Art. 3. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede quanto a euro 1.500.000,00 a carico del Fondo della protezione civile che verra' appositamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 luglio 2006 Il Presidente: Prodi