Art. 12. 1. I benefici di cui all'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, si applicano ai seguenti comuni: Brognaturo, Capistrano, Filogaso, Gerocarne, Sant'Onofrio, Simbario, Serra S. Bruno, Soriano, Sorianello, Stefanaconi, Spadola, S. Nicola da Crissa, Pizzoni, Vallelonga, Vazzano e Vibo Valentia. 2. Ai datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei comuni di cui al comma 1 e' concessa per il periodo contributivo dal 3 luglio 2006 al 31 dicembre 2006 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti. 3. La riscossione dei contributi e premi non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 2 avverra' mediante 24 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2007. 4. I versamenti, non eseguiti per effetto del differimento del termine di scadenza della sospensione di cui all'art. 9 dell'ordinanza di protezione civile n. 3531 del 2006, i cui termini scadono nel periodo dal 3 luglio 2006 al 31 dicembre 2006, sono effettuati in unica soluzione entro il 31 gennaio 2007, ovvero, senza aggravio di sanzioni ed interessi, a decorrere dallo stesso mese, al massimo, in dodici rate mensili. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti sono effettuati entro la medesima data del 31 gennaio 2007. 5. Al comma 3 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006 le parole «non superiore al 30%» sono soppresse e cosi' sostituite: «non superiore al 60%». 6. All'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3531 del 7 luglio 2006 e' aggiunto il seguente comma: «4. Il Commissario delegato puo' corrispondere una anticipazione del contributo di cui al precedente comma 3, fino al limite massimo di euro mille per ogni unita' abitativa, sulla base di apposita autocertificazione attestante l'entita' del danni subiti ai beni mobili. Detto contributo sara' detratto in fase di liquidazione della somma eventualmente spettante ai sensi dell'art. 4, comma 3.». 7. Il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, sulla base del censimento dei danni effettuati dai competenti uffici e della valutazione economica presuntiva della loro entita', predispone, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un piano di interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica, con la quantificazione finanziaria occorrente per la realizzazione degli interventi. Per la predisposizione del piano il Commissario delegato puo' avvalersi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3531/2006. 8. In favore del personale del Settore protezione civile della regione Calabria, nel limite massimo di 30 unita', impegnato in attivita' connesse con l'emergenza di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3531/2006, e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestate nel limite di 50 ore mensili pro-capite. 9. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie poste nella disponibilita' del Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3531 del 2006. 10. All'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, le parole «da trasferire al Commissario delegato» sono soppresse.