valutazione   del   personale   dell'area  dei
professionisti, ai sensi dell'art. 36 del CCNL 16/2/1999;
 d) l'affidamento  e la revoca degli incarichi al personale dell'area
medica, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del CCNL 14/4/1997;
 e) i sistemi di valutazione del personale dell'area medica, ai sensi
dell'art. 6, comma 2 del CCNL 14/4/1997;
 f) la  graduazione delle funzioni del personale dell'area medica, di
cui all'art. 17, comma 2 del CCNL 14/4/1997.

2.  La  concertazione  puo'  essere attivata da ciascuno dei soggetti
sindacali  di  cui  all'art. 13, comma 2, mediante richiesta scritta,
entro cinque giorni dal ricevimento dell'informazione di cui all'art.
81,  comma  2; essa si svolge in appositi incontri che iniziano entro
il  quarto giorno dalla richiesta. Durante la concertazione, le parti
si  adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilita',
correttezza, buona fede e trasparenza.

3.  La  concertazione  si  conclude  nel  termine massimo di quindici
giorni   dalla   data   di  inizio  della  stessa.  Dell'esito  della
concertazione  e'  redatto  specifico  verbale dal quale risultino le
posizioni  delle  parti  e  gli  eventuali  impegni  assunti. Decorso
infruttuosamente  tale  termine,  le  parti  riassumono le rispettive
prerogative e liberta' di iniziativa e decisione.

4.   Sono  disapplicate  le  disposizioni  dei  precedenti  CCNL  che
prevedono  l'esame  o l'incontro a seguito di informazione, quali, ad
esempio, l'art. 55 del CCNL 11/10/1996.




                              TITOLO IX
                         RAPPORTO DI LAVORO



                               CAPO I
                       AREA DEI PROFESSIONISTI


                               Art. 83
                      Premessa al presente capo

1.  Le  disposizioni  del  presente  capo  si  applicano al personale
ricompreso nell'area dei professionisti.

2.  In coerenza con i principi enunciati all'art. 78, il personale di
cui  al  presente  capo,  nel  concreto  svolgersi dell'attivita', si
attiene  altresi'  agli  indirizzi  del competente coordinatore della
specifica branca professionale al fine di assicurare l'uniformita' di
indirizzo   dell'attivita'  professionale  in  relazione  alle  linee
programmatiche e gestionali dell'ente medesimo.

3.  In  un  contesto  generale di relazioni organizzative ispirate ai
principi  del  coordinamento  e  della integrazione funzionale, nella
definizione degli indirizzi di cui al comma 2 sono garantiti adeguati
momenti   di   partecipazione,   che   coinvolgano  i  professionisti
destinatari degli stessi.


                               Art. 84
                Impegno di lavoro e obblighi relativi

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente, i professionisti
assicurano   la   propria   presenza   in   servizio   e  la  propria
disponibilita'   per   il   regolare   svolgimento  delle  attivita',
organizzando   i   propri   impegni  di  lavoro,  anche  esterni,  in
correlazione con le esigenze della struttura e con le responsabilita'
connesse  all'incarico  professionale,  nel  rispetto degli indirizzi
organizzativi  generali e in armonia con le istanze di coordinamento,
ai  vari livelli, di ciascuna area professionale. Gli enti pongono in
essere  misure  atte  ad  assicurare la continuita' dell'attivita' di
consulenza  e  la  presenza nella struttura operativa compatibilmente
con  il  calendario  degli impegni esterni e specifiche modalita' che
tengano conto delle peculiari esigenze dell'area legale.


                               Art. 85
              Livelli differenziati di professionalita'

1.  E'  confermata, per il personale dell'area professionisti, con le
modifiche  ed  integrazioni di cui al presente articolo, la struttura
dei   livelli   differenziati   di   professionalita',   con  accesso
dall'esterno  al  livello  base e successivo sviluppo nel primo e nel
secondo livello.

2.  Il  livello base si caratterizza quale periodo di acquisizione di
specifiche  competenze  professionali  e  di  esperienza nei concreti
contesti    operativi,    propedeutico    al    successivo   sviluppo
professionale.

3.  Per  lo sviluppo al primo ed al secondo livello, sono stabiliti i
seguenti requisiti:

 a) il compimento dei periodi minimi di effettivo servizio, stabiliti
in 2 anni nel livello iniziale per l'accesso al primo differenziato e
in   6   anni  nel  primo  differenziato  per  l'accesso  al  secondo
differenziato;
 b) l'assenza di valutazioni negative.

4.  Le  procedure  ed  i  criteri  di  selezione,  nonche'  eventuali
ulteriori  requisiti ai sensi del comma 3, sono stabiliti dagli enti,
previa concertazione ai sensi dell'art. 82.

5.  Nella  definizione dei criteri di cui al comma 4 per il passaggio
dal  livello  base  al  primo  livello differenziato, si tiene conto,
fermi restando i requisiti di cui al comma 3:

 a) dell'esperienza acquisita nel livello base;
 b) degli   esiti   della   valutazione   dell'attivita'  svolta  dal
professionista ai sensi dell'art. 36 del CCNL 16/2/1999;
 c) di  altri  eventuali  elementi  rilevanti  nella specifica branca
professionale di appartenenza.

6.  Nella definizione dei criteri di cui al comma 4, per il passaggio
dal  primo  al  secondo  livello,  si  tiene  conto, fermi restando i
requisiti di cui al comma 3:

 a) dell'esperienza acquisita nel primo livello;
 b) del   conseguimento   di   titoli  professionali  attinenti  alla
specifica branca professionale di appartenenza;
 c) degli   esiti   della   valutazione   dell'attivita'  svolta  dal
professionista   ai  sensi  dell'art.  36  del  CCNL  16/2/1999,  con
riferimento ad un periodo pluriennale;
 d) di  altri  eventuali  elementi  rilevanti  nella specifica branca
professionale di appartenenza.

7.  Il  presente  articolo sostituisce l'art. 87 del CCNL 11/10/1996,
che viene pertanto disapplicato.


                               Art. 86
       Integrazioni alla disciplina su responsabilita' civile
                         e patrocinio legale

1. Il presente articolo integra l'art. 37 del CCNL 16/2/1999.

2. Ai fini della stipula della copertura assicurativa di cui all'art.
37  del  CCNL  16/2/1999,  gli enti possono associarsi in convenzione
ovvero  aderire ad una convenzione gia' esistente, nel rispetto della
normativa vigente.

3. Nella scelta della societa' di assicurazione gli enti si attengono
ai  medesimi criteri di cui all'art. 67, anche attraverso l'indizione
di una gara unica su tutte le coperture assicurative disciplinate dai
CCNL, prevedendo in ogni caso la possibilita', per il professionista,
di  aumentare  massimali e "area" di rischi coperta con versamento di
una quota individuale.

4.  In  attesa dell'attuazione della copertura assicurativa di cui al
presente  articolo, l'ente provvede al rimborso delle eventuali spese
legali  affrontate  dai  professionisti, eccetto le ipotesi di dolo e
colpa grave.


                               Art. 87
               Obiettivi e strumenti della formazione
                 e dell'aggiornamento professionale

1.  La  formazione e l'aggiornamento professionale sono assunti dagli
enti   come   metodo   permanente  teso  ad  assicurare  il  costante
adeguamento   delle  competenze  professionali  all'evoluzione  delle
specifiche discipline e dei relativi contesti di riferimento, nonche'
ai  mutamenti  organizzativi e tecnologici interni, nell'obiettivo di
arricchire    il    patrimonio   cognitivo   necessario   a   ciascun
professionista,  in relazione alle responsabilita' attribuitegli, per
la    piu'    efficace    esplicazione   dell'apporto   professionale
nell'interesse dell'ente.

2.  L'ente  definisce annualmente la quota delle risorse da destinare
ad  iniziative  di  formazione  ed  aggiornamento dei professionisti,
anche  in  relazione alle direttive impartite in materia dal ministro
per la funzione pubblica.

3.  L'ente  definisce  le  politiche  di  aggiornamento e formazione,
relative  a  ciascun'area  professionale, in conformita' alle proprie
linee  strategiche  e  di  sviluppo.  Le  iniziative  formative  sono
realizzate,  nel  rispetto  dei  criteri  generali stabiliti ai sensi
dell'art.  80,  anche  in  collaborazione  con  soggetti  pubblici  o
societa' specializzate nel settore.

4.  La partecipazione alle iniziative di aggiornamento professionale,
inserite  in  appositi percorsi, anche individuali, in coerenza con i
criteri  di  cui  al  comma  3,  viene  concordata  dall'ente  con  i
professionisti  interessati  ed e' considerata servizio utile a tutti
gli effetti.

5. Il professionista puo' partecipare, senza oneri per l'ente, per un
periodo  massimo annuale di quindici giorni, a corsi di formazione ed
aggiornamento  professionale  che  siano  in  linea  con le finalita'
indicate  nei  commi  1  e  3.  Al professionista puo' inoltre essere
concesso  un  periodo  di  aspettativa  non  retribuita per motivi di
studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.

6.  Qualora  riconosca  l'effettiva  connessione  delle iniziative di
aggiornamento  professionale  svolte  dal professionista ai sensi del
comma  5 con l'attivita' di servizio e l'incarico affidatogli, l'ente
puo'  concorrere  con  un  proprio  contributo alla spesa sostenuta e
debitamente documentata.

7.  Il presente articolo sostituisce l'art. 38 del CCNL 16/2/1999, il
quale risulta pertanto disapplicato.


                               CAPO II
                             AREA MEDICA


                               Art. 88
                      Premessa al presente capo

1.  Le  disposizioni  del  presente  capo  si  applicano al personale
ricompreso nell'area medica.

2. In materia di aggiornamento professionale, didattica e ricerca del
personale  destinatario  del  presente  capo,  continua ad applicarsi
l'art.  4  del  CCNL  14/4/1997, con la specifica integrazione di cui
all'art. 3, comma 5 del CCNL 8/1/2003.


                               Art. 89
                          Orario di lavoro

1.  Nell'ambito  dell'assetto  organizzativo  dell'Ente, il personale
dell'area medica assicura la propria presenza in servizio e organizza
il proprio tempo di lavoro e i propri impegni di lavoro anche esterni
correlandoli  in  modo  flessibile  alle  esigenze  della struttura e
all'espletamento dell' incarico affidato, in relazione agli obiettivi
e ai programmi da realizzare.

2.  L'orario di lavoro e' stabilito in 38 ore settimanali, al fine di
assicurare  l'efficienza  dei  servizi  e per favorire lo svolgimento
delle  attivita'  gestionali  correlate all'incarico affidato nonche'
quelle  di  aggiornamento, di didattica e ricerca. L'orario di lavoro
dei medici previdenziali a tempo definito e' stabilito in 28 ore e 30
minuti settimanali.

3.   Per  i  medici  della  Croce  Rossa  Italiana,  la  presenza  in
particolari   servizi   dell'ente  e/o  del  territorio  deve  essere
assicurata  nell'arco  delle  24  ore  e  per  tutti  i  giorni della
settimana,  mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e
preventiva  articolazione  degli  orari  e dei turni di presenza. Con
l'articolazione  del  normale orario di lavoro, la presenza medica e'
destinata  a  far  fronte  alle esigenze ordinarie e di emergenza che
avvengano  nel  medesimo  periodo  orario.  Utilizzando  le procedure
dell'informazione  preventiva  di cui all'art. 81, l'ente individua i
servizi  ove  la presenza medica deve essere garantita attraverso una
turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore.

4.  Nello svolgimento dell'orario previsto per i medici previdenziali
e  per  gli  altri  medici  e  veterinari,  quattro  ore  dell'orario
settimanale  sono  destinate  ad  attivita'  di aggiornamento nonche'
didattica  e  ricerca sulle materie di competenza istituzionale degli
enti,  ivi  compresa  la  prevenzione  e  sicurezza  sul lavoro. Tale
riserva  di  ore  non  puo'  essere oggetto di separata ed aggiuntiva
retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma,
anche per particolari necessita' di servizio, puo' essere cumulata in
ragione   di   anno   ovvero  utilizzata  anche  per  l'aggiornamento
facoltativo  in  aggiunta  alle assenze retribuite di cui all'art. 19
del CCNL 6/7/1995. Tale riserva, va resa in ogni caso compatibile con
le  esigenze funzionali e organizzative dell'ente e non puo' in alcun
caso comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro.

5.  Gli enti, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa ed
ordinamentale,  individuano  le  attivita'  per  lo svolgimento delle
quali  e'  consentito  eventualmente  l'eccezionale  ricorso a ore di
lavoro straordinario.

6.  Il  presente articolo sostituisce l'art. 3 del CCNL 14/4/1997, il
quale viene pertanto disapplicato.


                               Art. 90
                       Collocazione funzionale

1.  Si  conferma la collocazione del personale dell'area medica nelle
due fasce funzionali di cui all'art. 7 del CCNL 14/4/1997:

 a) nella   prima   fascia   funzionale,  corrispondente  a  funzioni
professionali  di supporto e di collaborazione, con riconoscimento di
precisi  ambiti  di  autonomia  e responsabilita', nella struttura di
appartenenza,  ovvero  di coordinamento e/o di direzione di strutture
di  minore  complessita',  da attuarsi nel rispetto degli obiettivi e
delle   priorita'   stabilite   dalla  dirigenza  responsabile  della
tecnostruttura e delle direttive ricevute;

 b) nella  seconda  fascia  funzionale,  corrispondente  ad incarichi
apicali  di  coordinamento  e organizzazione dell'attivita' sanitaria
e/o  di  direzione  della  struttura  complessa  ad essa preposta, da
attuarsi,  nel rispetto degli obiettivi e delle priorita' di cui alla
precedente  lettera a), anche mediante direttive a tutto il personale
operante  nella  stessa,  necessarie per il corretto espletamento del
servizio;  la  predetta fascia funzionale e' configurabile unicamente
presso  gli  enti  in  cui siano presenti in organico almeno quindici
medici.

2.  Gli  enti, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa e
ordinamentale,  definiscono  procedure e requisiti per l'accesso alle
fasce  funzionali di cui al comma 3, ivi comprese le specializzazioni
necessarie,  nel  rispetto  delle  disposizioni vigenti in materia di
reclutamento.  Nello  stesso ambito, i medesimi enti definiscono, per
ciascuna fascia funzionale, le tipologie di incarico da attribuire ai
medici   predetti,   nonche'  relativi  requisiti  e  procedure,  con
riferimento  alle  funzioni  indicate  al  comma  1, lettere a) e b),
secondo la propria specifica realta' istituzionale ed organizzativa.

3.  Il  presente articolo sostituisce l'art. 7 del CCNL 14/4/1997, il
quale viene pertanto disapplicato.


                               Art. 91
       Integrazioni alla disciplina su responsabilita' civile
                         e patrocinio legale

1.  In  relazione  a  quanto  previsto  dall'art. 3, comma 6 del CCNL
8/1/2003,  ai  fini della stipula della copertura assicurativa di cui
all'art.  37  del  CCNL  16/2/1999  ivi  richiamato, gli enti possono
associarsi  in  convenzione  ovvero  aderire  ad una convenzione gia'
esistente, nel rispetto della normativa vigente.

2. Nella scelta della societa' di assicurazione gli enti si attengono
ai  medesimi criteri di cui all'art. 67, anche attraverso l'indizione
di una gara unica su tutte le coperture assicurative disciplinate dai
CCNL,  prevedendo  in  ogni  caso  la  possibilita', per il personale
dell'area  medica,  di aumentare massimali e "area" di rischi coperta
con versamento di una quota individuale.

3.  In  attesa dell'attuazione della copertura assicurativa di cui al
presente  articolo, l'ente provvede al rimborso delle eventuali spese
legali  affrontate dal personale dell'area medica, eccetto le ipotesi
di dolo e colpa grave.



                              CAPO III
                         NORME DISCIPLINARI


                               Art. 92
    Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

1.  Nel  caso  di  commissione in servizio di gravi fatti illeciti di
rilevanza  penale  l'ente  inizia  il  procedimento  disciplinare  ed
inoltra  la  denuncia  penale.  Il  procedimento  disciplinare rimane
tuttavia  sospeso  fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione
e'  disposta  anche  nel  caso in cui l'obbligo della denuncia penale
emerga nel corso del procedimento disciplinare gia' avviato.

2.  Al  di fuori dei casi previsti nel comma 1, quando l'ente venga a
conoscenza  dell'esistenza  di  un  procedimento  penale a carico del
dipendente,   per   i   medesimi   fatti   oggetto   di  procedimento
disciplinare, questo e' sospeso fino alla sentenza definitiva.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97
del 2001, in linea generale, il procedimento disciplinare, sospeso ai
sensi del presente articolo, e' riattivato entro 180 giorni da quando
l'ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro
120 giorni dalla sua riattivazione.

4.  Per  i  casi  previsti all'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del
2001,   il   procedimento  disciplinare  precedentemente  sospeso  e'
riattivato  entro  90  giorni da quando l'ente ha avuto notizia della
sentenza  definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni
dalla sua riattivazione.

5.  L'applicazione  della sanzione prevista dall'art. 28 del CCNL del
6/71995,  come  conseguenza delle condanne penali citate nei commi 6,
lett.  f)  e  7,  lett.  c) e d), non ha carattere automatico essendo
correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto
previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.

6.  In caso di assoluzione, si applica quanto previsto dall'art. 653,
comma   1,  c.p.p.  Ove  nel  procedimento  disciplinare  sospeso  al
dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi
sia  stata  assoluzione,  siano state contestate altre violazioni, il
procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.

7. In caso di proscioglimento, si procede analogamente al comma 6.

8.  In  caso di sentenza irrevocabile di condanna, trova applicazione
l'art. 1 della legge 97 del 2001.

9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 28, comma 6 lettera f)
e comma 7, lett. c) e d) del CCNL 6/7/1995, e successivamente assolto
a  seguito  di  revisione  del processo, ha diritto, dalla data della
sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima
sede  o  in  altra,  su  sua  richiesta, anche in soprannumero, nella
medesima   qualifica   e  con  decorrenza  dell'anzianita'  posseduta
all'atto del licenziamento.

10.  Il  dipendente  riammesso ai sensi del comma 9, e' reinquadrato,
nell'area,  nel  livello  o  nella  fascia  in  cui  e'  confluita la
qualifica   posseduta   al  momento  del  licenziamento  qualora  sia
intervenuta  una  nuova  classificazione  del  personale.  In caso di
premorienza,  il  coniuge  o il convivente superstite e i figli hanno
diritto  a  tutti  gli  assegni  che  sarebbero  stati  attribuiti al
dipendente  nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le
indennita'  comunque  legate  alla  presenza  in servizio ovvero alla
prestazione di lavoro straordinario.

11. L'art. 28, comma 7, lett. c), punto 1) del CCNL 6/7/1995 e' cosi'
riformulato:  "1)  per i delitti gia' indicati dall'art. 1, commi 1 e
4-sepies,  lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale,
c) ed e) della legge n. 16/1992". Alla stessa lett. c), dopo il punto
2), e' inoltre aggiunto il seguente punto: "3) per i delitti indicati
dall'art. 3, comma 1 della legge 97/2001".


                               Art. 93
        Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

1.  Il  professionista  che  sia  colpito da misura restrittiva della
liberta'  personale  e' sospeso d'ufficio dal servizio con privazione
della  retribuzione  per  la  durata  dello  stato  di  detenzione o,
comunque, dello stato restrittivo della liberta'.

2.  L'ente,  ai  sensi  del  presente  articolo,  cessato lo stato di
restrizione  della  liberta' personale, puo' prolungare il periodo di
sospensione  del  dipendente,  fino  alla  sentenza  definitiva, alle
medesime condizioni del comma 3.

3. Il professionista puo' essere sospeso dal servizio, con privazione
della  retribuzione,  anche  nel  caso  in  cui  venga  sottoposto  a
procedimento  penale  che  non comporti la restrizione della liberta'
personale,   quando   sia   stato   rinviato  a  giudizio  per  fatti
direttamente  attinenti  al rapporto di lavoro o, comunque, per fatti
tali  da  comportare,  se  accertati,  l'applicazione  della sanzione
disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 28, commi 6 e 7 del
CCNL 6/7/1995.

4.  Resta  fermo l'obbligo di sospensione per i delitti gia' indicati
dall'art. 1, commi 1 e 4-septies, lett. a), b) limitatamente all'art.
316 del codice penale, c) ed e) della legge n. 16 del 1992.

5.  Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge 97
del  2001,  in  alternativa  alla  sospensione  di  cui  al  presente
articolo,  possono  essere  applicate le misure previste dallo stesso
art.  3.  Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non
definitiva,  ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della
pena, si applica l'art. 4 comma 1 della citata legge 97 del 2001.

6.  Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto
dall'art.  92,  in  tema  di rapporti tra procedimento disciplinare e
procedimento penale.

7.  Al  dipendente  sospeso,  ai  sensi  dei  commi  da  1  a 5, sono
corrisposti  un'indennita'  pari al 50% dello stipendio tabellare del
livello  o  della  fascia  funzionale  di  appartenenza,  nonche' gli
assegni  del  nucleo  familiare  e  la  retribuzione  individuale  di
anzianita', ove spettanti.

8.  Nel  caso  di  sentenza  definitiva  di  assoluzione o in caso di
proscioglimento,   ai  sensi  dell'art.  92,  commi  6  e  7,  quanto
corrisposto   nel  periodo  di  sospensione  cautelare  a  titolo  di
indennita'  verra'  conguagliato  con  quanto dovuto al lavoratore se
fosse  rimasto  in  servizio,  escluse le indennita' o i compensi per
servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il
giudizio  disciplinare  riprenda  per  altre infrazioni, ai sensi del
medesimo  art.  92,  comma  6,  secondo periodo, il conguaglio dovra'
tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.

9.  In  tutti  gli  altri  casi  di  riattivazione  del  procedimento
disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con
una   sanzione   diversa   dal   licenziamento,   al   professionista
precedentemente  sospeso  verra'  conguagliato quanto dovuto se fosse
stato  in  servizio,  escluse  le indennita' o compensi per servizi e
funzioni  speciali  o  per  prestazioni  di  carattere  straordinario
nonche'  i  periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente
inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.

10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di
procedimento  penale,  la stessa conserva efficacia, se non revocata,
per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso
tale  termine  la  sospensione  cautelare e' revocata di diritto e il
dipendente  e'  riammesso  in  servizio. Il procedimento disciplinare
rimane comunque sospeso sino all'esito del procedimento penale.

11.  La presente disciplina sostituisce, per i professionisti, quella
contenuta  nell'art.  30  del CCNL del 6 luglio 1995, la quale viene,
pertanto, disapplicata.


                               Art. 94
                           Norma di rinvio

1.  In  materia  di  conciliazione  e  arbitrato,  si rinvia a quanto
previsto   dall'art.   6  CCNQ  del  23  gennaio  2001  e  successive
modificazioni, integrazioni o proroghe.


                               Art. 95
         Codice di condotta relativo alle molestie sessuali
                        nei luoghi di lavoro

1.  Il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella
lotta  contro  le  molestie  sessuali  nei  luoghi  di  lavoro di cui
all'art.  47,  viene  adottato  anche  con  riferimento  al personale
disciplinato nella presente Sezione.




                              TITOLO X
                        TRATTAMENTO ECONOMICO



                               CAPO I
         TRATTAMENTO ECONOMICO PER L'AREA DEI PROFESSIONISTI


                               Art. 96
                      Premessa al presente capo

1.  Le  disposizioni  del  presente  capo  riguardano  il trattamento
economico del personale ricompreso nell'area dei professionisti.


                               Art. 97
      Struttura della retribuzione dell'area dei professionisti

1.  La retribuzione dei professionisti disciplinati nel presente capo
-   tenuto  conto  del  conglobamento  della  indennita'  integrativa
speciale  nello  stipendio  tabellare  di  cui al successivo art. 98,
comma 3 - si articola nelle seguenti voci:

 1) stipendio tabellare;
 2) retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita;
 3) indennita' per incarichi di coordinamento;
 4) retribuzione di risultato;
 5) indennita'  e  altre  competenze,  come  previsto  da  specifiche
disposizioni;
 6) altri  emolumenti  accessori  previsti  dal  contratto collettivo
nazionale.

2.   Il   presente   articolo   sostituisce   l'art.   83   del  CCNL
dell'11/10/1996, il quale e', pertanto, disapplicato.


                               Art. 98
  Incrementi dello stipendio tabellare dell'area dei professionisti

1.   Gli   stipendi   tabellari  dell'area  dei  professionisti  sono
incrementati  tenendo  conto dell'inflazione programmata per ciascuno
dei  due  anni  costituenti  il biennio 2002-2003, del recupero dello
scarto  tra  inflazione  reale  e  programmata del biennio precedente
nonche'  delle  ulteriori  risorse  destinate  al  trattamento  fisso
derivanti  dalle  modifiche  introdotte  dall'art.  33, comma 1 della
legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (Finanziaria 2003), pari allo 0,5%.

2.  Ai  sensi  del  comma  1,  gli stipendi tabellari, come stabiliti
dall'art.  2  comma  2  del CCNL del 14 marzo 2001, sono incrementati
degli  importi  mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella
tabella A, alle scadenze ivi previste.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'indennita' integrativa speciale
(IIS)   cessa   di   essere   corrisposta  come  singola  voce  della
retribuzione  ed  e' conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto
conglobamento  non  ha  effetti  diretti  o indiretti sul trattamento
economico  complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in
base alle vigenti disposizioni.

4. Gli importi annui tabellari risultanti dall'applicazione dei commi
1,  2  e  3 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite
dall'allegata tabella B.


                               Art. 99
                     Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 98
hanno  effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza
normale  e  privilegiato,  sull'indennita'  di  buonuscita  o di fine
servizio,   sul   trattamento   di   fine  rapporto,  sull'indennita'
alimentare,  sull'equo  indennizzo,  sulle  ritenute  assistenziali e
previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2.  I  benefici  economici  risultanti dall'applicazione dell'art. 98
sono   computati  ai  fini  previdenziali,  secondo  gli  ordinamenti
vigenti,   alle  scadenze  e  negli  importi  previsti  dal  medesimo
articolo,  nei confronti del personale comunque cessato dal servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente
contratto.  Agli  effetti  dell'indennita'  di  buonuscita  o di fine
servizio,   del   trattamento  di  fine  rapporto,  della  indennita'
sostitutiva  del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122
del Codice Civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data
di cessazione del rapporto di lavoro.

3.   II   conglobamento  sullo  stipendio  tabellare  dell'indennita'
integrativa  speciale,  di cui all'art. 98, non modifica le modalita'
di  determinazione  della  base  di  calcolo  in atto del trattamento
pensionistico,  anche con riferimento all'art. 2, commi 9 e 10, della
legge n. 335/1995 (personale con pensione INPDAP).

4.  La  disposizione  di  cui  all'art.  98,  comma  3 ha effetti nei
confronti   dei  soli  professionisti  destinatari  della  disciplina
dell'indennita'  di  anzianita'  di  cui  all'art.  13 della legge n.
70/1975 e successive modifiche ed integrazioni. Conseguentemente, con
riferimento  ai professionisti in servizio al 1/1/2003 presso ciascun
ente,  ai  quali  non  si  applica la predetta disciplina, perche' in
regime  di  trattamento  di fine rapporto, la relativa quota di onere
contrattuale  calcolata  ai  fini  di cui al citato comma 3, pari a €
23,90 pro-capite per tredici mensilita', e' destinata, con decorrenza
1/1/2003,  ad  incrementare  il fondo dell'area dei professionisti di
cui all'art. 101.


                              Art. 100
                       Tredicesima mensilita'

1.  L'ente  corrisponde al personale dell'area dei professionisti con
rapporto  di  lavoro  a tempo indeterminato o a tempo determinato una
tredicesima mensilita' nel mese di dicembre di ogni anno. Qualora nel
giorno  stabilito ricorra una festivita' od un sabato non lavorativo,
il pagamento e' effettuato il precedente giorno lavorativo.

2.   L'importo  della  tredicesima  mensilita',  fatto  salvo  quanto
previsto  nei commi successivi, e' pari alla retribuzione individuale
mensile,  spettante  al  professionista  nel  mese  di  dicembre.  La
predetta   retribuzione   e'  costituita  dallo  stipendio  tabellare
corrispondente   a   ciascun   livello   di  professionalita',  dalla
retribuzione  individuale  di  anzianita'  ove  acquisita  e da altri
eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque
denominati.

3.  Nel  caso  dei  passaggi  di  livello  di  cui  all'art. 85 trova
applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2.

4.  La  tredicesima mensilita' e' corrisposta per intero al personale
in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.

5.  Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o
in   caso   di  cessazione  del  rapporto  nel  corso  dell'anno,  la
tredicesima  e'  dovuta  in ragione di un dodicesimo per ogni mese di
servizio  prestato  e,  per  le  frazioni  di  mese, in ragione di un
trecentosessantesimo,  per ogni giorno di servizio prestato nel mese;
essa  e'  calcolata  con  riferimento alle voci retributive di cui al
comma  2  spettanti  al  professionista  nel mese contiguo a servizio
intero.

6.  I  ratei  della tredicesima mensilita' non spettano per i periodi
trascorsi  in  aspettativa  o  in  altra  condizione  che comporti la
sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le
specifiche   discipline   previste   da  disposizioni  legislative  e
contrattuali vigenti.

7.   Per   i  periodi  temporali  che  comportino  la  riduzione  del
trattamento   economico,   il  rateo  della  tredicesima  mensilita',
relativo  ai  medesimi  periodi,  e' ridotto nella stessa proporzione
della  riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche
discipline   previste  da  disposizioni  legislative  e  contrattuali
vigenti.

8.  La  disciplina  di  cui  al  presente articolo sostituisce quanto
previsto  in  materia di tredicesima mensilita' dall'art. 29, comma 1
del CCNL del 14/2/2001.


                              Art. 101
 Integrazioni alla disciplina sul Fondo dell'area dei professionisti

1.  Sono  confermate,  con  le  integrazioni  e  modifiche  di cui al
presente articolo, le disposizioni previste dall'art. 42 del CCNL del
16  febbraio  1999 - come integrate dall'art. 4 del CCNL del 14 marzo
2001  e  dagli artt. 1 e 6, comma 2 del CCNL dell'8 gennaio 2003 - in
ordine   alle  modalita'  e  ai  criteri  per  la  quantificazione  e
l'utilizzo delle risorse del Fondo dell'area dei professionisti.

2.  Il  Fondo  dell'area  dei  professionisti  di  cui  al comma 1 e'
incrementato  dei  seguenti  importi percentuali, calcolati sul monte
salari anno 2001 relativo all'area dei professionisti:

 - 0,98% a decorrere dal 01/01/2002;
 - ulteriore 1,38% a decorrere dal 01/01/2003.

3.  Per  finalita' di semplificazione della struttura retributiva, la
contrattazione  integrativa di cui all'art. 80 puo' stabilire criteri
e  modalita' per la corresponsione ai professionisti - in luogo delle
indennita' previste dall'art. 90, comma 1, lett. b), punti b1, b2, b3
del   CCNL   11/10/1996   -   di   un'unica  indennita'  di  funzione
professionale,   connessa   con   l'esercizio   delle   funzioni   di
professionista,  finalizzata  a  remunerarne  le  responsabilita',  i
rischi,  gli oneri, le esigenze di autoaggiornamento, l'arricchimento
professionale conseguente ai percorsi formativi indetti dagli enti.

4.  L'indennita'  di  funzione  professionale di cui al comma 3 viene
erogata  a  carico  del  fondo di cui al presente articolo. A seguito
della   sua  istituzione  cessano  di  essere  corrisposte  le  altre
indennita' richiamate nel comma 3.

5.  Le indennita' dei professionisti legali di cui all'art. 19, comma
6  del  CCNL  10/7/1997,  nonche'  le  indennita'  professionali  dei
professionisti  di  area diversa da quella legale di cui all'art. 19,
comma  7  dello stesso CCNL, corrisposte a carico del fondo di cui al
presente  articolo,  sono  incrementate  dei  seguenti  importi annui
lordi:

 - € 686,40 a decorrere dal 01/01/2002;
 - ulteriore importo di € 969,80 a decorrere dal 01/01/2003.



                               CAPO II
               TRATTAMENTO ECONOMICO PER L'AREA MEDICA


                              Art. 102
                      Premessa al presente capo

1.  Le  disposizioni  del  presente  capo  riguardano  il trattamento
economico del personale ricompreso nell'area medica.


                              Art. 103
               Struttura della retribuzione dei medici

1. La retribuzione dei medici disciplinati nel presente capo - tenuto
conto  del  conglobamento della indennita' integrativa speciale nello
stipendio  tabellare  di  cui  al  successivo  art. 104, comma 3 - si
articola nelle seguenti voci:

 1) stipendio tabellare;
 2) retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita;
 3) indennita' di specificita' medica;
 4) retribuzione di posizione;
 5) specifico  trattamento  economico  per i medici di seconda fascia
con incarico quinquennale;
 6) retribuzione di risultato;
 7) compensi relativi alle condizioni di lavoro nei casi previsti dal
CCNL;
 8) altri emolumenti accessori previsti sulla base del presente CCNL.

3. Il presente articolo sostituisce l'art. 11 del CCNL del 14/4/1997,
il quale e', pertanto, disapplicato.


                              Art. 104
           Incrementi dello stipendio tabellare dei medici

1.  Gli stipendi tabellari dei medici sono incrementati tenendo conto
dell'inflazione  programmata per ciascuno dei due anni costituenti il
biennio  2002-2003,  del recupero dello scarto tra inflazione reale e
programmata  del  biennio  precedente nonche' delle ulteriori risorse
destinate  al  trattamento fisso derivanti dalle modifiche introdotte
dall'art.  33,  comma  1  della  legge  n.  289  del 27 dicembre 2002
(Finanziaria 2003), pari allo 0,5%.

2.  Ai  sensi  del  comma  1,  gli stipendi tabellari, come stabiliti
dall'art.  2  comma  2  del CCNL del 14 marzo 2001, sono incrementati
degli  importi  mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella
tabella A, alle scadenze ivi previste.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'indennita' integrativa speciale
(IIS)   cessa   di   essere   corrisposta  come  singola  voce  della
retribuzione  ed  e' conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto
conglobamento  non  ha  effetti  diretti  o indiretti sul trattamento
economico  complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in
base alle vigenti disposizioni.

4. Gli importi annui tabellari risultanti dall'applicazione dei commi
1,  2  e  3 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite
dall'allegata tabella B.


                              Art. 105
                     Effetti dei nuovi stipendi

1.  Le  misure  degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art.
104  hanno  effetto  sul  trattamento  ordinario  di  previdenza,  di
quiescenza normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita o di
fine  servizio,  sul  trattamento  di  fine rapporto, sull'indennita'
alimentare,  sull'equo  indennizzo,  sulle  ritenute  assistenziali e
previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2.  I  benefici  economici risultanti dall'applicazione dell'art. 104
sono   computati  ai  fini  previdenziali,  secondo  gli  ordinamenti
vigenti,   alle  scadenze  e  negli  importi  previsti  dal  medesimo
articolo,  nei confronti del personale comunque cessato dal servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente
contratto.  Agli  effetti  dell'indennita'  di  buonuscita  o di fine
servizio,   del   trattamento  di  fine  rapporto,  della  indennita'
sostitutiva  del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122
del Codice Civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data
di cessazione del rapporto di lavoro.

3.   Il   conglobamento  sullo  stipendio  tabellare  dell'indennita'
integrativa  speciale, di cui all'art. 104, non modifica le modalita'
di  determinazione  della  base  di  calcolo  in atto del trattamento
pensionistico,  anche con riferimento all'art. 2, commi 9 e 10, della
legge n. 335/1995 (personale con pensione INPDAP).

4.  La  disposizione  di  cui  all'art.  104,  comma 3 ha effetti nei
confronti    dei    soli    medici   destinatari   della   disciplina
dell'indennita'  di  anzianita'  di  cui  all'art.  13 della legge n.
70/1975 e successive modifiche ed integrazioni. Conseguentemente, con
riferimento ai medici in servizio al 1/1/2003 presso ciascun ente, ai
quali  non  si  applica  la predetta disciplina, perche' in regime di
trattamento di fine rapporto, la relativa quota di onere contrattuale
calcolata ai fini di cui al citato comma 3, pari a € 23,90 pro-capite
per  tredici  mensilita',  e'  destinata, con decorrenza 1/1/2003, ad
incrementare il fondo dell'area medica di cui all'art. 107.


                              Art. 106
                       Tredicesima mensilita'

1.  L'ente  corrisponde  ai  medici  con  rapporto  di lavoro a tempo
indeterminato  o  a  tempo determinato una tredicesima mensilita' nel
mese  di  dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra
una   festivita'  od  un  sabato  non  lavorativo,  il  pagamento  e'
effettuato il precedente giorno lavorativo.

2.   L'importo  della  tredicesima  mensilita',  fatto  salvo  quanto
previsto  nei commi successivi, e' pari alla retribuzione individuale
mensile,  spettante  al  medico  nel  mese  di  dicembre. La predetta
retribuzione e' costituita dallo stipendio tabellare corrispondente a
ciascuna   fascia   funzionale,  dalla  retribuzione  individuale  di
anzianita'  ove  acquisita  e  da altri eventuali assegni personali a
carattere fisso e continuativo comunque denominati.

3.  La  tredicesima mensilita' e' corrisposta per intero al personale
in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.

4.  Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o
in   caso   di  cessazione  del  rapporto  nel  corso  dell'anno,  la
tredicesima  e'  dovuta  in ragione di un dodicesimo per ogni mese di
servizio  prestato  e,  per  le  frazioni  di  mese, in ragione di un
trecentosessantesimo,  per ogni giorno di servizio prestato nel mese;
essa  e'  calcolata  con  riferimento alle voci retributive di cui al
comma 2 spettanti al medico nel mese contiguo a servizio intero.

5.  I  ratei  della tredicesima mensilita' non spettano per i periodi
trascorsi  in  aspettativa  o  in  altra  condizione  che comporti la
sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le
specifiche   discipline   previste   da  disposizioni  legislative  e
contrattuali vigenti.

6.   Per   i  periodi  temporali  che  comportino  la  riduzione  del
trattamento   economico,   il  rateo  della  tredicesima  mensilita',
relativo  ai  medesimi  periodi,  e' ridotto nella stessa proporzione
della  riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche
discipline   previste  da  disposizioni  legislative  e  contrattuali
vigenti.

7.  La  disciplina  di  cui  al  presente articolo sostituisce quanto
previsto  in  materia di tredicesima mensilita' dall'art. 29, comma 1
del CCNL del 14/2/2001.


                              Art. 107
       Integrazioni alla disciplina sul Fondo dell'area medica

1.  Sono  confermate,  con  le  integrazioni  e  modifiche  di cui al
presente articolo, le disposizioni previste dall'art. 43 del CCNL del
16  febbraio  1999 - come integrate dall'art. 4 del CCNL del 14 marzo
2001  e dagli artt. 2, 3 e 5 del CCNL dell'8 gennaio 2003 - in ordine
alle modalita' e ai criteri per la quantificazione e l'utilizzo delle
risorse del Fondo dell'area medica.

2.  Il  Fondo  dell'area medica di cui al comma 1 e' incrementato dei
seguenti  importi  percentuali,  calcolati sul monte salari anno 2001
relativo all'area medica:

 - 0,98% a decorrere dal 01/01/2002;
 - ulteriore 1,38% a decorrere dal 01/01/2003.

3.  Le  componenti fisse della retribuzione di posizione dei medici -
nei  valori  di  cui  all'art.  34,  comma  1, lett. a) e b) del CCNL
10/7/1997,  tenuto  conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del
CCNL  8/1/2003  -  corrisposte  a carico del fondo di cui al presente
articolo,  sono  incrementate  dei  seguenti  importi annui lordi per
dodici mensilita':

 - € 633,60 a decorrere dal 01/01/2002;
 - ulteriore importo di € 895,20 a decorrere dal 01/01/2003.




                              TITOLO XI
               DISPOSIZIONI FINALI DELLA PARTE SECONDA


                              Art. 108
                  Conferma di discipline precedenti

1.   Al   professionista  riconosciuto,  con  provvedimento  formale,
invalido  o  mutilato  per  causa  di  servizio  continua  ad  essere
riconosciuto  un incremento percentuale, nella misura rispettivamente
del  2.50%  e  dell'1.25% del trattamento tabellare in godimento alla
data  di presentazione della domanda, a seconda che l'invalidita' sia
stata  ascritta  alle  prime sei categorie di menomazione ovvero alle
ultime   due.   Il   predetto  incremento  non  riassorbibile,  viene
corrisposto,  per  una  sola  volta nella misura massima, a titolo di
retribuzione individuale di anzianita'.

2.  La  disciplina del comma 1 trova applicazione anche nei confronti
dei  professionisti  che  abbiano  conseguito il riconoscimento della
invalidita'  con provvedimento formale successivo alla cessazione del
rapporto  di  lavoro.  In  tal caso la domanda puo' essere presentata
dall'interessato,  o  eventualmente  dagli  eredi, entro i successivi
sessanta  giorni e il trattamento tabellare da prendere a riferimento
come  base  di  calcolo  corrisponde  a  quello  dell'ultimo  mese di
servizio.

3.  Resta fermo quanto previsto dalla legge 336 del 1970 e successive
modificazioni ed integrazioni. Nei confronti dei mutilati ed invalidi
per servizio e dei loro congiunti continua ad applicarsi la normativa
contrattuale   e  non  contrattuale  sin  qui  applicata  dagli  enti
spettante  ai  mutilati  e agli invalidi di guerra e ai congiunti dei
caduti  di  guerra. Tali benefici non si cumulano con quelli previsti
dai commi precedenti.

4.  Per quanto non previsto nel presente CCNL, restano confermate, in
quanto  compatibili,  le  disposizioni  dei  sottoelencati CCNL nelle
parti  non  disapplicate: CCNL personale con qualifica dirigenziale e
relative  specifiche  tipologie  professionali  quadriennio normativo
1994-1997  e biennio economico 1994-1995, sottoscritto il 11/10/1996;
accordo  attuativo  dell'art.  94  del  CCNL  relativo all'area della
dirigenza  e  delle  specifiche  tipologie  professionali ricompresse
nella  stessa  area  di  contrattazione,  sottoscritto il 14/04/1997;
accordo  per  l'adeguamento  della  normativa  in  materia di servizi
sostitutivi della mensa in relazione al rinvio contenuto nell'art. 48
del  ccnl  6/7/1995,  sottoscritto  il  24/4/1997; CCNL personale con
qualifica  dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali
biennio   economico   1996-1997,   sottoscritto  il  10/7/1997;  CCNL
personale  non  dirigente  quadriennio  normativo 1998-2001 e biennio
economico  1998-1999, sottoscritto il 16/2/1999; CCNL ad integrazione
del  CCNL  personale  non  dirigente  del  16/2/1999, sottoscritto il
14/2/2001;  CCNL personale non dirigente biennio economico 2000-2001,
sottoscritto   il   14/3/2001;   contratto   collettivo   integrativo
sottoscritto   l'8/1/2003   relativo   al   personale  dell'area  dei
professionisti  e  dell'area  medica del comparto degli enti pubblici
non  economici  in  attuazione  dell'art.  33  del  CCNL stipulato il
16/02/1999.


Tabella A

Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilita'

=====================================================================
              |    Posizione    | dal 1° gennaio  |  dal 1° gennaio
     Area     |    economica    |      2002       |       2003
=====================================================================
              |  II livello -   |                 |
              |   tempo pieno   |      96,30      |      90,10
---------------------------------------------------------------------
              |I livello - tempo|                 |
              |      pieno      |      76,30      |      71,40
---------------------------------------------------------------------
    MEDICA    |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------
              |  II livello -   |                 |
              | tempo definito  |      72,10      |      67,50
---------------------------------------------------------------------
              |I livello - tempo|                 |
              |    definito     |      54,60      |      51,10
---------------------------------------------------------------------
              |   II livello    |                 |
              |  differenziato  |     100,70      |      94,20
---------------------------------------------------------------------
PROFESSIONISTI|                 |                 |
---------------------------------------------------------------------
              |    I livello    |                 |
              |  differenziato  |      84,20      |      78,80
---------------------------------------------------------------------
              |  Livello base   |      66,20      |      61,90


Tabella B

Nuova retribuzione tabellare annua
Valori in Euro per 12 mensilita'

=====================================================================
              |    Posizione    | dal 1° gennaio  |  dal 1° gennaio
     Area     |    economica    |      2002       |     2003 (*)
=====================================================================
              |  II livello -   |                 |
              |   tempo pieno   |    28.312,97    |    36.441,61
---------------------------------------------------------------------
              |I livello - tempo|                 |
              |      pieno      |    21.379,69    |    28.854,88
---------------------------------------------------------------------
    MEDICA    |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------
              |  II livello -   |                 |
              | tempo definito  |    19.701,42    |    27.288,48
---------------------------------------------------------------------
              |I livello - tempo|                 |
              |    definito     |    13.619,82    |    20.656,00
---------------------------------------------------------------------
              |   II livello    |                 |
              |  differenziato  |    29.024,77    |    37.146,22
---------------------------------------------------------------------
PROFESSIONISTI|                 |                 |
---------------------------------------------------------------------
              |    I livello    |                 |
              |  differenziato  |    23.271,76    |    31.062,46
---------------------------------------------------------------------
              |  Livello base   |    16.982,74    |    24.411,27


(1)   Il  valore  a  decorrere  dal  1.1.2003  comprende  ed  assorbe
l'Indennita' Integrativa Speciale.



                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti, in analogia a quanto dichiarato in sede di stipulazione del
CCNL  del  5  aprile  2001,  confermano  che  gli enti o agenzie, nel
conferimento  degli  incarichi  dirigenziali,  dovranno  attenersi ai
criteri generali di cui all'art. 20, commi 2 e 8.


                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Con riferimento all'art. 10, le parti auspicano che venga valutata la
possibilita'  di  una operativita' congiunta dei comitati per le pari
opportunita'  istituiti  per  il  personale  del  comparto  e  per la
dirigenza.


                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Con  riferimento  all'art.  25,  comma  1,  primo  alinea,  le  parti
precisano  che  gli  otto  giorni  di  assenza  dallo stesso previsti
possono  essere  fruiti  anche in caso di partecipazione a congressi,
convegni,  seminari  in  qualita' di relatore oppure per attivita' di
formazione.


                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

Con  riferimento  all'art.  35, le parti si danno reciprocamente atto
che,  fra  i  tentativi  da  esperire per evitare le dichiarazioni di
eccedenza,  assumono particolare rilievo, nel rispetto delle esigenze
di  tutela dei dirigenti, quelli diretti a rinvenire prioritariamente
incarichi  vacanti  nelle  altre  strutture  degli enti o agenzie o a
favorire  il  collocamento  fuori  ruolo  o  in  comando presso altre
pubbliche amministrazioni o organismi pubblici internazionali ovvero,
infine,  a  valutare  la  possibilita'  del  ricorso alla risoluzione
consensuale.


                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5

Le  parti, tenuto conto che la disciplina del recesso di cui all'art.
41 richiede ulteriori approfondimenti, prendono atto della necessita'
di   riesaminare  la  materia  nella  prossima  tornata  contrattuale
(2006-2009)  al  fine di verificare l'esistenza di nuovi orientamenti
giurisprudenziali   eventualmente  consolidatisi  al  riguardo  e  di
rinvenire  una soluzione concordata che sia rispettosa della tutela e
delle  garanzie dei dirigenti pubblici, nonche' della funzionalita' e
della trasparenza dell'azione amministrativa.


                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6

In  relazione  all'art.  62,  le  parti  si  danno  atto  che, con la
locuzione    "livello    dirigenziale",    hanno   inteso   riferirsi
all'articolazione  dei  dirigenti in prima fascia o seconda fascia ai
sensi dell'art. 23, comma 1 del d. lgs. n.165/2001.


                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7

Le  parti  prendono  atto dell'opportunita' che siano previste idonee
azioni positive al fine di contrastare la diffusione del fenomeno del
mobbing.


                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8

In  relazione  a quanto previsto in materia di norme disciplinari dei
professionisti  dall'art. 40, comma 2 del CCNL 16/2/1999, le parti si
danno reciprocamente atto della esigenza di adeguare ed aggiornare le
relative  disposizioni,  anche  al fine di tener conto delle funzioni
dei professionisti e delle specifiche condizioni di svolgimento della
loro  attivita'.  In  relazione  a  quanto sopra e tenuto conto della
necessita'  di effettuare mirati approfondimenti sul tema, concordano
sul rinvio ad apposita sessione negoziale, da avviare entro 90 giorni
dalla   sottoscrizione   del   presente   CCNL,  della  revisione  ed
aggiornamento  della  relativa disciplina, in coerenza con l'esigenza
indicata.


                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9

In  relazione  agli  incrementi sui fondi della dirigenza di cui agli
artt. 52 comma 5 e 59, comma 5, le parti chiariscono che, ai fini del
calcolo  del  monte  salari  sui  cui  applicare  le  percentuali  di
incremento  indicate,  sono  considerati anche, in quanto destinatari
del  presente contratto, gli incarichi dirigenziali conferiti a tempo
determinato ai sensi delle vigenti disposizioni normative.


                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10

Con  riferimento  all'art.  45,  comma  2,  le  parti  concordano nel
ritenere  che,  ai fini del prolungamento della sospensione, l'ente o
agenzia  debba  tenere in particolare conto l'eventuale intervento di
una sentenza di assoluzione prima della pronuncia definitiva.


                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11

Le  parti concordano nel ritenere che, ai fini della liquidazione del
trattamento  di  fine  servizio  comunque  denominato,  il  dirigente
transitato  nei  ruoli  di  altro ente o amministrazione a seguito di
concorso  pubblico,  corso-concorso,  conferimento  di incarico o per
altre cause diverse dalla mobilita', ha diritto a far valere l'intera
anzianita'  di servizio, previa riunione delle anzianita' di servizio
complessivamente   riconosciute.   Per   le  finalita'  anzidette,  i
trattamenti di fine servizio eventualmente corrisposti possono essere
riversati   dal  dirigente  all'ente  di  appartenenza,  al  lordo  e
maggiorati dell'interesse legale.


                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12

Le parti concordano nel ritenere che gli enti pubblici non economici,
nel  disciplinare  la  corresponsione dei compensi professionali agli
avvocati ai sensi dell'ad. 6, comma 1 del CCNL 8/1/2003, utilizzino i
criteri vigenti per l'Avvocatura dello Stato.


                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 13

Le parti riconfermano l'obiettivo, da conseguire nel prossimo rinnovo
contrattuale  relativo al quadriennio 2006-2009, della ricollocazione
dei professionisti su due livelli retributivi.


                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14

Le  parti  si  danno  reciprocamente atto della esigenza di procedere
alla definizione di un testo unificato delle disposizioni relative ai
professionisti,  con  particolare  riferimento al personale dell'area
medica,  che consenta una raccolta sistematica delle disposizioni dei
precedenti  CCNL  ad  essi  applicabili,  con eventuale ricorso ad un
gruppo di esperti.



                            ALLEGATO N. 1
              SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE
               NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI


                                Art.1
                            (Definizione)

1.  Per  molestia  sessuale  si  intende  ogni  atto  o comportamento
indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa
alla  dignita'  e  alla liberta' della persona che lo subisce, ovvero
che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione
nei suoi confronti.


                               Art. 2
                             (Principi)

1. Il codice e' ispirato ai seguenti principi:

 a) e'  inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come
molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
 b) e'  sancito  il  diritto  delle  lavoratrici  e dei lavoratori ad
essere  trattati  con  dignita'  e  ad  essere tutelati nella propria
liberta' personale;
 c) e'   sancito   il  diritto  delle  lavoratrici/dei  lavoratori  a
denunciare  le  eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo
di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
 d) e'  istituita  la  figura  della  Consigliera/del  Consigliere di
fiducia, cosi' come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo
A3-0043/94,  e  denominata/o  d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e
viene  garantito  l'impegno  degli  enti  o  agenzie a sostenere ogni
dirigente   che  si  avvalga  dell'intervento  della  Consigliera/del
Consigliere  o  che  sporga  denuncia  di molestie sessuali, fornendo
chiare  ed  esaurimenti  indicazioni  circa  la procedura da seguire,
mantenendo  la  riservatezza  e prevenendo ogni eventuale ritorsione.
Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
 e) viene  garantito  l'impegno  dell'ente  o dell'agenzia a definire
preliminarmente,  d'intesa  con  i  soggetti firmatari del Protocollo
d'Intesa  per  l'adozione  del  presente  Codice,  il ruolo, l'ambito
d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della
persona  da  designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di
Consigliera/Consigliere  gli enti o le agenzie individuano al proprio
interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un
apposito percorso formativo;
 f) e'   assicurata,   nel   corso   degli  accertamenti,  l'assoluta
riservatezza dei soggetti coinvolti;
 g) nei  confronti  delle  lavoratrici  e  dei  lavoratori  autori di
molestie  sessuali  si  applicano  le misure disciplinari ai sensi di
quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n. 165
del 2001 nelle quali venga inserita, precisandone in modo oggettivo i
profili   ed  i  presupposti,  un'apposita  tipologia  di  infrazione
relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di
un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti
comportamenti  sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi
delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
 h) l'ente  o  l'agenzia  si  impegna  a  dare  ampia informazione, a
fornire   copia   ai   propri   dirigenti,  del  presente  Codice  di
comportamento  e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso
di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata
al pieno rispetto della dignita' della persona.

2.  Per  i dirigenti e per i professionisti il predetto comportamento
costituisce  elemento  negativo  di  valutazione  con  le conseguenze
previste dai CCNL in vigore.


                               Art. 3
        (Procedure da adottare in caso di molestie sessuali)

1.  Qualora  si  verifichi  un atto o un comportamento indesiderato a
sfondo  sessuale  sul  posto di lavoro la dirigente/il dirigente o il
professionista  potra'  rivolgersi  alla  Consigliera/al  Consigliere
designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare
soluzione al caso.

2.  L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovra' concludersi
in   tempi   ragionevolmente   brevi  in  rapporto  alla  delicatezza
dell'argomento affrontato.

3.   La  Consigliera/il  Consigliere,  che  deve  possedere  adeguati
requisiti  e  specifiche competenze e che sara' adeguatamente formato
dagli  Enti  o dalle agenzie, e' incaricata/o di fornire consulenza e
assistenza alla dirigente/al dirigente o al professionista oggetto di
molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso.


                               Art. 4
 (Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere)

1.  La Consigliera/il Consigliere, ove la dirigente/il dirigente o il
professionista  oggetto  di  molestie  sessuali lo ritenga opportuno,
interviene  al  fine  di  favorire il superamento della situazione di
disagio  per  ripristinare  un  sereno  ambiente  di  lavoro, facendo
presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare
perche'  offende,  crea disagio e interferisce con lo svolgimento del
lavoro.

2.  L'intervento  della  Consigliera/del  Consigliere  deve  avvenire
mantenendo la riservatezza che il caso richiede.


                               Art. 5
                         (Denuncia formale)

1.  Ove  la  dirigente/il dirigente o il professionista oggetto delle
molestie  sessuali  non  ritenga  di far ricorso all'intervento della
Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il
comportamento   indesiderato   permanga,   potra'   sporgere  formale
denuncia,  con  l'assistenza  della Consigliera/del Consigliere, alla
dirigente/al  dirigente  o  responsabile dell'ufficio di appartenenza
che  sara' tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei
procedimenti  disciplinari,  fatta  salva,  in  ogni caso, ogni altra
forma di tutela giurisdizionale della quale potra' avvalersi.

2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la
dirigente/il  dirigente  dell'ufficio  di  appartenenza,  la denuncia
potra' essere inoltrata direttamente alla direzione generale.

3. Nel corso degli accertamenti e' assicurata l'assoluta riservatezza
dei soggetti coinvolti.

4.  Nel  rispetto  dei  principi  che informano la legge n. 125/1991,
qualora  l'ente o l'agenzia, nel corso del procedimento disciplinare,
ritenga fondati i dati, adottera', ove lo ritenga opportuno, d'intesa
con  le  OO.SS.  e  sentita  la Consigliera/il Consigliere, le misure
organizzative  ritenute  di  volta  in  volta  utili  alla cessazione
immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un
ambiente  di  lavoro  in cui uomini e donne rispettino reciprocamente
l'inviolabilita' della persona.

5.  Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91
e  nel  caso  in  cui  l'ente  o l'agenzia nel corso del procedimento
disciplinare  ritenga  fondati i fatti, la denunciante/il denunciante
ha  la  possibilita' di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o
di  essere  trasferito  altrove  in  una  sede  che  non gli comporti
disagio.

6.  Nel  rispetto  dei  principi  che  informano  la legge n. 125/91,
qualora  l'ente  o  l'agenzia nel corso del procedimento disciplinare
non  ritenga  fondati i fatti, potra' adottare, su richiesta di uno o
entrambi  gli  interessati,  provvedimenti  di  trasferimento  in via
temporanea,    in   attesa   della   conclusione   del   procedimento
disciplinare,  al  fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno;
in  tali  casi e' data la possibilita' ad entrambi gli interessati di
esporre  le  proprie  ragioni,  eventualmente  con l'assistenza delle
Organizzazioni  Sindacali,  ed  e'  comunque garantito ad entrambe le
persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.


                               Art. 6
                  (Attivita' di sensibilizzazione)

1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti gli enti
o  le  agenzie dovranno includere informazioni circa gli orientamenti
adottati  in  merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle
procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.

2.   L'ente  o  l'agenzia  dovra',  peraltro,  predisporre  specifici
interventi  formativi  in  materia  di  tutela della liberta' e della
dignita'  della  persona  al  fine  di  prevenire  il  verificarsi di
comportamenti   configurabili  come  molestie  sessuali.  Particolare
attenzione  dovra' essere posta alla formazione delle dirigenti e dei
dirigenti  che  dovranno  promuovere  e  diffondere  la  cultura  del
rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali
sul posto di lavoro.

3.  Sara' cura degli enti o delle agenzie promuovere, d'intesa con le
Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro
le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.

4.  Verra'  inoltre  predisposto  del materiale informativo destinato
alle  dipendenti/ai  dipendenti sul comportamento da adottare in caso
di molestie sessuali.

5.  Sara'  cura  dell'ente  o  dell'agenzia  promuovere  un'azione di
monitoraggio  al  fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta
nella  prevenzione  e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale
scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvedera'
a  trasmettere  annualmente  ai  firmatari  del  Protocollo  ed  alla
Presidente  del  Comitato  Nazionale di Parita' un'apposita relazione
sullo stato di attuazione del presente Codice.

6.  L'ente o l'agenzia e i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa
per  l'adozione  del  presente  Codice si impegnano ad incontrarsi al
termine  del  primo  anno  per  verificare  gli  esisti  ottenuti con
l'adozione  del  Codice  di condotta contro le molestie sessuali ed a
procedere   alle  eventuali  integrazioni  e  modificazioni  ritenute
necessarie.


                       DICHIARAZIONE A VERBALE

L'ANMI  INAIL,  preso  atto dell'inadeguatezza del presente contratto
che,  anche  contraddicendo  l'atto  di  indirizzo  del  comitato  di
settore,  non  fornisce  indispensabili  chiarimenti  in  ordine allo
status   giuridico   del   personale  medico  dipendente  degli  enti
previdenziali;  ritenuto  che  la  negoziazione  non ha consentito un
adeguato  approfondimento  omettendo  di  presentare l'articolato nel
tavolo  tecnico  appositamente costituito, appone la propria firma in
calce  allo stesso al solo fine di tutelare i propri iscritti in sede
di  contrattazione  decentrata  e  di  ridurre al minimo i gravissimi
disagi che ne potranno conseguire in sede di applicazione.

L'articolato   contrattuale,   infatti,  non  tiene  in  alcun  conto
l'evoluzione  del  ruolo  degli  enti  previdenziali, e dell'INAIL in
particolare,  nell'integrazione  con  il Servizio Sanitario Nazionale
relativamente  alla  prevenzione, reinserimento sociale ed erogazione
di  prestazioni  di  alto  profilo  sanitario  per  i  lavoratori e i
cittadini tutti.

L'ANMI  si  riserva  di verificare in ogni sede la legittimita' delle
previsioni   contrattuali   ed   eventualmente   di  percorrere  ogni
iniziativa   politica   e   giudiziaria   al   fine  di  evitare  che
rappresentino  un  grave  pregiudizio per gli interessi legittimi dei
lavoratori degli enti. Nello specifico l'ANMI INAIL contesta:

 - la  genericita'  e  l'indeterminatezza  dell'articolo  90, comma 2
laddove,  nel  richiamare  le  norme  vigenti  non ne fornisce alcuna
indicazione;
 - la  contraddittorieta'  dell'art.  80,  comma 3 nella parte in cui
limita   i   contratti   collettivi  integrativi  agli  strumenti  di
contrattazione  annuale  e  pluriennale  pur  riferendosi  ad  epoche
storiche gia' ampiamente trascorse.

                                                                 F.to
                                                    Alfredo Cristiano


                       DICHIARAZIONE A VERBALE

La  RDB  PI-FEMEPA,  preso atto del testo liquidato dall'ARAN, per la
parte attinente l'area medica, testo che peraltro non risulta congruo
con  quanto  indicato  dal  comitato  di  settore,  reputa  del tutto
inadeguato il contratto collettivo nazionale di lavoro ed i contenuti
contrattuali e normativi in esso contenuti.

Reputa  di  difficile  applicazione in sede di contrattazione di ente
codesto  CCNL privo di puntuali riferimenti allo status giuridico, al
reclutamento,  e  agli  ulteriori  elementi  qualificanti il percorso
professionale  dei  medici, ritenendolo non completo ed inapplicabile
alla realta' organizzativa e funzionale degli enti.

L'articolato   contrattuale,   infatti,  non  tiene  in  alcun  conto
l'evoluzione   del   ruolo   dei   medici   all'interno   degli  enti
previdenziali,  nel  riferimento  al  Servizio Sanitario Nazionale ed
alle  norme  che  hanno regolato, sinora, il percorso di carriera dei
medici previdenziali.

Analoghe   considerazioni   vengono   espresse   per  quanto  attiene
l'insufficiente  articolato  relativo alla sezione dei professionisti
con specifico riferimento ai livelli ed ai relativi contingentamenti.

RDB  PI,  comunque, reputa di dover sottoscrivere il presente accordo
al  solo  fine di partecipazione e tutela dei propri iscritti in sede
di  trattativa  decentrata e nell'estensione di quanto previsto nella
dichiarazione congiunta n. 14


                                                                 F.to
                                                   Francesco Ammaturo
                                                     Massimo Briguori



                              CONFEDIR

     Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dirigenza Area VI
           agenzie fiscali ed enti pubblici non economici

                       DICHIARAZIONE A VERBALE

La  CONFEDIR  non  sottoscrive  il  contratto collettivo nazionale di
lavoro  dei dirigenti delle agenzie fiscali e degli enti pubblici non
economici  in  quanto ritiene che la contrattazione non abbia risolto
alcuni  nodi  fondamentali  del  rapporto  di  lavoro delle categorie
dirigenziali   interessate.   Tale  situazione  e'  stata  certamente
determinata  dalla  non  omogenea composizione dell'area contrattuale
che  la  CONFEDIR  evidenzio'  con  una  specifica  nota a verbale in
occasione   dell'Accordo   quadro   sulla   composizione  delle  aree
contrattuali della dirigenza del 23 settembre 2004.

Tra gli aspetti di maggiore rilevanza, la CONFEDIR ritiene che:

 - non  sia  stato  risolto  il  problema della proroga dell'incarico
dirigenziale alla sua naturale scadenza;
 - si  sia  voluto  normare,  anziche'  eliminare,  con l'art.62, una
patologia  della  pubblica  amministrazione,  consentendo  il  doppio
lavoro   del  dirigente  a  fronte  di  un  irrisorio  riconoscimento
economico;
 - la clausola di salvaguardia prevista dall'art.63 non configuri una
tutela  reale  in  quanto consente all'amministrazione di imporre una
mobilita' discrezionale e, quindi, pericolosa;
 - la   tutela   del  dirigente,  nell'ipotesi  di  recesso  prevista
dall'art.41,  sia  insufficiente,  come riconosciuto da una specifica
dichiarazione congiunta,-
 - non  sia  stata  chiarita  l'autonomia  anche  organizzativa delle
strutture professionali;
 - si  sarebbe dovuta attuare la ricollocazione dei Professionisti su
due   livelli  come  previsto  anche  dalla  dichiarazione  congiunta
formulata nel precedente CCNL 8 gennaio 2003;
 - si   sarebbe   dovuto   superare   il   vincolo   dei  contingenti
nell'organico   dei   livelli   dei  Professionisti  che  attualmente
impedisce  il  naturale  sviluppo  della carriera e si sarebbe dovuta
rivedere per intero la disciplina per il conferimento degli incarichi
di coordinamento;
 - il  rapporto  di  lavoro  dei  medici  debba essere raccordato con
quello  dei  colleghi  del  SSN  per  diversi aspetti tra i quali, ad
esempio, l'ECM;

La CONFEDIR, quindi, non sottoscrive il presente Contratto collettivo
nazionale di lavoro.

  Roma 1° agosto 2006

                                               IL SEGRETARIO GENERALE
                                                 Roberto Confalonieri