Art. 2.
              Modalita' di presentazione delle istanze
  1.  I  genitori  adottivi,  di cui all'art. 1 del presente decreto,
presentano  entro  il 31 luglio degli anni 2006, 2007 e 2008, a mezzo
raccomandata a/r, istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute
per adozione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Commissione per le adozioni internazionali, Largo Chigi n. 19 - 00187
Roma - utilizzando il Modello A allegato al presente decreto.
  2.  L'istanza  di  rimborso  deve  essere  corredata  dei  seguenti
documenti:
    a) copia   dell'autorizzazione   all'ingresso  e  alla  residenza
permanente  in Italia del minore, rilasciata dalla Commissione per le
adozioni internazionali;
    b) copia  della certificazione rilasciata, ai sensi dell'art. 10,
comma 1,  lettera  l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre  1986,  n.  917,  dall'ente  autorizzato che ha curato la
procedura  di  adozione,  attestante  le spese sostenute dai genitori
adottivi;
    c) copia  completa  della dichiarazione dei redditi (Mod. UNICO o
Mod.  730)  relativa/e  all'anno  antecedente quello di presentazione
della  domanda  di  rimborso da cui si possa evincere l'ammontare del
reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state
portate  in  deduzione  in  piu'  anni finanziari, occorre presentare
copia completa delle dichiarazioni dei redditi riferiti a tali anni;
    d) nel  caso  in  cui  l'istante  presenti  la  dichiarazione dei
redditi  in  via  telematica,  un'autocertificazione,  resa  ai sensi
dell'art.  46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445,  attestante  la  correttezza  e  veridicita' dei dati
riportati;
    e) nel   caso   in   cui   l'istante   non  abbia  presentato  la
dichiarazione   dei   redditi  in  quanto  rientrante  in  una  delle
fattispecie  di  esonero,  previste dall'art. 1, comma 4, del decreto
del   Presidente   della   Repubblica   29 settembre  1973,  n.  600,
un'autocertificazione,  resa  ai  sensi  dell'art. 46 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n. 445, attestante
l'ammontare  complessivo del reddito conseguito nell'anno antecedente
a  quello  di  presentazione  della  domanda  di  rimborso (Modello B
allegato);
    f) nel   caso   in   cui  l'adozione  sia  stata  conclusa  senza
l'assistenza  di  un ente autorizzato, un'autocertificazione, resa ai
sensi  dell'art.  46  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
28 dicembre  2000,  n.  445 (corredata dalla documentazione contabile
giustificativa),  attestante  che  le spese per le quali si chiede il
rimborso  sono  state  sostenute  e  sono  riferibili  alla procedura
adottiva   indicata  nell'autorizzazione  all'ingresso  di  cui  alla
lettera a);
    g) nel  caso in cui l'istante abbia usufruito di un contributo da
parte   di  organi  regionali  o  provinciali,  copia  del  documento
attestante l'ammontare del contributo ricevuto.
  3.  In  caso  di  adozione  pronunciata all'estero, riconosciuta in
Italia  ai  sensi dell'art. 36, comma 4 della legge 31 dicembre 1998,
n.  476,  all'istanza  di  rimborso  deve  essere  allegata copia del
provvedimento  emesso dal tri-bunale per i minorenni territorialmente
competente,  nonche'  copia  completa della dichiarazione dei redditi
(Mod.  UNICO  o  Mod.  730)  relativa  all'anno antecedente quello di
presentazione  della  domanda  di  rimborso, da cui si possa evincere
l'ammontare  del  reddito  complessivo.  Nel caso in cui le spese per
adozione  sono  state  portate  in deduzione in piu' anni finanziari,
occorre presentare copia completa delle dichiarazione dei riguardanti
tali anni.
  4.  Le istanze presentate oltre il termine di cui al comma 1 oppure
incomplete sono inammissibili.