LA COMMISSIONE

  Nella seduta del 19 luglio 2006
                               Premesso:
    che  l'azienda Ferrovie del Gargano di Foggia svolge attivita' di
trasporto pubblico locale;
    che,  in data 26 novembre 2004, l'azienda Ferrovie del Gargano di
Foggia  e  le  Segreterie  provinciali delle organizzazioni sindacali
Filt-Cgil,  Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal, Confail, Ugl-Trasporti e
Cildi di Foggia hanno concluso un accordo aziendale sulle prestazioni
indispensabili  da  garantire  in  caso  di  sciopero  del  personale
dipendente  dall'azienda,  giusta  quanto  previsto  dalla  legge  n.
146/1990   come   modificata   dalla   legge   n.   83/2000  e  dalla
regolamentazione   provvisoria   delle   prestazioni   indispensabili
adottata  dalla  Commissione  di  garanzia  con delibera n. 02/13 del
31 gennaio  2002  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo
2002, n. 70;
    che,  in  data  24 dicembre  2004 tale accordo e' stato trasmesso
alle  associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione
del  relativo  parere,  ai  sensi  dell'art. 13, comma 1, lettera a),
della  legge  12 giugno  1990,  n.  146,  come modificata dalla legge
11 aprile 2000, n. 83;
    che,  in  data  5 gennaio  2005, il Comitato centrale dell'Unione
nazionale  consumatori  ha  comunicato  di  non avere osservazioni da
formulare sul contenuto del predetto accordo;
                             Considerato:
    che  lo  sciopero  nel  settore  del trasporto pubblico locale e'
attualmente  disciplinato  dalla  legge  12 giugno 1990, n. 146, come
modificata  dalla  legge  11 aprile  2000,  n.  83,  nonche'  da  una
regolamentazione   provvisoria   delle   prestazioni   indispensabili
adottata  dalla  Commissione  di  garanzia  con delibera n. 02/13 del
31 gennaio  2002  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo
2002, n. 70;
    che  la  predetta  regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi
collettivi  aziendali  o  territoriali,  per la definizione di alcuni
suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:
    a) dettagliata  descrizione  del  tipo  e  dell'area territoriale
nella  quale  si  effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10,
lettera A);
    b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere
garantito il servizio completo (art. 11, lettera B);
    c) individuazione  delle  seguenti modalita' operative necessarie
al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):
      i  servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina
dell'esercizio  del  diritto  di  sciopero  (noleggio, sosta, servizi
amministrativi ...);
      procedure  da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa
del servizio;
      procedure  da  adottare per garantire il servizio durante tutta
la durata delle fasce;
      criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga
percorrenza;
      garanzia  dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza
e  la  protezione  degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei
mezzi;
      eventuali  procedure  da  adottare  per  forme  alternative  di
agitazioni sindacali;
      in  caso  di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari
al  trasporto  di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di
prima  necessita',  di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per
la continuita' delle attivita' produttive;
      individuazione  delle  aziende  che  per  tipo,  orari e tratte
programmate  possano  garantire  un  servizio  alternativo  a  quello
erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
      individuazione  dei  servizi  da  garantire  in occasione dello
sciopero di cui all'art. 15;
    che   l'art.  10,  lettera  A),  stabilisce  anche  che  «in  via
sperimentale  l'area  del  bacino  di  utenza  coincidera' con l'area
territoriale   di   operativita'   dell'azienda   interessata   dallo
sciopero»;
                               Rilevato:
    che  le  fasce  orarie  coincidenti  con  i  periodi  di  massima
richiesta  dell'utenza  o con le esigenze di particolari categorie di
utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale, e durante le
quali   deve   essere  garantito  il  servizio  completo  sono  cosi'
individuate:  per  tutti  i  servizi dalle ore 5.30 alle 8.30 e dalle
12.30  alle  15.30;  per il servizio operai (Melfi e Sofim) dalle ore
4,00  alle  ore  8,00  e  dalle  ore  12,30 alle ore 14,30 (tranne in
ipotesi  di  scioperi  della  durata  di  24  ore  per  i quali viene
confermata  l'individuazione  delle  fasce dalle ore 5.30 alle 8.30 e
dalle 12.30 alle 15.30);
    che  la diversificazione della collocazione oraria delle fasce di
garanzia  risponde  alle  esigenze della particolare fascia di utenza
rappresentata  dagli operai in servizio a Melfi e presso la Sofim, in
modo tale da garantire il servizio di trasporto di detta categoria di
lavoratori  in  coincidenza con l'entrata e l'uscita di costoro dalle
fabbriche;
    che  le  parti  hanno  espressamente  specificato che «i tempi di
preparazione  e  di  riconsegna dei mezzi non devono compromettere la
completa  funzionalita'  del  servizio  nelle  fasce  e la sua pronta
riattivazione al termine dello sciopero»;
    che  le  parti hanno previsto, altresi', che durante l'astensione
dal  lavoro sia garantita l'operativita' di un presidio attivo presso
l'Officina  - composto da un responsabile, un addetto al rifornimento
e  da una squadra di soccorso di due unita' - e di un presidio attivo
presso il servizio di guardiania;
    che,  pur  se  il  predetto accordo nulla stabilisce con riguardo
alle  altre  modalita' operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16
della  regolamentazione  provvisoria, devono essere concordate tra le
parti,   nulla   osta  alla  valutazione  di  idoneita'  dell'accordo
medesimo,  da  considerarsi  come  attuazione  almeno  parziale delle
previsioni  di  cui alla regolamentazione provvisoria, fermo restando
l'auspicio  al  raggiungimento  di  nuovo accordo integrante tutte le
previsioni della regolamentazione medesima;
  Valuta  idoneo,  ai  sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della
legge  12 giugno  1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile
2000, n. 83, l'accordo aziendale in materia di sciopero del personale
dipendente  dalle  Ferrovie  del  Gargano  di  Foggia e le Segreterie
provinciali   delle  organizzazioni  sindacali  Filt-Cgil,  Fit-Cisl,
Uilt-Uil,  Faisa-Cisal,  Confail,  Ugl-Trasporti e Cildi di Foggia in
data 26 novembre 2004;
  Precisa  che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art.
2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame,
restano  in  vigore  le regole di cui alla citata legge n. 146/1990 e
successive  modificazioni,  nonche'  alla menzionata regolamentazione
provvisoria del settore;
                               Dispone
la comunicazione della presente delibera alla Ferrovie del Gargano di
Foggia,  alle  Segreterie  provinciali delle organizzazioni sindacali
Filt-Cgil,  Fit-Cisl,  Uilt-Uil, Faisa-Cisal, Confail, Ugl-Trasporti,
Cildi  e  Rdb-Cub  di  Foggia, al prefetto di Foggia, al Ministro dei
trasporti,  ai  Presidenti  delle Camere, al Presidente del Consiglio
dei   Ministri,   nonche'   l'inserimento  sul  sito  Internet  della
Commissione;
                            Dispone inoltre
la  pubblicazione  della  presente  delibera nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 19 luglio 2006

                                               Il presidente: Martone