Art. 8.
                     Prestazioni indispensabili
  Nel   corso  dello  sciopero  devono  essere  assicurate  tutte  le
prestazioni  necessarie  ad  evitare  un pericolo di danno grave alla
sicurezza  e  alla  salute  delle  persone e agli altri beni indicati
nell'art.   1.   Tali  prestazioni  sono  definite  mediante  accordi
aziendali  e,  nelle  more  di  questi,  con regolamenti di servizio,
tenuto  conto di quanto previsto nella seconda parte della lettera a)
dell'art.  13  della legge n. 146 del 1990 e ss. mod. Gli accordi e i
regolamenti suddetti sono comunicati alla Commissione di garanzia.
  Nei.   casi   in  cui  l'attivita'  di  vigilanza  sia  fornita  ad
amministrazioni  o  aziende  erogatrici  di  servizi essenziali, tali
soggetti,  unitamente  alle  imprese  di  vigilanza, stipulano con le
organizzazioni sindacali del personale di vigilanza accordi congiunti
per  la  definizione di prestazioni indispensabili di tale personale.
Nelle  more  della  stipulazione di detti accordi le prestazioni sono
definite  con  regolamento  delle suddette amministrazioni e aziende,
tenuto  conto di quanto previsto nella seconda parte della lettera a)
dell'art.  13  della legge n. 146 del 1990 e ss. mod. Gli accordi e i
regolamenti suddetti sono comunicati alla Commissione di garanzia.