(all. 1 - art. 1)
                         Verbale di accordo

                              Premesso

    Che  in  data  12  giugno1990  e' stata approvata la legge n. 146
sulla regolamentazione del diritto di sciopero;
    che  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 2, lettera b) della legge n.
146/90, i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari
costituiscono  servizio  pubblico  essenziale  volto  a  garantire il
diritto  delle  persone  costituzionalmente tutelato alla liberta' di
circolazione;
    che  in  data 11 aprile 2000 e' stata approvata la legge n. 83 di
modifica  ed  integrazione  della  legge  12 giugno  1990, n. 146, in
materia  di  esercizio  dei  diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali    e   di   salvaguardia   dei   diritti   della   persona
costituzionalmente tutelati;
    che  l'entrata  in  vigore della legge n. 83/2000 ha portato alla
necessita'  di pervenire ad un accordo in sostituzione del precedente
datato  7 febbraio 1991 valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia
nella  seduta  del  14 marzo  1991,  come modificato dall'accordo del
23 marzo  1999  valutato  parzialmente  idoneo  dalla Commissione con
delibera n. 99/287 del 29 aprile 1999;
    che  in  data  31 gennaio  2002  la  Commissione  di  Garanzia ha
adottato  la  delibera n. 02/13 di provvisoria regolamentazione delle
prestazioni   indispensabili   secondo   la   facolta'   surrogatoria
attribuitale   dall'art.  13,  comma 1,  lettera a)  della  legge  n.
146/1990  come  modificata dalla legge n. 83/2000, in caso di mancato
accordo tra le parti;
    che  tra  la  ditta  ARFEA  - Aziende Riunite Filovie e Autolinee
S.p.A.  e l'Organizzazione sindacale SILT-CISAL e' stato stipulato un
accordo  ritenuto  idoneo  dalla Commissione di Garanzia nella seduta
del 23 giugno 1992;
    che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 16 della delibera
n.  02/13 le aziende devono attivarsi al fine di avviare un confronto
con le OO.SS. locali onde emanare i regolamenti di servizio;
                                 tra
    l'azienda  ARFEA  -  Aziende  Riunite  Filovie e Autolinee S.p.a.
avente sede legale in Alessandria, viale Milite Ignoto n. 26/28 ed il
sindacato autonomo S.I.L.T. - Pavia si conviene quanto segue:
      1. Le   fasce   orarie,  in  applicazione  di  quanto  previsto
dall'art.  11, lettera B) e C) e dall'art. 15 della delibera n. 02/13
della  Commissione  di  Garanzia,  durante  le  quali  dovra'  essere
garantito  il  servizio  completo  secondo  l'ordinario  programma di
esercizio, in caso di sciopero, sono:
        5  - 8,30; 12 - 14,30 (per un totale di 6 ore) di ogni giorno
di servizio compreso i giorni festivi.
    2.  Al termine dello sciopero, e all'interno delle fasce, saranno
rispettati gli orari delle corse.
    3.  Il  servizio  va  effettuato  garantendo  la  sicurezza degli
utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi.
    4.  Verranno assicurati percorsi secondo l'ordinario programma di
esercizio,  delle corse il cui orario e' in tutto o in parte, incluso
nelle fasce orarie definite al punto 1).
    5. Al fine di garantire l'effettuazione del ser-vizio, cosi' come
precedentemente  specificato,  l'azienda  adottera'  i normali turni,
garantendo,   d'intesa   con   la  commissione  tecnica,  l'eventuale
riconoscimento  di  tempi di trasferimento per la ripresa delle corse
interessanti le fasce orarie concordale.
    6.  Al  fine  di garantire la completa funzionalita' del servizio
nelle  fasce orarie definite al punto 1), la pronta riattivazione del
servizio al termine dello sciopero e per garantire la sicurezza degli
utenti  dei  lavoratori,  degli  impianti  e  dei  mezzi, deve essere
assicurata  -  in  ogni  caso  - la presenza in servizio del seguente
personale:
      a) personale di movimento:
        un responsabile del movimento del gruppo di Alessandria;
      b) altro personale:
        uffici: un addetto alle informazioni al pubblico
        officina: un responsabile, due operai.
    7.  Le parti non hanno previsto ne' forme alternative di sciopero
o  di  agitazione  sindacale  ne'  aziende  che  possano garantire un
servizio alternativo.
    Copia del presente verbale di accordo e' inviato alla Commissione
di  garanzia  per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali.