Verbale di accordo Premesso Che in data 12 giugno1990 e' stata approvata la legge n. 146 sulla regolamentazione del diritto di sciopero; che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 146/90, i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari costituiscono servizio pubblico essenziale volto a garantire il diritto delle persone costituzionalmente tutelato alla liberta' di circolazione; che in data 11 aprile 2000 e' stata approvata la legge n. 83 di modifica ed integrazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio dei diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati; che l'entrata in vigore della legge n. 83/2000 ha portato alla necessita' di pervenire ad un accordo in sostituzione del precedente datato 7 febbraio 1991 valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia nella seduta del 14 marzo 1991, come modificato dall'accordo del 23 marzo 1999 valutato parzialmente idoneo dalla Commissione con delibera n. 99/287 del 29 aprile 1999; che in data 31 gennaio 2002 la Commissione di Garanzia ha adottato la delibera n. 02/13 di provvisoria regolamentazione delle prestazioni indispensabili secondo la facolta' surrogatoria attribuitale dall'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, in caso di mancato accordo tra le parti; che tra la ditta ARFEA - Aziende Riunite Filovie e Autolinee S.p.A. e l'Organizzazione sindacale SILT-CISAL e' stato stipulato un accordo ritenuto idoneo dalla Commissione di Garanzia nella seduta del 23 giugno 1992; che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 16 della delibera n. 02/13 le aziende devono attivarsi al fine di avviare un confronto con le OO.SS. locali onde emanare i regolamenti di servizio; tra l'azienda ARFEA - Aziende Riunite Filovie e Autolinee S.p.a. avente sede legale in Alessandria, viale Milite Ignoto n. 26/28 ed il sindacato autonomo S.I.L.T. - Pavia si conviene quanto segue: 1. Le fasce orarie, in applicazione di quanto previsto dall'art. 11, lettera B) e C) e dall'art. 15 della delibera n. 02/13 della Commissione di Garanzia, durante le quali dovra' essere garantito il servizio completo secondo l'ordinario programma di esercizio, in caso di sciopero, sono: 5 - 8,30; 12 - 14,30 (per un totale di 6 ore) di ogni giorno di servizio compreso i giorni festivi. 2. Al termine dello sciopero, e all'interno delle fasce, saranno rispettati gli orari delle corse. 3. Il servizio va effettuato garantendo la sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi. 4. Verranno assicurati percorsi secondo l'ordinario programma di esercizio, delle corse il cui orario e' in tutto o in parte, incluso nelle fasce orarie definite al punto 1). 5. Al fine di garantire l'effettuazione del ser-vizio, cosi' come precedentemente specificato, l'azienda adottera' i normali turni, garantendo, d'intesa con la commissione tecnica, l'eventuale riconoscimento di tempi di trasferimento per la ripresa delle corse interessanti le fasce orarie concordale. 6. Al fine di garantire la completa funzionalita' del servizio nelle fasce orarie definite al punto 1), la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero e per garantire la sicurezza degli utenti dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi, deve essere assicurata - in ogni caso - la presenza in servizio del seguente personale: a) personale di movimento: un responsabile del movimento del gruppo di Alessandria; b) altro personale: uffici: un addetto alle informazioni al pubblico officina: un responsabile, due operai. 7. Le parti non hanno previsto ne' forme alternative di sciopero o di agitazione sindacale ne' aziende che possano garantire un servizio alternativo. Copia del presente verbale di accordo e' inviato alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.