Art. 3. Ammontare e natura dei rimborsi 1. L'ammontare delle spese rimborsabili, con esclusione del 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi, portate in deduzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' pari a: a) il 50% (fino ad un limite massimo di Euro 6.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino a Euro 35.000,00; b) il 30% (fino ad un limite massimo di Euro 4.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo compreso tra Euro 35.000,00 e Euro 70.000,00. 2. Il rimborso viene erogato a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa verifica della congruita' delle disponibilita' del Fondo medesimo e nel caso in cui l'ammontare dei rimborsi, sulla base delle domande accolte in funzione del procedimento di cui all'art. 2, superi le disponibilita' del Fondo, si procedera' alla rideterminazione dei rimborsi che dovra' essere effettuata in misura proporzionale alla percentuale in eccesso rispetto alle predette disponibilita'. 3. L'importo del rimborso ricevuto non e' soggetto ad imposizione fiscale. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 aprile 2006 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta fo; Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro per le pari opportunita' Prestigiacomo Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2006 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 160