Art. 2. Modalita' di presentazione delle istanze 1. I genitori adottivi, di cui all'art. 1 del presente decreto, presentano entro il 31 luglio degli anni 2006, 2007 e 2008, a mezzo raccomandata a/r, istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le adozioni internazionali, Largo Chigi n. 19 - 00187 Roma - utilizzando il Modello A allegato al presente decreto. 2. L'istanza di rimborso deve essere corredata dei seguenti documenti: a) copia dell'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente in Italia del minore, rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali; b) copia della certificazione rilasciata, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante le spese sostenute dai genitori adottivi; c) copia completa della dichiarazione dei redditi (Mod. UNICO o Mod. 730) relativa/e all'anno antecedente quello di presentazione della domanda di rimborso da cui si possa evincere l'ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate in deduzione in piu' anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazioni dei redditi riferiti a tali anni; d) nel caso in cui l'istante presenti la dichiarazione dei redditi in via telematica, un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la correttezza e veridicita' dei dati riportati; e) nel caso in cui l'istante non abbia presentato la dichiarazione dei redditi in quanto rientrante in una delle fattispecie di esonero, previste dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'ammontare complessivo del reddito conseguito nell'anno antecedente a quello di presentazione della domanda di rimborso (Modello B allegato); f) nel caso in cui l'adozione sia stata conclusa senza l'assistenza di un ente autorizzato, un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (corredata dalla documentazione contabile giustificativa), attestante che le spese per le quali si chiede il rimborso sono state sostenute e sono riferibili alla procedura adottiva indicata nell'autorizzazione all'ingresso di cui alla lettera a); g) nel caso in cui l'istante abbia usufruito di un contributo da parte di organi regionali o provinciali, copia del documento attestante l'ammontare del contributo ricevuto. 3. In caso di adozione pronunciata all'estero, riconosciuta in Italia ai sensi dell'art. 36, comma 4 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, all'istanza di rimborso deve essere allegata copia del provvedimento emesso dal tri-bunale per i minorenni territorialmente competente, nonche' copia completa della dichiarazione dei redditi (Mod. UNICO o Mod. 730) relativa all'anno antecedente quello di presentazione della domanda di rimborso, da cui si possa evincere l'ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate in deduzione in piu' anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazione dei riguardanti tali anni. 4. Le istanze presentate oltre il termine di cui al comma 1 oppure incomplete sono inammissibili.