LA COMMISSIONE nella seduta del 19 luglio 2006; Considerato 1. che l'attivita' di vigilanza privata e' un servizio pubblico essenziale, ai sensi e per gli effetti della legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui e' funzionale e/o strumentale ai diritti costituzionalmente tutelati alla vita, alla salute, alla liberta' e sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico artistico; 2) che, per le astensioni collettive del personale addetto alle attivita' di vigilanza svolte dalle guardie particolari, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali interessate non hanno ancora sottoposto alla Commissione un accordo per la valutazione di idoneita'; 3) che anche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83 del 2000, che ha modificato e integrato la legge n. 146/1990, si e' resa necessaria l'introduzione di una disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero, che devono essere adeguate a quanto disposto dalla legge; 4) che con nota del 29 aprile 2005 la Commissione ha invitato le parti ad un'audizione al fine di verificare la sussistenza di concrete possibilita' di pervenire alla predisposizione di un accordo di settore; 5) che, nel corso dell'audizione tenuta il 10 maggio 2005, alla quale hanno partecipato esclusivamente i rappresentanti delle associazioni datoriali, la Commissione ha ribadito la necessita' di predisporre una disciplina adeguata a quanto disposto dalla legge n. 146/1990 e successive modifiche; 6) che, successivamente, la Commissione non ha ricevuto notizie circa la disponibilita' delle parti al raggiungimento di un accordo; 7) che il decreto-legge 27 luglio 2005 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, ha ampliato i servizi di vigilanza in particolare con riferimento ad attivita' in precedenza svolte da appartenenti alle forze di polizia; 8) che, nella seduta del 26 aprile 2006, la Commissione ha adottato una «Proposta di regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per il settore della vigilanza, sicurezza e ordine pubblico, il testo della quale, come prevede la normativa vigente, e' stato inviato, sia alle associazioni degli utenti per l'acquisizione del relativo parere, sia alle parti sociali affinche' formulassero le proprie osservazioni; 9) che, in data 3 e 9 maggio 2006, sono pervenuti i pareri favorevoli delle associazioni degli utenti UNC e ADOC; 10) che la Commissione, prima di procedere all'adozione definitiva della Regolamentazione provvisoria, ha convocato nuovamente le parti, in data 13 giugno 2006, in apposita audizione, alla quale hanno preso parte le associazioni datoriali e, in separata sede, l'OS FISASCAT CISL; 11) che, al fine di poter sentire anche delle altre OO.SS. non intervenute alla suddetta audizione, e, precisamente, la FILCAMS-CGIL e la UILTUCS, la Commissione ha ritenuto opportuno procedere ad una ulteriore convocazione per il 7 luglio 2006, data nella quale, tuttavia, ha dovuto constatare l'assenza delle organizzazioni sindacali suindicate; Formula ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/1990 e ss. mod. la seguente regolamentazione provvisoria: Art. 1. Campo di applicazione La presente disciplina si applica alle attivita' di vigilanza svolte dalle guardie particolari previste negli articoli 133 e ss. del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e ulteriormente regolate dal decreto-legge 27 luglio 2005 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della liberta' e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico artistico e, comunque, ove fornite a soggetti erogatori di servizi pubblici essenziali salvo espressa previsione nella relativa disciplina.