LA COMMISSIONE

  nella seduta del 19 luglio 2006;
                             Considerato
  1.  che  l'attivita'  di  vigilanza privata e' un servizio pubblico
essenziale,  ai  sensi  e  per  gli effetti della legge n. 146/1990 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nella  parte  in cui e'
funzionale  e/o  strumentale  ai  diritti costituzionalmente tutelati
alla  vita,  alla  salute,  alla  liberta' e sicurezza della persona,
dell'ambiente e del patrimonio storico artistico;
  2) che,  per  le  astensioni  collettive del personale addetto alle
attivita'   di   vigilanza   svolte  dalle  guardie  particolari,  le
associazioni  datoriali e le organizzazioni sindacali interessate non
hanno   ancora   sottoposto   alla  Commissione  un  accordo  per  la
valutazione di idoneita';
  3) che anche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83 del
2000,  che ha modificato e integrato la legge n. 146/1990, si e' resa
necessaria   l'introduzione   di  una  disciplina  delle  prestazioni
indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero,
che devono essere adeguate a quanto disposto dalla legge;
  4) che  con  nota  del 29 aprile 2005 la Commissione ha invitato le
parti  ad  un'audizione  al  fine  di  verificare  la  sussistenza di
concrete possibilita' di pervenire alla predisposizione di un accordo
di settore;
  5) che,  nel  corso  dell'audizione  tenuta il 10 maggio 2005, alla
quale   hanno   partecipato  esclusivamente  i  rappresentanti  delle
associazioni  datoriali,  la Commissione ha ribadito la necessita' di
predisporre  una disciplina adeguata a quanto disposto dalla legge n.
146/1990 e successive modifiche;
  6) che,  successivamente,  la  Commissione  non ha ricevuto notizie
circa la disponibilita' delle parti al raggiungimento di un accordo;
  7) che  il  decreto-legge  27 luglio  2005  n. 144, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  31 luglio  2005,  n. 155, ha ampliato i
servizi  di  vigilanza in particolare con riferimento ad attivita' in
precedenza svolte da appartenenti alle forze di polizia;
  8) che, nella seduta del 26 aprile 2006, la Commissione ha adottato
una  «Proposta  di  regolamentazione  provvisoria  delle  prestazioni
indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge
n.  146/1990,  come modificata dalla legge n. 83/2000, per il settore
della  vigilanza,  sicurezza e ordine pubblico, il testo della quale,
come  prevede  la  normativa  vigente,  e'  stato  inviato,  sia alle
associazioni degli utenti per l'acquisizione del relativo parere, sia
alle parti sociali affinche' formulassero le proprie osservazioni;
  9) che,  in  data  3  e  9 maggio  2006,  sono  pervenuti  i pareri
favorevoli delle associazioni degli utenti UNC e ADOC;
  10) che  la Commissione, prima di procedere all'adozione definitiva
della Regolamentazione provvisoria, ha convocato nuovamente le parti,
in data 13 giugno 2006, in apposita audizione, alla quale hanno preso
parte  le  associazioni  datoriali e, in separata sede, l'OS FISASCAT
CISL;
  11) che,  al  fine  di  poter  sentire anche delle altre OO.SS. non
intervenute alla suddetta audizione, e, precisamente, la FILCAMS-CGIL
e  la  UILTUCS, la Commissione ha ritenuto opportuno procedere ad una
ulteriore  convocazione  per  il  7 luglio  2006,  data  nella quale,
tuttavia,   ha   dovuto  constatare  l'assenza  delle  organizzazioni
sindacali suindicate;
                               Formula
ai  sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/1990 e
ss. mod. la seguente regolamentazione provvisoria:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  La  presente  disciplina  si  applica  alle  attivita' di vigilanza
svolte  dalle  guardie  particolari previste negli articoli 133 e ss.
del  regio  decreto  18 giugno 1931, n. 773, e ulteriormente regolate
dal   decreto-legge   27 luglio   2005   n.   144,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  31 luglio  2005,  n.  155,  per  quanto
concerne  la  tutela della vita, della salute, della liberta' e della
sicurezza  della  persona,  dell'ambiente  e  del  patrimonio storico
artistico  e,  comunque,  ove fornite a soggetti erogatori di servizi
pubblici   essenziali   salvo   espressa  previsione  nella  relativa
disciplina.