Art. 3.
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si
provvede  quanto  a  euro  1.500.000,00  a  carico  del  Fondo  della
protezione  civile  che  verra' appositamente integrato dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 28 luglio 2006

                        Il Presidente: Prodi