Art. 12.
  1.  I  benefici di cui all'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3531 del 7 luglio 2006, si applicano ai
seguenti   comuni:   Brognaturo,   Capistrano,  Filogaso,  Gerocarne,
Sant'Onofrio,   Simbario,   Serra   S.  Bruno,  Soriano,  Sorianello,
Stefanaconi,  Spadola,  S.  Nicola  da  Crissa,  Pizzoni, Vallelonga,
Vazzano e Vibo Valentia.
  2.  Ai datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei
comuni  di cui al comma 1 e' concessa per il periodo contributivo dal
3 luglio  2006  al 31 dicembre 2006 la sospensione del versamento dei
contributi  previdenziali  ed assistenziali e dei premi, ivi compresa
la quota a carico dei lavoratori dipendenti.
  3.  La  riscossione  dei  contributi  e  premi  non corrisposti per
effetto della sospensione di cui al comma 2 avverra' mediante 24 rate
mensili a decorrere dal mese di gennaio 2007.
  4.  I  versamenti,  non  eseguiti  per effetto del differimento del
termine   di   scadenza   della   sospensione   di   cui  all'art.  9
dell'ordinanza  di  protezione civile n. 3531 del 2006, i cui termini
scadono  nel  periodo  dal  3 luglio  2006  al 31 dicembre 2006, sono
effettuati in unica soluzione entro il 31 gennaio 2007, ovvero, senza
aggravio  di sanzioni ed interessi, a decorrere dallo stesso mese, al
massimo,  in  dodici  rate mensili. Gli adempimenti tributari diversi
dai  versamenti sono effettuati entro la medesima data del 31 gennaio
2007.
  5.  Al  comma 3  dell'art.  4  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3531  del  7 luglio 2006 le parole «non
superiore  al  30%» sono soppresse e cosi' sostituite: «non superiore
al 60%».
  6.  All'art.  4  dell'ordinanza  di  protezione  civile n. 3531 del
7 luglio  2006  e'  aggiunto  il  seguente  comma: «4. Il Commissario
delegato  puo'  corrispondere una anticipazione del contributo di cui
al  precedente comma 3, fino al limite massimo di euro mille per ogni
unita'   abitativa,   sulla   base   di  apposita  autocertificazione
attestante   l'entita'   del  danni  subiti  ai  beni  mobili.  Detto
contributo  sara'  detratto  in  fase  di  liquidazione  della  somma
eventualmente spettante ai sensi dell'art. 4, comma 3.».
  7.  Il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3531  del 7 luglio 2006, sulla base del
censimento  dei  danni  effettuati  dai  competenti  uffici  e  della
valutazione  economica  presuntiva  della  loro  entita', predispone,
entro  sessanta  giorni  dalla  data  di pubblicazione della presente
ordinanza  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana, un
piano   di  interventi  infrastrutturali  di  emergenza  e  di  prima
sistemazione   idrogeologica,   con  la  quantificazione  finanziaria
occorrente   per   la   realizzazione   degli   interventi.   Per  la
predisposizione  del piano il Commissario delegato puo' avvalersi dei
soggetti  attuatori  di  cui  all'art. 1 dell'ordinanza di protezione
civile n. 3531/2006.
  8.  In  favore  del  personale  del Settore protezione civile della
regione  Calabria,  nel  limite  massimo  di  30 unita', impegnato in
attivita' connesse con l'emergenza di cui all'ordinanza di protezione
civile  n.  3531/2006,  e'  autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la
corresponsione  di  compensi  per prestazioni di lavoro straordinario
effettivamente prestate nel limite di 50 ore mensili pro-capite.
  9.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico
delle  risorse finanziarie poste nella disponibilita' del Commissario
delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3531 del 2006.
  10.   All'art.   1,  comma 4,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3531  del  7 luglio 2006, le parole «da
trasferire al Commissario delegato» sono soppresse.