IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  l'art.  4,  comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 nel
quale  si  dispone  che  agli  interventi all'estero del Dipartimento
della  protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art.
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
21 luglio  2006  con  il  quale  e'  stato  dichiarato dello stato di
criticita'  nel  territorio  della  Repubblica Democratica del Libano
attualmente interessato da eventi bellici;
  Ravvisata,  pertanto, l'imprescindibile necessita' di assicurare il
concorso  dello  Stato  italiano  nelle  iniziative di soccorso della
predetta popolazione, anche allo scopo di contribuire al ritorno alle
normali condizioni di vita;
  Considerato   che   la  consistenza  dell'evento  impone  l'urgente
implementazione delle risorse umane e materiali al fine di assicurare
un completo e tempestivo aiuto alla popolazione libanese;
  Considerato  che la Repubblica italiana partecipa alle attivita' di
assistenza  e  soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi
di  particolare  gravita',  nonche'  ai  processi  ed alle iniziative
diplomatiche  di  composizione  delle  controversie internazionali in
atto;
  Ravvisata, pertanto, la necessita', in un'ottica tesa a favorire il
soccorso  e  l'avvio della prima assistenza alla popolazione libanese
di  inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente,
ed  in termini di particolare urgenza, la situazione verificatasi nel
territorio  in  esame, anche mediante la piena e completa attivazione
delle  componenti  e strutture operative del Servizio nazionale della
protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio
1992, n. 225;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Nel  quadro  delle  iniziative  da  adottarsi  in  favore  della
Repubblica Democratica del Libano, per fronteggiare in un contesto di
necessaria  solidarieta'  internazionale  la situazione di criticita'
indicata  in  premessa, il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri assume tutte le iniziative ed
effettua gli interventi di carattere umanitario utili a consentire il
soccorso   alla   popolazione,  avvalendosi  delle  risorse  umane  e
materiali all'uopo necessarie.
  2.  Per  le  medesime  finalita'  il  Dipartimento della protezione
civile e' autorizzato in via d'urgenza a stipulare contratti, anche a
trattativa  privata  ovvero  con  affidamenti  diretti, per la pronta
acquisizione  di  forniture  di  beni e servizi idonei a garantire il
piu' celere perseguimento degli obiettivi di cui in premessa, nonche'
a  stipulare  polizze  assicurative  a garanzia di eventuali danni in
favore del personale inviato in missione all'estero.
  3.   Il   Dipartimento  della  protezione  civile  puo'  mettere  a
disposizione  a titolo gratuito delle Autorita' locali e degli Enti e
Soggetti  legalmente  riconosciuti, che operano nell'area interessata
dalla  situazione  di  criticita', anche trasferendone ove occorra la
proprieta', i beni e materiali da impiegare per consentire il pieno e
completo  ritorno  alle  normali condizioni di vita della popolazione
interessata.   Per   le  medesime  finalita'  il  Dipartimento  della
protezione  civile  e'  autorizzato  a rimborsare le spese sostenute,
d'intesa  con  il  medesimo  Dipartimento, dalle diverse componenti e
strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile di
cui  agli  articoli 6  e  11  della  legge  24 febbraio 1992, n. 225,
coinvolte  nelle  iniziative  poste  in essere, anche localmente, per
fronteggiare il contesto calamitoso in questione.
  4.  Al  personale  del  Dipartimento  della  protezione  civile non
dirigenziale  inviato  nel  territorio  libanese  e' riconosciuta per
tutto  il  periodo  di  impiego  in  loco,  una  speciale  indennita'
operativa  onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di
missione,  forfetariamente  parametrata  su base mensile a 300 ore di
straordinario  festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo
impiego.
  5. Il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione
civile  direttamente  impiegato  nelle attivita' di cui alla presente
ordinanza  ed  individuato dai direttori degli uffici interessati, e'
autorizzato,  fino  a  cessate  esigenze,  a  svolgere prestazioni di
lavoro  straordinario  effettivamente  reso, nel limite massimo di 70
ore  mensili  pro-capite,  oltre  i  limiti  previsti  dalla  vigente
legislazione.
  6.  Per  il  soddisfacimento delle straordinarie esigenze derivanti
dalle  attivita'  necessarie  a  fronteggiare  gli eventi di cui alla
presente  ordinanza,  il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'
autorizzato  a  stipulare,  sulla  base  di  una  scelta di carattere
fiduciario,    sei   contratti   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa, per la durata massima di sei mesi in deroga all'art. 12
comma 4,   della   legge   26 febbraio  1987,  n.  49,  e  successive
modificazioni, che si configurano quali incarichi di esperto ai sensi
della medesima legge con conseguente applicazione del relativo regime
giuridico, economico, fiscale e previdenziale.
  7.  Agli  esperti  incaricati  in  base  ad ordinanze di protezione
civile  emanate  ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992 per
le  esigenze connesse agli interventi all'estero, e' corrisposto, per
il  periodo  di impiego, il compenso previsto per gli esperti inviati
nel  sud  est  asiatico  per  lo  svolgimento delle analoghe funzioni
previste  dalle  ordinanze  di  protezione  civile  disciplinanti  la
specifica missione.
  8.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' autorizzato a ricevere risorse derivanti da
donazioni ed atti di liberalita' da destinare per le finalita' di cui
alla  presente  ordinanza, nonche' a stipulare convenzioni con Enti e
Soggetti,  legalmente riconosciuti, per l'attuazione degli interventi
previsti dalla presente ordinanza.
  9.  E'  autorizzato  il  rimborso degli oneri sostenuti dalla Croce
Rossa   Italiana   nonche'   dai   datori  di  lavoro  dei  volontari
appartenenti alla predetta associazione attivati in relazione a tutte
le  iniziative  connesse  con  l'intervento  umanitario  di  cui alla
presente  ordinanza.  Per  tali  finalita'  trovano  applicazione gli
articoli 9   e   10  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
8 febbraio 2001, n. 194.