di aumentare massimali e "area" di rischi coperta con versamento di una quota individuale. 4. In attesa dell'attuazione di quanto previsto al comma 3, l'ente o agenzia provvede al rimborso delle eventuali spese legali affrontate dai dirigenti, eccetto le ipotesi di dolo e colpa grave. 5. Nel caso in cui gli enti o agenzie non abbiano sottoscritto la polizza assicurativa di cui al presente articolo, i relativi importi sono destinati, per il solo anno di competenza, alle risorse utilizzate per la retribuzione di risultato. 6. Ai fini della stipula dell'assicurazione di cui al presente articolo, gli enti o agenzie possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione gia' esistente, nel rispetto della normativa vigente. 7. Resta fermo quanto previsto dall'art. 18 del D.L. 67 del 1997 convertito dalla legge n. 135 del 1997. Art. 68 Indennita' di bilinguismo 1. Ai sensi dell'art. 70, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, ai dirigenti degli uffici della provincia autonoma di Bolzano e degli uffici della provincia di Trento aventi competenza regionale, continua ad essere erogata l'indennita' di bilinguismo secondo i criteri e le modalita' vigenti. 2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per tali dirigenti nella struttura della retribuzione di cui all'art. 49, e' confermata la voce retributiva "indennita' di bilinguismo". 3. A decorrere dall'1/1/2003, la misura economica dell'indennita' di bilinguismo di cui al comma 1 e' rideterminata in 209,23 mensili per dodici mensilita'. 4. Per i dirigenti degli uffici della Regione Valle d'Aosta l'indennita' di bilinguismo e' fissata nella misura prevista per il personale di cui al comma 1. Art. 69 Diritti derivanti da invenzione industriale 1. Qualora il dirigente, nello svolgimento del rapporto di lavoro, effettui una invenzione industriale, si applicano le disposizioni dell'art. 2590 Codice Civile e quelle speciali che regolano i diritti di invenzione. 2. In relazione all'importanza dell'invenzione rispetto all'attivita' istituzionale dell'ente o agenzia, la contrattazione integrativa puo' individuare i criteri ai fini della definizione di speciali compensi nell'ambito delle risorse destinate alla retribuzione di risultato. Art. 70 Modalita' di applicazione di particolari istituti economici 1. Al dirigente riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio continua ad essere riconosciuto un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% e dell'1,25% del trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, a seconda che l'invalidita' sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento non riassorbibile, viene corrisposto, per una sola volta nella misura massima, a titolo di retribuzione individuale di anzianita'. 2. La disciplina del comma 1 trova applicazione anche nei confronti dei dirigenti che abbiano conseguito il riconoscimento della invalidita' con provvedimento formale successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso la domanda puo' essere presentata dall'interessato, o eventualmente dagli eredi, entro i successivi sessanta giorni e il trattamento tabellare da prendere a riferimento come base di calcolo corrisponde a quello dell'ultimo mese di servizio. 3. Resta fermo quanto previsto dalla legge 336 del 1970 e successive modificazioni ed integrazioni. Nei confronti dei mutilati ed invalidi per servizio e dei loro congiunti continua ad applicarsi la normativa contrattuale e non contrattuale sin qui applicata dagli enti o agenzie spettante ai mutilati e agli invalidi di guerra e ai congiunti dei caduti di guerra. Tali benefici non si cumulano con quelli previsti dai commi precedenti. 4. I gettoni di presenza non sono ricompresi nel regime di onnicomprensivita' del trattamento economico previsto per i dirigenti di cui al presente CCNL. Art. 71 Personale in particolari posizioni di stato 1. Ai dirigenti sindacali si applica l'art. 18, comma 4 del CCNQ 7.8.1998 relativo alle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonche' delle altre prerogative sindacali. 2. Ai dirigenti che fruiscono dei distacchi sindacali di cui al citato CCNQ 7.8.1998 compete la retribuzione tabellare e la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco od altra di pari valenza, in caso di individuazione o rideterminazione delle posizioni dirigenziali successivamente al distacco. 3. A detto personale compete anche la retribuzione di risultato, nella misura media prevista dal singolo ente o agenzia. TITOLO V DISPOSIZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE Art. 72 Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare 1. In tema di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare, si applica quanto previsto dal CCNQ del 29/7/1999 e successive modifiche ed integrazioni. 2. I dirigenti accedono ai fondi pensione secondo quanto previsto dal protocollo di esplicitazione in tema di costituzione dei fondi pensione complementari firmato l'8/5/2001. 3. Il Fondo pensione viene finalizzato ai sensi dell'art. 11 del CCNQ 29/7/1999 e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 dello stesso CCNQ. Le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell'1% dell'ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro (T.F.R.). TITOLO VI DIPOSIZIONI FINALI DELLA PARTE PRIMA CAPO I DISPOSIZIONI SPECIALI PER I DIRIGENTI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI Art. 73 Disposizioni speciali per i dirigenti degli enti pubblici non economici 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai soli dirigenti degli enti pubblici non economici. Art. 74 Incentivi alla mobilita' territoriale dei dirigenti 1. La contrattazione integrativa degli enti con articolazioni organizzative sul territorio puo' prevedere la corresponsione di speciali incentivi alla mobilita' territoriale, fermi restando i trattamenti di trasferimento previsti dal presente CCNL, alle condizioni previste dai successivi commi 2 e 3. 2. Per la finalita' di cui al comma 1, la contrattazione integrativa puo' costituire uno speciale fondo per la mobilita' territoriale, utilizzando risorse certe e stabili dei fondi di cui agli artt. 52 e 59, in misura non superiore al 5% delle risorse destinate alla retribuzione di risultato; la stessa contrattazione stabilisce, inoltre, i criteri generali di corresponsione degli incentivi da erogare. 3. Gli incentivi di cui al presente articolo sono corrisposti nei limiti del fondo per la mobilita' territoriale di cui al comma 2. Eventuali risorse del predetto fondo non utilizzate al termine di ciascun anno, tornano nella disponibilita' della contrattazione integrativa. 4. Il presente articolo sostituisce l'art. 9 del CCNL dell'Area I sottoscritto il 18/11/2004, che viene, pertanto, disapplicato. Art. 75 Conferma discipline precedenti 1. Ai dirigenti in posizione di comando o di fuori ruolo presso organismi esterni all'ente di appartenenza continua ad applicarsi la speciale disciplina di cui all'art. 48, comma 2 del CCNL 11/10/1996 che viene, pertanto, recepita nel presente CCNL. 2. In continuita' con quanto previsto dall'art. 31, comma 9 del CCNL 11/10/1996, nei confronti del dirigente che, sulla base delle vigenti normative, abbia chiesto il trasferimento ad altro ente del comparto enti pubblici non economici che abbia dato il proprio assenso, il nulla-osta dell'ente di appartenenza e' sostituito dal preavviso di 4 mesi comunicato a quest'ultimo. 3. Nei confronti dei dirigenti trasferiti d'ufficio in altra citta', resta ferma la disciplina di cui all'art. 14, comma 2 della legge n. 88/1989, che viene pertanto recepita nel presente CCNL. 4. In materia di retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di enti associati o federati, anche con riferimento ai rapporti tra i predetti enti e quelli associanti o federanti, continua a trovare applicazione la speciale disposizione di cui all'art. 46, comma 2 del CCNL 11/10/1996, che viene, pertanto, recepita nel presente CCN. 5. Continua a trovare applicazione il rinvio previsto dall'art. 48, comma 1 del CCNL sottoscritto l'11/10/1996, con particolare riferimento alla mensa, all'attribuzione di buoni pasto sostitutivi ed ai benefici assistenziali e sociali. Sono fatte salve le materie di cui al citato art. 48 disciplinate nel presente CCNL. CAPO II DISPOSIZIONI SPECIALI PER I DIRIGENTI DELLE AGENZIE FISCALI Art. 76 Disposizioni speciali per i dirigenti delle agenzie fiscali 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai soli dirigenti delle agenzie fiscali. Art. 77 Conferma discipline precedenti 1. Per la corresponsione dei buoni pasto, continua a trovare applicazione la disciplina prevista dall'accordo per l'attribuzione di buoni pasto al personale con qualifica di dirigente dipendente dalle amministrazioni del comparto ministeri, sottoscritto l'8/4/1997, la quale viene, pertanto, recepita nel presente CCNL PARTE II SEPARATA SEZIONE PER I PROFESSIONISTI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI TITOLO VII INTRODUZIONE ALLA SEZIONE Art. 78 Nota introduttiva alla Sezione 1. La presente sezione del contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai professionisti degli enti pubblici non economici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di cui all'art. 3, comma 1 del CCNQ 23 settembre 2004. In coerenza con i precedenti CCNL, i professionisti destinatari della presente Sezione includono il personale dell'area dei professionisti ed il personale dell'area medica, secondo le indicazioni di cui all'art. 51 del CCNL sottoscritto il 11/10/1996. 2. L'espressione "professionista/i", salvo diversa previsione, designa d'ora in avanti ed agli effetti della presente Sezione del contratto, il personale dipendente di cui al comma 1. Le espressioni "personale dell'area dei professionisti" e "personale dell'area medica", salvo diversa previsione, designano invece le piu' specifiche tipologie professionali destinatarie della presente Sezione. 3. I professionisti destinatari del presente CCNL costituiscono, al pari della dirigenza, una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi degli enti. Correlativamente, anche in ragione del duplice profilo di "professionisti" e di "dipendenti" investiti di particolari responsabilita', essi rappresentano un'area di funzioni di peculiare interesse sotto il profilo contrattuale. 4. Di qui l'inclusione dei professionisti in un'area di contrattazione comune con la dirigenza, ferma restando la fondamentale distinzione di ruoli e di funzioni e la conseguente necessita' di una distinta disciplina contrattuale. 5. La particolare natura, lo spessore delle responsabilita' e il grado di autonomia che caratterizzano lo svolgimento di dette funzioni sottolineano l'importanza e la delicatezza del ruolo che i professionisti esplicano attraverso la prestazione degli apporti specialistici secondo la rispettiva professione da essi garantita all'ente a garanzia della correttezza del quotidiano operare e, per l'area legale, attraverso l'attivita' di patrocinio, rappresentanza e assistenza. 6. L'attivita' dei professionisti all'interno degli enti, sotto questo primo e fondamentale profilo, si svolge in conformita' alle normative ed alle regole deontologiche che disciplinano l'esercizio delle rispettive professioni. I professionisti ne rispondono a norma di legge secondo i singoli ordinamenti professionali con l'assunzione delle conseguenti responsabilita'. 7. Il rigoroso rispetto delle norme deontologiche che promanano dai rispettivi Ordini professionali costituisce un vincolo primario per ciascun professionista. 8. Cio' posto, le parti rilevano che l'apporto dei professionisti, fermi restando gli ambiti di autonomia accennati, si inscrive in un contesto unitario che deve tendere al miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia e qualita' dei servizi istituzionali. 9. Tale aspetto postula, secondo la concorde valutazione delle parti, la necessita' che l'attivita' del professionista, nel rigoroso rispetto degli ambiti di autonomia sul piano tecnico-professionale, si armonizzi con le logiche che governano l'attivita' dell'ente e con le dinamiche organizzative che le sottendono. 10. Sotto questo profilo i professionisti si raccordano ai diversi livelli della struttura organizzativa per l'individuazione di obiettivi e priorita', in modo da garantire quella piena sintonia che e' indispensabile per la realizzazione degli obiettivi dell'ente e per la migliore tutela dell'interesse pubblico cui l'attivita' istituzionale e' finalizzata. TITOLO VIII RELAZIONI SINDACALI Art. 79 Obiettivi e strumenti 1. La peculiare posizione dei professionisti nell'ambito degli enti di appartenenza, evidenziata nella premessa alla presente Sezione, sottolinea l'esigenza, nell'ambito del sistema delle relazioni tra gli enti e le organizzazioni sindacali, di favorire, nel rispetto delle prerogative professionali, il concorso responsabile e consapevole dei professionisti alla realizzazione degli obiettivi degli enti per il miglioramento dell'attivita' istituzionale, sotto i profili del potenziamento dell'efficienza operativa e dell'accrescimento dei livelli di efficacia e di qualita'. In tale ottica, si ribadisce l'esigenza di assicurare un ampio coinvolgimento della categoria anche nelle scelte di fondo e nelle decisioni che, comunque, incidono sull'identificazione degli obiettivi da perseguire. 2. Il sistema di relazioni sindacali intende valorizzare, anche nella chiarezza delle procedure, i momenti di confronto non negoziali, espressione dei diritti di informazione, di consultazione, di concertazione e di partecipazione riconosciuti alle organizzazioni sindacali. Il sistema delle relazioni sindacali, ferma restando la sua unicita' per tutto il personale destinatario del presente CCNL, mira ad assicurare l'integrazione della risorsa professionale nel contesto unitario dell'ente, nella consapevolezza della peculiare rilevanza e criticita' della risorsa stessa ai fini dell'efficacia complessiva dell'azione amministrativa. A tal fine, il sistema garantisce ai soggetti sindacali legittimati, ai sensi dell'art. 13, comma 2, un'adeguata presenza nei momenti piu' significativi della vita istituzionale. 3. In coerenza con le linee indicate nei commi 1 e 2, la contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 4, fermi restando i tempi e le procedure di cui all'art. 5, disciplina in apposita separata Sezione le materie riguardanti i professionisti previste nella presente Sezione del CCNL. 4. In coerenza con i commi precedenti, il comitato pari opportunita' di cui all'art. 10, il comitato per il mobbing di cui all'art. 11 nonche' gli altri organismi istituiti nell'ambito delle altre forme di partecipazione di cui all'art. 9 sono unici per tutti i destinatari del presente CCNL. Nell'ambito degli stessi, sono affrontate le problematiche concernenti i dirigenti ed i professionisti. 5. Per quanto concerne gli obblighi di contrattazione integrativa, informazione e concertazione, si applicano rispettivamente gli artt. 80, 81 e 82. 6. Per tutto quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni del titolo II. Art. 80 Contrattazione collettiva integrativa a livello di ente 1. Con riferimento ai professionisti destinatari della presente Sezione, la contrattazione integrativa di cui all'art. 4 si svolge sui criteri generali per: a) la ripartizione del fondo dell'area dei professionisti di cui all'art. 101 fra le varie finalita' di utilizzo; b) la ripartizione del fondo dell'area medica di cui all'art. 107 fra le varie finalita' di utilizzo; c) l'attribuzione dei compensi di cui all'art. 90, comma 1, lett. b), punti b1, b2 e b3 del CCNL 11/10/1996, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 101, comma 3; d) l'attuazione della disciplina concernente la retribuzione di risultato del personale dell'area dei professionisti, ai sensi dell'art. 91, commi 1 e 2 del CCNL 11/10/1996 e dell'art. 19, comma 11 del CCNL 10/7/1997; e) l'attuazione della disciplina concernente la retribuzione di risultato del personale dell'area medica, ai sensi dell'art. 21, comma 2 del CCNL 14/4/1997; f) la definizione delle forme e modalita' per l'esercizio dell'attivita' libero-professionale del personale dell'area medica prevista dall'art. 8 del CCNL del 14/4/1997 relativo all'accordo attuativo dell'art. 94 del CCNL dell'11/10/1996, nonche' per la definizione delle ulteriori iniziative e degli interventi, correlati ad incentivazioni economiche, per valorizzare le prestazioni professionali dello stesso personale; g) la destinazione delle risorse derivanti dalle iniziative di cui all'art. 1 commi 4 e 5 del CCNL dell'8/1/2003, ivi comprese quelle derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, all'incentivazione delle prestazioni del personale dell'area dei professionisti incaricati dello svolgimento delle specifiche attivita', ai sensi del comma 6 del medesimo articolo; h) la destinazione delle risorse derivanti dalle iniziative di cui all'art. 2 commi 4 e 5 del CCNL dell'8/1/2003, ivi comprese quelle derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, all'incentivazione delle prestazioni del personale dell'area medica incaricato dello svolgimento delle specifiche attivita', ai sensi del comma 6 del medesimo articolo; i) la rivalutazione degli importi dell'indennita' di specificita' medica e della componente fissa della retribuzione di posizione dei medici ai sensi dell'art. 3, comma 2 del CCNL dell'8/1/2003; j) la rivalutazione degli importi massimi della retribuzione di posizione del personale dell'area medica ai sensi dell'art. 3, comma 4 del CCNL dell'8/1/2003; k) la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse dei fondi dell'area dei professionisti e dell'area medica dell'Ente Croce Rossa Italiana, ai sensi dell'art. 5 del CCNL dell'8/1/2003; l) la destinazione al finanziamento del fondo dell'area dei professionisti di cui all'art. 101 degli introiti e dei risparmi di cui all'art. 6, comma 2 del CCNL dell'8/1/2003; m) l'assunzione degli oneri connessi alla copertura assicurativa della responsabilita' civile del personale dell'area dei professionisti e dell'area medica esposto ai relativi rischi, ai sensi dell'art. 86 e dell'art. 91; n) gli indirizzi generali relativi all'attivita' di formazione e aggiornamento professionale dei professionisti destinatari della presente Sezione, in linea con i processi di innovazione; o) le implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualita' del lavoro, sulla professionalita' e mobilita' dei professionisti destinatari della presente Sezione; p) la disciplina della concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale ai professionisti destinatari della presente Sezione, ai sensi dell'art. 27 del CCNL 14/2/2001; q) la disciplina per la organizzazione dei turni, ai sensi dell'art. 16 del CCNL 14/2/2001. 2. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 3, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, le parti riassumono, nelle materie non implicanti direttamente l'erogazione di trattamenti economici, le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione. Il termine sopraindicato puo' essere prorogato di ulteriori trenta giorni. 3. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale, dei bilanci dei singoli enti. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. Art. 81 Informazione 1. L'ente - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali - informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 13, comma 2 sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro dei professionisti, l'organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto. 2. Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione o la consultazione, l'informazione e' preventiva. Il contratto integrativo individua le altre materie in cui l'informazione e' preventiva o successiva. 3. Ai fini di una piu' compiuta informazione, le parti, su richiesta, si incontrano comunque con cadenza almeno annuale e, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per l'innovazione tecnologica nonche' per eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi. 4. L'informazione preventiva e' data, in particolare, sui criteri generali inerenti le seguenti materie: a) materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione o la consultazione; b) durata degli incarichi di coordinamento dell'art. 72 del CCNL 11/10/1996; c) definizione delle aree di applicazione per la partecipazione dei medici previdenziali e degli altri medici e veterinari all'attivita' didattica di docenza, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del CCNL 14/4/1997; d) individuazione dei servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore, ai sensi dell'art. 89, comma 3; e) piano triennale dei fabbisogni di personale e relativi aggiornamenti annuali, con riferimento al personale dell'area medica ed al personale dell'area dei professionisti. Art. 82 Concertazione 1. Con riferimento ai professionisti destinatari della presente Sezione, la concertazione di cui all'art. 7 si svolge sui criteri generali per: a) le selezioni per l'accesso ai livelli differenziati di professionalita' del personale dell'area dei professionisti, ai sensi dell'art. 85; b) l'affidamento e la revoca degli incarichi di coordinamento al personale dell'area dei professionisti, ai sensi dell'art. 72 del CCNL 11 /10/1996; c) i sistemi di valutazione del personale dell'area dei professionisti, ai sensi dell'art. 36 del CCNL 16/2/1999; d) l'affidamento e la revoca degli incarichi al personale dell'area medica, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del CCNL 14/4/1997; e) i sistemi di valutazione del personale dell'area medica, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del CCNL 14/4/1997; f) la graduazione delle funzioni del personale dell'area medica, di cui all'art. 17, comma 2 del CCNL 14/4/1997. 2. La concertazione puo' essere attivata da ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'art. 13, comma 2, mediante richiesta scritta, entro cinque giorni dal ricevimento dell'informazione di cui all'art. 81, comma 2; essa si svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla richiesta. Durante la concertazione, le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilita', correttezza, buona fede e trasparenza. 3. La concertazione si conclude nel termine massimo di quindici giorni dalla data di inizio della stessa. Dell'esito della concertazione e' redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti e gli eventuali impegni assunti. Decorso infruttuosamente tale termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione. 4. Sono disapplicate le disposizioni dei precedenti CCNL che prevedono l'esame o l'incontro a seguito di informazione, quali, ad esempio, l'art. 55 del CCNL 11/10/1996. TITOLO IX RAPPORTO DI LAVORO CAPO I AREA DEI PROFESSIONISTI Art. 83 Premessa al presente capo 1. Le disposizioni del presente capo si applicano al personale ricompreso nell'area dei professionisti. 2. In coerenza con i principi enunciati all'art. 78, il personale di cui al presente capo, nel concreto svolgersi dell'attivita', si attiene altresi' agli indirizzi del competente coordinatore della specifica branca professionale al fine di assicurare l'uniformita' di indirizzo dell'attivita' professionale in relazione alle linee programmatiche e gestionali dell'ente medesimo. 3. In un contesto generale di relazioni organizzative ispirate ai principi del coordinamento e della integrazione funzionale, nella definizione degli indirizzi di cui al comma 2 sono garantiti adeguati momenti di partecipazione, che coinvolgano i professionisti destinatari degli stessi. Art. 84 Impegno di lavoro e obblighi relativi 1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente, i professionisti assicurano la propria presenza in servizio e la propria disponibilita' per il regolare svolgimento delle attivita', organizzando i propri impegni di lavoro, anche esterni, in correlazione con le esigenze della struttura e con le responsabilita' connesse all'incarico professionale, nel rispetto degli indirizzi organizzativi generali e in armonia con le istanze di coordinamento, ai vari livelli, di ciascuna area professionale. Gli enti pongono in essere misure atte ad assicurare la continuita' dell'attivita' di consulenza e la presenza nella struttura operativa compatibilmente con il calendario degli impegni esterni e specifiche modalita' che tengano conto delle peculiari esigenze dell'area legale. Art. 85 Livelli differenziati di professionalita' 1. E' confermata, per il personale dell'area professionisti, con le modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo, la struttura dei livelli differenziati di professionalita', con accesso dall'esterno al livello base e successivo sviluppo nel primo e nel secondo livello. 2. Il livello base si caratterizza quale periodo di acquisizione di specifiche competenze professionali e di esperienza nei concreti contesti operativi, propedeutico al successivo sviluppo professionale. 3. Per lo sviluppo al primo ed al secondo livello, sono stabiliti i seguenti requisiti: a) il compimento dei periodi minimi di effettivo servizio, stabiliti in 2 anni nel livello iniziale per l'accesso al primo differenziato e in 6 anni nel primo differenziato per l'accesso al secondo differenziato; b) l'assenza di valutazioni negative. 4. Le procedure ed i criteri di selezione, nonche' eventuali ulteriori requisiti ai sensi del comma 3, sono stabiliti dagli enti, previa concertazione ai sensi dell'art. 82. 5. Nella definizione dei criteri di cui al comma 4 per il passaggio dal livello base al primo livello differenziato, si tiene conto, fermi restando i requisiti di cui al comma 3: a) dell'esperienza acquisita nel livello base; b) degli esiti della valutazione dell'attivita' svolta dal professionista ai sensi dell'art. 36 del CCNL 16/2/1999; c) di altri eventuali elementi rilevanti nella specifica branca professionale di appartenenza. 6. Nella definizione dei criteri di cui al comma 4, per il passaggio dal primo al secondo livello, si tiene conto, fermi restando i requisiti di cui al comma 3: a) dell'esperienza acquisita nel primo livello; b) del conseguimento di titoli professionali attinenti alla specifica branca professionale di appartenenza; c) degli esiti della valutazione dell'attivita' svolta dal professionista ai sensi dell'art. 36 del CCNL 16/2/1999, con riferimento ad un periodo pluriennale; d) di altri eventuali elementi rilevanti nella specifica branca professionale di appartenenza. 7. Il presente articolo sostituisce l'art. 87 del CCNL 11/10/1996, che viene pertanto disapplicato. Art. 86 Integrazioni alla disciplina su responsabilita' civile e patrocinio legale 1. Il presente articolo integra l'art. 37 del CCNL 16/2/1999. 2. Ai fini della stipula della copertura assicurativa di cui all'art. 37 del CCNL 16/2/1999, gli enti possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione gia' esistente, nel rispetto della normativa vigente. 3. Nella scelta della societa' di assicurazione gli enti si attengono ai medesimi criteri di cui all'art. 67, anche attraverso l'indizione di una gara unica su tutte le coperture assicurative disciplinate dai CCNL, prevedendo in ogni caso la possibilita', per il professionista, di aumentare massimali e "area" di rischi coperta con versamento di una quota individuale. 4. In attesa dell'attuazione della copertura assicurativa di cui al presente articolo, l'ente provvede al rimborso delle eventuali spese legali affrontate dai professionisti, eccetto le ipotesi di dolo e colpa grave. Art. 87 Obiettivi e strumenti della formazione e dell'aggiornamento professionale 1. La formazione e l'aggiornamento professionale sono assunti dagli enti come metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze professionali all'evoluzione delle specifiche discipline e dei relativi contesti di riferimento, nonche' ai mutamenti organizzativi e tecnologici interni, nell'obiettivo di arricchire il patrimonio cognitivo necessario a ciascun professionista, in relazione alle responsabilita' attribuitegli, per la piu' efficace esplicazione dell'apporto professionale nell'interesse dell'ente. 2. L'ente definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ad iniziative di formazione ed aggiornamento dei professionisti, anche in relazione alle direttive impartite in materia dal ministro per la funzione pubblica. 3. L'ente definisce le politiche di aggiornamento e formazione, relative a ciascun'area professionale, in conformita' alle proprie linee strategiche e di sviluppo. Le iniziative formative sono realizzate, nel rispetto dei criteri generali stabiliti ai sensi dell'art. 80, anche in collaborazione con soggetti pubblici o societa' specializzate nel settore. 4. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento professionale, inserite in appositi percorsi, anche individuali, in coerenza con i criteri di cui al comma 3, viene concordata dall'ente con i professionisti interessati ed e' considerata servizio utile a tutti gli effetti. 5. Il professionista puo' partecipare, senza oneri per l'ente, per un periodo massimo annuale di quindici giorni, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano in linea con le finalita' indicate nei commi 1 e 3. Al professionista puo' inoltre essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno. 6. Qualora riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di aggiornamento professionale svolte dal professionista ai sensi del comma 5 con l'attivita' di servizio e l'incarico affidatogli, l'ente puo' concorrere con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata. 7. Il presente articolo sostituisce l'art. 38 del CCNL 16/2/1999, il quale risulta pertanto disapplicato. CAPO II AREA MEDICA Art. 88 Premessa al presente capo 1. Le disposizioni del presente capo si applicano al personale ricompreso nell'area medica. 2. In materia di aggiornamento professionale, didattica e ricerca del personale destinatario del presente capo, continua ad applicarsi l'art. 4 del CCNL 14/4/1997, con la specifica integrazione di cui all'art. 3, comma 5 del CCNL 8/1/2003. Art. 89 Orario di lavoro 1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ente, il personale dell'area medica assicura la propria presenza in servizio e organizza il proprio tempo di lavoro e i propri impegni di lavoro anche esterni correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura e all'espletamento dell' incarico affidato, in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare. 2. L'orario di lavoro e' stabilito in 38 ore settimanali, al fine di assicurare l'efficienza dei servizi e per favorire lo svolgimento delle attivita' gestionali correlate all'incarico affidato nonche' quelle di aggiornamento, di didattica e ricerca. L'orario di lavoro dei medici previdenziali a tempo definito e' stabilito in 28 ore e 30 minuti settimanali. 3. Per i medici della Croce Rossa Italiana, la presenza in particolari servizi dell'ente e/o del territorio deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana, mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di presenza. Con l'articolazione del normale orario di lavoro, la presenza medica e' destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. Utilizzando le procedure dell'informazione preventiva di cui all'art. 81, l'ente individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore. 4. Nello svolgimento dell'orario previsto per i medici previdenziali e per gli altri medici e veterinari, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attivita' di aggiornamento nonche' didattica e ricerca sulle materie di competenza istituzionale degli enti, ivi compresa la prevenzione e sicurezza sul lavoro. Tale riserva di ore non puo' essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessita' di servizio, puo' essere cumulata in ragione di anno ovvero utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze retribuite di cui all'art. 19 del CCNL 6/7/1995. Tale riserva, va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali e organizzative dell'ente e non puo' in alcun caso comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. 5. Gli enti, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa ed ordinamentale, individuano le attivita' per lo svolgimento delle quali e' consentito eventualmente l'eccezionale ricorso a ore di lavoro straordinario. 6. Il presente articolo sostituisce l'art. 3 del CCNL 14/4/1997, il quale viene pertanto disapplicato. Art. 90 Collocazione funzionale 1. Si conferma la collocazione del personale dell'area medica nelle due fasce funzionali di cui all'art. 7 del CCNL 14/4/1997: a) nella prima fascia funzionale, corrispondente a funzioni professionali di supporto e di collaborazione, con riconoscimento di precisi ambiti di autonomia e responsabilita', nella struttura di appartenenza, ovvero di coordinamento e/o di direzione di strutture di minore complessita', da attuarsi nel rispetto degli obiettivi e delle priorita' stabilite dalla dirigenza responsabile della tecnostruttura e delle direttive ricevute; b) nella seconda fascia funzionale, corrispondente ad incarichi apicali di coordinamento e organizzazione dell'attivita' sanitaria e/o di direzione della struttura complessa ad essa preposta, da attuarsi, nel rispetto degli obiettivi e delle priorita' di cui alla precedente lettera a), anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, necessarie per il corretto espletamento del servizio; la predetta fascia funzionale e' configurabile unicamente presso gli enti in cui siano presenti in organico almeno quindici medici. 2. Gli enti, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa e ordinamentale, definiscono procedure e requisiti per l'accesso alle fasce funzionali di cui al comma 3, ivi comprese le specializzazioni necessarie, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento. Nello stesso ambito, i medesimi enti definiscono, per ciascuna fascia funzionale, le tipologie di incarico da attribuire ai medici predetti, nonche' relativi requisiti e procedure, con riferimento alle funzioni indicate al comma 1, lettere a) e b), secondo la propria specifica realta' istituzionale ed organizzativa. 3. Il presente articolo sostituisce l'art. 7 del CCNL 14/4/1997, il quale viene pertanto disapplicato. Art. 91 Integrazioni alla disciplina su responsabilita' civile e patrocinio legale 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 6 del CCNL 8/1/2003, ai fini della stipula della copertura assicurativa di cui all'art. 37 del CCNL 16/2/1999 ivi richiamato, gli enti possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione gia' esistente, nel rispetto della normativa vigente. 2. Nella scelta della societa' di assicurazione gli enti si attengono ai medesimi criteri di cui all'art. 67, anche attraverso l'indizione di una gara unica su tutte le coperture assicurative disciplinate dai CCNL, prevedendo in ogni caso la possibilita', per il personale dell'area medica, di aumentare massimali e "area" di rischi coperta con versamento di una quota individuale. 3. In attesa dell'attuazione della copertura assicurativa di cui al presente articolo, l'ente provvede al rimborso delle eventuali spese legali affrontate dal personale dell'area medica, eccetto le ipotesi di dolo e colpa grave. CAPO III NORME DISCIPLINARI Art. 92 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l'ente inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione e' disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare gia' avviato. 2. Al di fuori dei casi previsti nel comma 1, quando l'ente venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente, per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo e' sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001, in linea generale, il procedimento disciplinare, sospeso ai sensi del presente articolo, e' riattivato entro 180 giorni da quando l'ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4. Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001, il procedimento disciplinare precedentemente sospeso e' riattivato entro 90 giorni da quando l'ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 5. L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 28 del CCNL del 6/71995, come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 6, lett. f) e 7, lett. c) e d), non ha carattere automatico essendo correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001. 6. In caso di assoluzione, si applica quanto previsto dall'art. 653, comma 1, c.p.p. Ove nel procedimento disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni. 7. In caso di proscioglimento, si procede analogamente al comma 6. 8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna, trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001. 9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 28, comma 6 lettera f) e comma 7, lett. c) e d) del CCNL 6/7/1995, e successivamente assolto a seguito di revisione del processo, ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra, su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianita' posseduta all'atto del licenziamento. 10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, e' reinquadrato, nell'area, nel livello o nella fascia in cui e' confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennita' comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. 11. L'art. 28, comma 7, lett. c), punto 1) del CCNL 6/7/1995 e' cosi' riformulato: "1) per i delitti gia' indicati dall'art. 1, commi 1 e 4-sepies, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c) ed e) della legge n. 16/1992". Alla stessa lett. c), dopo il punto 2), e' inoltre aggiunto il seguente punto: "3) per i delitti indicati dall'art. 3, comma 1 della legge 97/2001". Art. 93 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 1. Il professionista che sia colpito da misura restrittiva della liberta' personale e' sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della liberta'. 2. L'ente, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della liberta' personale, puo' prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 3. 3. Il professionista puo' essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della liberta' personale, quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o, comunque, per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 28, commi 6 e 7 del CCNL 6/7/1995. 4. Resta fermo l'obbligo di sospensione per i delitti gia' indicati dall'art. 1, commi 1 e 4-septies, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c) ed e) della legge n. 16 del 1992. 5. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4 comma 1 della citata legge 97 del 2001. 6. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall'art. 92, in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 7. Al dipendente sospeso, ai sensi dei commi da 1 a 5, sono corrisposti un'indennita' pari al 50% dello stipendio tabellare del livello o della fascia funzionale di appartenenza, nonche' gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianita', ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o in caso di proscioglimento, ai sensi dell'art. 92, commi 6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennita' verra' conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennita' o i compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art. 92, comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovra' tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al professionista precedentemente sospeso verra' conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennita' o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonche' i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare e' revocata di diritto e il dipendente e' riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane comunque sospeso sino all'esito del procedimento penale. 11. La presente disciplina sostituisce, per i professionisti, quella contenuta nell'art. 30 del CCNL del 6 luglio 1995, la quale viene, pertanto, disapplicata. Art. 94 Norma di rinvio 1. In materia di conciliazione e arbitrato, si rinvia a quanto previsto dall'art. 6 CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive modificazioni, integrazioni o proroghe. Art. 95 Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro 1. Il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro di cui all'art. 47, viene adottato anche con riferimento al personale disciplinato nella presente Sezione. TITOLO X TRATTAMENTO ECONOMICO CAPO I TRATTAMENTO ECONOMICO PER L'AREA DEI PROFESSIONISTI Art. 96 Premessa al presente capo 1. Le disposizioni del presente capo riguardano il trattamento economico del personale ricompreso nell'area dei professionisti. Art. 97 Struttura della retribuzione dell'area dei professionisti 1. La retribuzione dei professionisti disciplinati nel presente capo - tenuto conto del conglobamento della indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare di cui al successivo art. 98, comma 3 - si articola nelle seguenti voci: 1) stipendio tabellare; 2) retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita; 3) indennita' per incarichi di coordinamento; 4) retribuzione di risultato; 5) indennita' e altre competenze, come previsto da specifiche disposizioni; 6) altri emolumenti accessori previsti dal contratto collettivo nazionale. 2. Il presente articolo sostituisce l'art. 83 del CCNL dell'11/10/1996, il quale e', pertanto, disapplicato. Art. 98 Incrementi dello stipendio tabellare dell'area dei professionisti 1. Gli stipendi tabellari dell'area dei professionisti sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002-2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente nonche' delle ulteriori risorse destinate al trattamento fisso derivanti dalle modifiche introdotte dall'art. 33, comma 1 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (Finanziaria 2003), pari allo 0,5%. 2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 2 comma 2 del CCNL del 14 marzo 2001, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella tabella A, alle scadenze ivi previste. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'indennita' integrativa speciale (IIS) cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed e' conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni. 4. Gli importi annui tabellari risultanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dall'allegata tabella B. Art. 99 Effetti dei nuovi stipendi 1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 98 hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita o di fine servizio, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennita' alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 98 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita o di fine servizio, del trattamento di fine rapporto, della indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del Codice Civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. II conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennita' integrativa speciale, di cui all'art. 98, non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all'art. 2, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 (personale con pensione INPDAP). 4. La disposizione di cui all'art. 98, comma 3 ha effetti nei confronti dei soli professionisti destinatari della disciplina dell'indennita' di anzianita' di cui all'art. 13 della legge n. 70/1975 e successive modifiche ed integrazioni. Conseguentemente, con riferimento ai professionisti in servizio al 1/1/2003 presso ciascun ente, ai quali non si applica la predetta disciplina, perche' in regime di trattamento di fine rapporto, la relativa quota di onere contrattuale calcolata ai fini di cui al citato comma 3, pari a 23,90 pro-capite per tredici mensilita', e' destinata, con decorrenza 1/1/2003, ad incrementare il fondo dell'area dei professionisti di cui all'art. 101. Art. 100 Tredicesima mensilita' 1. L'ente corrisponde al personale dell'area dei professionisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilita' nel mese di dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festivita' od un sabato non lavorativo, il pagamento e' effettuato il precedente giorno lavorativo. 2. L'importo della tredicesima mensilita', fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, e' pari alla retribuzione individuale mensile, spettante al professionista nel mese di dicembre. La predetta retribuzione e' costituita dallo stipendio tabellare corrispondente a ciascun livello di professionalita', dalla retribuzione individuale di anzianita' ove acquisita e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati. 3. Nel caso dei passaggi di livello di cui all'art. 85 trova applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2. 4. La tredicesima mensilita' e' corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, la tredicesima e' dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, per ogni giorno di servizio prestato nel mese; essa e' calcolata con riferimento alle voci retributive di cui al comma 2 spettanti al professionista nel mese contiguo a servizio intero. 6. I ratei della tredicesima mensilita' non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 7. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilita', relativo ai medesimi periodi, e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 8. La disciplina di cui al presente articolo sostituisce quanto previsto in materia di tredicesima mensilita' dall'art. 29, comma 1 del CCNL del 14/2/2001. Art. 101 Integrazioni alla disciplina sul Fondo dell'area dei professionisti 1. Sono confermate, con le integrazioni e modifiche di cui al presente articolo, le disposizioni previste dall'art. 42 del CCNL del 16 febbraio 1999 - come integrate dall'art. 4 del CCNL del 14 marzo 2001 e dagli artt. 1 e 6, comma 2 del CCNL dell'8 gennaio 2003 - in ordine alle modalita' e ai criteri per la quantificazione e l'utilizzo delle risorse del Fondo dell'area dei professionisti. 2. Il Fondo dell'area dei professionisti di cui al comma 1 e' incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2001 relativo all'area dei professionisti: - 0,98% a decorrere dal 01/01/2002; - ulteriore 1,38% a decorrere dal 01/01/2003. 3. Per finalita' di semplificazione della struttura retributiva, la contrattazione integrativa di cui all'art. 80 puo' stabilire criteri e modalita' per la corresponsione ai professionisti - in luogo delle indennita' previste dall'art. 90, comma 1, lett. b), punti b1, b2, b3 del CCNL 11/10/1996 - di un'unica indennita' di funzione professionale, connessa con l'esercizio delle funzioni di professionista, finalizzata a remunerarne le responsabilita', i rischi, gli oneri, le esigenze di autoaggiornamento, l'arricchimento professionale conseguente ai percorsi formativi indetti dagli enti. 4. L'indennita' di funzione professionale di cui al comma 3 viene erogata a carico del fondo di cui al presente articolo. A seguito della sua istituzione cessano di essere corrisposte le altre indennita' richiamate nel comma 3. 5. Le indennita' dei professionisti legali di cui all'art. 19, comma 6 del CCNL 10/7/1997, nonche' le indennita' professionali dei professionisti di area diversa da quella legale di cui all'art. 19, comma 7 dello stesso CCNL, corrisposte a carico del fondo di cui al presente articolo, sono incrementate dei seguenti importi annui lordi: - 686,40 a decorrere dal 01/01/2002; - ulteriore importo di 969,80 a decorrere dal 01/01/2003. CAPO II TRATTAMENTO ECONOMICO PER L'AREA MEDICA Art. 102 Premessa al presente capo 1. Le disposizioni del presente capo riguardano il trattamento economico del personale ricompreso nell'area medica. Art. 103 Struttura della retribuzione dei medici 1. La retribuzione dei medici disciplinati nel presente capo - tenuto conto del conglobamento della indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare di cui al successivo art. 104, comma 3 - si articola nelle seguenti voci: 1) stipendio tabellare; 2) retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita; 3) indennita' di specificita' medica; 4) retribuzione di posizione; 5) specifico trattamento economico per i medici di seconda fascia con incarico quinquennale; 6) retribuzione di risultato; 7) compensi relativi alle condizioni di lavoro nei casi previsti dal CCNL; 8) altri emolumenti accessori previsti sulla base del presente CCNL. 3. Il presente articolo sostituisce l'art. 11 del CCNL del 14/4/1997, il quale e', pertanto, disapplicato. Art. 104 Incrementi dello stipendio tabellare dei medici 1. Gli stipendi tabellari dei medici sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002-2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente nonche' delle ulteriori risorse destinate al trattamento fisso derivanti dalle modifiche introdotte dall'art. 33, comma 1 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (Finanziaria 2003), pari allo 0,5%. 2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 2 comma 2 del CCNL del 14 marzo 2001, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella tabella A, alle scadenze ivi previste. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'indennita' integrativa speciale (IIS) cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed e' conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni. 4. Gli importi annui tabellari risultanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dall'allegata tabella B. Art. 105 Effetti dei nuovi stipendi 1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 104 hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita o di fine servizio, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennita' alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 104 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita o di fine servizio, del trattamento di fine rapporto, della indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del Codice Civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennita' integrativa speciale, di cui all'art. 104, non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all'art. 2, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 (personale con pensione INPDAP). 4. La disposizione di cui all'art. 104, comma 3 ha effetti nei confronti dei soli medici destinatari della disciplina dell'indennita' di anzianita' di cui all'art. 13 della legge n. 70/1975 e successive modifiche ed integrazioni. Conseguentemente, con riferimento ai medici in servizio al 1/1/2003 presso ciascun ente, ai quali non si applica la predetta disciplina, perche' in regime di trattamento di fine rapporto, la relativa quota di onere contrattuale calcolata ai fini di cui al citato comma 3, pari a 23,90 pro-capite per tredici mensilita', e' destinata, con decorrenza 1/1/2003, ad incrementare il fondo dell'area medica di cui all'art. 107. Art. 106 Tredicesima mensilita' 1. L'ente corrisponde ai medici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilita' nel mese di dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festivita' od un sabato non lavorativo, il pagamento e' effettuato il precedente giorno lavorativo. 2. L'importo della tredicesima mensilita', fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, e' pari alla retribuzione individuale mensile, spettante al medico nel mese di dicembre. La predetta retribuzione e' costituita dallo stipendio tabellare corrispondente a ciascuna fascia funzionale, dalla retribuzione individuale di anzianita' ove acquisita e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati. 3. La tredicesima mensilita' e' corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, la tredicesima e' dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, per ogni giorno di servizio prestato nel mese; essa e' calcolata con riferimento alle voci retributive di cui al comma 2 spettanti al medico nel mese contiguo a servizio intero. 5. I ratei della tredicesima mensilita' non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilita', relativo ai medesimi periodi, e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 7. La disciplina di cui al presente articolo sostituisce quanto previsto in materia di tredicesima mensilita' dall'art. 29, comma 1 del CCNL del 14/2/2001. Art. 107 Integrazioni alla disciplina sul Fondo dell'area medica 1. Sono confermate, con le integrazioni e modifiche di cui al presente articolo, le disposizioni previste dall'art. 43 del CCNL del 16 febbraio 1999 - come integrate dall'art. 4 del CCNL del 14 marzo 2001 e dagli artt. 2, 3 e 5 del CCNL dell'8 gennaio 2003 - in ordine alle modalita' e ai criteri per la quantificazione e l'utilizzo delle risorse del Fondo dell'area medica. 2. Il Fondo dell'area medica di cui al comma 1 e' incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2001 relativo all'area medica: - 0,98% a decorrere dal 01/01/2002; - ulteriore 1,38% a decorrere dal 01/01/2003. 3. Le componenti fisse della retribuzione di posizione dei medici - nei valori di cui all'art. 34, comma 1, lett. a) e b) del CCNL 10/7/1997, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del CCNL 8/1/2003 - corrisposte a carico del fondo di cui al presente articolo, sono incrementate dei seguenti importi annui lordi per dodici mensilita': - 633,60 a decorrere dal 01/01/2002; - ulteriore importo di 895,20 a decorrere dal 01/01/2003. TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI DELLA PARTE SECONDA Art. 108 Conferma di discipline precedenti 1. Al professionista riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio continua ad essere riconosciuto un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2.50% e dell'1.25% del trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, a seconda che l'invalidita' sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento non riassorbibile, viene corrisposto, per una sola volta nella misura massima, a titolo di retribuzione individuale di anzianita'. 2. La disciplina del comma 1 trova applicazione anche nei confronti dei professionisti che abbiano conseguito il riconoscimento della invalidita' con provvedimento formale successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso la domanda puo' essere presentata dall'interessato, o eventualmente dagli eredi, entro i successivi sessanta giorni e il trattamento tabellare da prendere a riferimento come base di calcolo corrisponde a quello dell'ultimo mese di servizio. 3. Resta fermo quanto previsto dalla legge 336 del 1970 e successive modificazioni ed integrazioni. Nei confronti dei mutilati ed invalidi per servizio e dei loro congiunti continua ad applicarsi la normativa contrattuale e non contrattuale sin qui applicata dagli enti spettante ai mutilati e agli invalidi di guerra e ai congiunti dei caduti di guerra. Tali benefici non si cumulano con quelli previsti dai commi precedenti. 4. Per quanto non previsto nel presente CCNL, restano confermate, in quanto compatibili, le disposizioni dei sottoelencati CCNL nelle parti non disapplicate: CCNL personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995, sottoscritto il 11/10/1996; accordo attuativo dell'art. 94 del CCNL relativo all'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali ricompresse nella stessa area di contrattazione, sottoscritto il 14/04/1997; accordo per l'adeguamento della normativa in materia di servizi sostitutivi della mensa in relazione al rinvio contenuto nell'art. 48 del ccnl 6/7/1995, sottoscritto il 24/4/1997; CCNL personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali biennio economico 1996-1997, sottoscritto il 10/7/1997; CCNL personale non dirigente quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 16/2/1999; CCNL ad integrazione del CCNL personale non dirigente del 16/2/1999, sottoscritto il 14/2/2001; CCNL personale non dirigente biennio economico 2000-2001, sottoscritto il 14/3/2001; contratto collettivo integrativo sottoscritto l'8/1/2003 relativo al personale dell'area dei professionisti e dell'area medica del comparto degli enti pubblici non economici in attuazione dell'art. 33 del CCNL stipulato il 16/02/1999. Tabella A Incrementi mensili della retribuzione tabellare Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilita' ===================================================================== | Posizione | dal 1° gennaio | dal 1° gennaio Area | economica | 2002 | 2003 ===================================================================== | II livello - | | | tempo pieno | 96,30 | 90,10 --------------------------------------------------------------------- |I livello - tempo| | | pieno | 76,30 | 71,40 --------------------------------------------------------------------- MEDICA | | | --------------------------------------------------------------------- | II livello - | | | tempo definito | 72,10 | 67,50 --------------------------------------------------------------------- |I livello - tempo| | | definito | 54,60 | 51,10 --------------------------------------------------------------------- | II livello | | | differenziato | 100,70 | 94,20 --------------------------------------------------------------------- PROFESSIONISTI| | | --------------------------------------------------------------------- | I livello | | | differenziato | 84,20 | 78,80 --------------------------------------------------------------------- | Livello base | 66,20 | 61,90 Tabella B Nuova retribuzione tabellare annua Valori in Euro per 12 mensilita' ===================================================================== | Posizione | dal 1° gennaio | dal 1° gennaio Area | economica | 2002 | 2003 (*) ===================================================================== | II livello - | | | tempo pieno | 28.312,97 | 36.441,61 --------------------------------------------------------------------- |I livello - tempo| | | pieno | 21.379,69 | 28.854,88 --------------------------------------------------------------------- MEDICA | | | --------------------------------------------------------------------- | II livello - | | | tempo definito | 19.701,42 | 27.288,48 --------------------------------------------------------------------- |I livello - tempo| | | definito | 13.619,82 | 20.656,00 --------------------------------------------------------------------- | II livello | | | differenziato | 29.024,77 | 37.146,22 --------------------------------------------------------------------- PROFESSIONISTI| | | --------------------------------------------------------------------- | I livello | | | differenziato | 23.271,76 | 31.062,46 --------------------------------------------------------------------- | Livello base | 16.982,74 | 24.411,27 (1) Il valore a decorrere dal 1.1.2003 comprende ed assorbe l'Indennita' Integrativa Speciale. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Le parti, in analogia a quanto dichiarato in sede di stipulazione del CCNL del 5 aprile 2001, confermano che gli enti o agenzie, nel conferimento degli incarichi dirigenziali, dovranno attenersi ai criteri generali di cui all'art. 20, commi 2 e 8. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 Con riferimento all'art. 10, le parti auspicano che venga valutata la possibilita' di una operativita' congiunta dei comitati per le pari opportunita' istituiti per il personale del comparto e per la dirigenza. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 Con riferimento all'art. 25, comma 1, primo alinea, le parti precisano che gli otto giorni di assenza dallo stesso previsti possono essere fruiti anche in caso di partecipazione a congressi, convegni, seminari in qualita' di relatore oppure per attivita' di formazione. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4 Con riferimento all'art. 35, le parti si danno reciprocamente atto che, fra i tentativi da esperire per evitare le dichiarazioni di eccedenza, assumono particolare rilievo, nel rispetto delle esigenze di tutela dei dirigenti, quelli diretti a rinvenire prioritariamente incarichi vacanti nelle altre strutture degli enti o agenzie o a favorire il collocamento fuori ruolo o in comando presso altre pubbliche amministrazioni o organismi pubblici internazionali ovvero, infine, a valutare la possibilita' del ricorso alla risoluzione consensuale. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 Le parti, tenuto conto che la disciplina del recesso di cui all'art. 41 richiede ulteriori approfondimenti, prendono atto della necessita' di riesaminare la materia nella prossima tornata contrattuale (2006-2009) al fine di verificare l'esistenza di nuovi orientamenti giurisprudenziali eventualmente consolidatisi al riguardo e di rinvenire una soluzione concordata che sia rispettosa della tutela e delle garanzie dei dirigenti pubblici, nonche' della funzionalita' e della trasparenza dell'azione amministrativa. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6 In relazione all'art. 62, le parti si danno atto che, con la locuzione "livello dirigenziale", hanno inteso riferirsi all'articolazione dei dirigenti in prima fascia o seconda fascia ai sensi dell'art. 23, comma 1 del d. lgs. n.165/2001. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7 Le parti prendono atto dell'opportunita' che siano previste idonee azioni positive al fine di contrastare la diffusione del fenomeno del mobbing. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8 In relazione a quanto previsto in materia di norme disciplinari dei professionisti dall'art. 40, comma 2 del CCNL 16/2/1999, le parti si danno reciprocamente atto della esigenza di adeguare ed aggiornare le relative disposizioni, anche al fine di tener conto delle funzioni dei professionisti e delle specifiche condizioni di svolgimento della loro attivita'. In relazione a quanto sopra e tenuto conto della necessita' di effettuare mirati approfondimenti sul tema, concordano sul rinvio ad apposita sessione negoziale, da avviare entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, della revisione ed aggiornamento della relativa disciplina, in coerenza con l'esigenza indicata. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9 In relazione agli incrementi sui fondi della dirigenza di cui agli artt. 52 comma 5 e 59, comma 5, le parti chiariscono che, ai fini del calcolo del monte salari sui cui applicare le percentuali di incremento indicate, sono considerati anche, in quanto destinatari del presente contratto, gli incarichi dirigenziali conferiti a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni normative. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10 Con riferimento all'art. 45, comma 2, le parti concordano nel ritenere che, ai fini del prolungamento della sospensione, l'ente o agenzia debba tenere in particolare conto l'eventuale intervento di una sentenza di assoluzione prima della pronuncia definitiva. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11 Le parti concordano nel ritenere che, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato, il dirigente transitato nei ruoli di altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico, corso-concorso, conferimento di incarico o per altre cause diverse dalla mobilita', ha diritto a far valere l'intera anzianita' di servizio, previa riunione delle anzianita' di servizio complessivamente riconosciute. Per le finalita' anzidette, i trattamenti di fine servizio eventualmente corrisposti possono essere riversati dal dirigente all'ente di appartenenza, al lordo e maggiorati dell'interesse legale. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12 Le parti concordano nel ritenere che gli enti pubblici non economici, nel disciplinare la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati ai sensi dell'ad. 6, comma 1 del CCNL 8/1/2003, utilizzino i criteri vigenti per l'Avvocatura dello Stato. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 13 Le parti riconfermano l'obiettivo, da conseguire nel prossimo rinnovo contrattuale relativo al quadriennio 2006-2009, della ricollocazione dei professionisti su due livelli retributivi. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14 Le parti si danno reciprocamente atto della esigenza di procedere alla definizione di un testo unificato delle disposizioni relative ai professionisti, con particolare riferimento al personale dell'area medica, che consenta una raccolta sistematica delle disposizioni dei precedenti CCNL ad essi applicabili, con eventuale ricorso ad un gruppo di esperti. ALLEGATO N. 1 SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI Art.1 (Definizione) 1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignita' e alla liberta' della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti. Art. 2 (Principi) 1. Il codice e' ispirato ai seguenti principi: a) e' inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata; b) e' sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignita' e ad essere tutelati nella propria liberta' personale; c) e' sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti; d) e' istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, cosi' come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno degli enti o agenzie a sostenere ogni dirigente che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni; e) viene garantito l'impegno dell'ente o dell'agenzia a definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere gli enti o le agenzie individuano al proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo; f) e' assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti; g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 nelle quali venga inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti; h) l'ente o l'agenzia si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignita' della persona. 2. Per i dirigenti e per i professionisti il predetto comportamento costituisce elemento negativo di valutazione con le conseguenze previste dai CCNL in vigore. Art. 3 (Procedure da adottare in caso di molestie sessuali) 1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la dirigente/il dirigente o il professionista potra' rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso. 2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovra' concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato. 3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sara' adeguatamente formato dagli Enti o dalle agenzie, e' incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dirigente/al dirigente o al professionista oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso. Art. 4 (Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere) 1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dirigente/il dirigente o il professionista oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perche' offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro. 2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede. Art. 5 (Denuncia formale) 1. Ove la dirigente/il dirigente o il professionista oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potra' sporgere formale denuncia, con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sara' tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potra' avvalersi. 2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potra' essere inoltrata direttamente alla direzione generale. 3. Nel corso degli accertamenti e' assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti. 4. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora l'ente o l'agenzia, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adottera', ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilita' della persona. 5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91 e nel caso in cui l'ente o l'agenzia nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilita' di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio. 6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora l'ente o l'agenzia nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potra' adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi e' data la possibilita' ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed e' comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio. Art. 6 (Attivita' di sensibilizzazione) 1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti gli enti o le agenzie dovranno includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo. 2. L'ente o l'agenzia dovra', peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della liberta' e della dignita' della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovra' essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro. 3. Sara' cura degli enti o delle agenzie promuovere, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne. 4. Verra' inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali. 5. Sara' cura dell'ente o dell'agenzia promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvedera' a trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Parita' un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente Codice. 6. L'ente o l'agenzia e i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esisti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie. DICHIARAZIONE A VERBALE L'ANMI INAIL, preso atto dell'inadeguatezza del presente contratto che, anche contraddicendo l'atto di indirizzo del comitato di settore, non fornisce indispensabili chiarimenti in ordine allo status giuridico del personale medico dipendente degli enti previdenziali; ritenuto che la negoziazione non ha consentito un adeguato approfondimento omettendo di presentare l'articolato nel tavolo tecnico appositamente costituito, appone la propria firma in calce allo stesso al solo fine di tutelare i propri iscritti in sede di contrattazione decentrata e di ridurre al minimo i gravissimi disagi che ne potranno conseguire in sede di applicazione. L'articolato contrattuale, infatti, non tiene in alcun conto l'evoluzione del ruolo degli enti previdenziali, e dell'INAIL in particolare, nell'integrazione con il Servizio Sanitario Nazionale relativamente alla prevenzione, reinserimento sociale ed erogazione di prestazioni di alto profilo sanitario per i lavoratori e i cittadini tutti. L'ANMI si riserva di verificare in ogni sede la legittimita' delle previsioni contrattuali ed eventualmente di percorrere ogni iniziativa politica e giudiziaria al fine di evitare che rappresentino un grave pregiudizio per gli interessi legittimi dei lavoratori degli enti. Nello specifico l'ANMI INAIL contesta: - la genericita' e l'indeterminatezza dell'articolo 90, comma 2 laddove, nel richiamare le norme vigenti non ne fornisce alcuna indicazione; - la contraddittorieta' dell'art. 80, comma 3 nella parte in cui limita i contratti collettivi integrativi agli strumenti di contrattazione annuale e pluriennale pur riferendosi ad epoche storiche gia' ampiamente trascorse. F.to Alfredo Cristiano DICHIARAZIONE A VERBALE La RDB PI-FEMEPA, preso atto del testo liquidato dall'ARAN, per la parte attinente l'area medica, testo che peraltro non risulta congruo con quanto indicato dal comitato di settore, reputa del tutto inadeguato il contratto collettivo nazionale di lavoro ed i contenuti contrattuali e normativi in esso contenuti. Reputa di difficile applicazione in sede di contrattazione di ente codesto CCNL privo di puntuali riferimenti allo status giuridico, al reclutamento, e agli ulteriori elementi qualificanti il percorso professionale dei medici, ritenendolo non completo ed inapplicabile alla realta' organizzativa e funzionale degli enti. L'articolato contrattuale, infatti, non tiene in alcun conto l'evoluzione del ruolo dei medici all'interno degli enti previdenziali, nel riferimento al Servizio Sanitario Nazionale ed alle norme che hanno regolato, sinora, il percorso di carriera dei medici previdenziali. Analoghe considerazioni vengono espresse per quanto attiene l'insufficiente articolato relativo alla sezione dei professionisti con specifico riferimento ai livelli ed ai relativi contingentamenti. RDB PI, comunque, reputa di dover sottoscrivere il presente accordo al solo fine di partecipazione e tutela dei propri iscritti in sede di trattativa decentrata e nell'estensione di quanto previsto nella dichiarazione congiunta n. 14 F.to Francesco Ammaturo Massimo Briguori CONFEDIR Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dirigenza Area VI agenzie fiscali ed enti pubblici non economici DICHIARAZIONE A VERBALE La CONFEDIR non sottoscrive il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti delle agenzie fiscali e degli enti pubblici non economici in quanto ritiene che la contrattazione non abbia risolto alcuni nodi fondamentali del rapporto di lavoro delle categorie dirigenziali interessate. Tale situazione e' stata certamente determinata dalla non omogenea composizione dell'area contrattuale che la CONFEDIR evidenzio' con una specifica nota a verbale in occasione dell'Accordo quadro sulla composizione delle aree contrattuali della dirigenza del 23 settembre 2004. Tra gli aspetti di maggiore rilevanza, la CONFEDIR ritiene che: - non sia stato risolto il problema della proroga dell'incarico dirigenziale alla sua naturale scadenza; - si sia voluto normare, anziche' eliminare, con l'art.62, una patologia della pubblica amministrazione, consentendo il doppio lavoro del dirigente a fronte di un irrisorio riconoscimento economico; - la clausola di salvaguardia prevista dall'art.63 non configuri una tutela reale in quanto consente all'amministrazione di imporre una mobilita' discrezionale e, quindi, pericolosa; - la tutela del dirigente, nell'ipotesi di recesso prevista dall'art.41, sia insufficiente, come riconosciuto da una specifica dichiarazione congiunta,- - non sia stata chiarita l'autonomia anche organizzativa delle strutture professionali; - si sarebbe dovuta attuare la ricollocazione dei Professionisti su due livelli come previsto anche dalla dichiarazione congiunta formulata nel precedente CCNL 8 gennaio 2003; - si sarebbe dovuto superare il vincolo dei contingenti nell'organico dei livelli dei Professionisti che attualmente impedisce il naturale sviluppo della carriera e si sarebbe dovuta rivedere per intero la disciplina per il conferimento degli incarichi di coordinamento; - il rapporto di lavoro dei medici debba essere raccordato con quello dei colleghi del SSN per diversi aspetti tra i quali, ad esempio, l'ECM; La CONFEDIR, quindi, non sottoscrive il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro. Roma 1° agosto 2006 IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Confalonieri