Art. 3.
                   Ammontare e natura dei rimborsi
  1.  L'ammontare  delle  spese  rimborsabili, con esclusione del 50%
delle  spese sostenute dai genitori adottivi, portate in deduzione ai
sensi   dell'art.   10,  comma 1,  lettera  l-bis)  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' pari a:
    a) il  50%  (fino  ad  un  limite massimo di Euro 6.000,00) per i
genitori  adottivi  che  abbiano  un  reddito complessivo fino a Euro
35.000,00;
    b) il  30%  (fino  ad  un  limite massimo di Euro 4.000,00) per i
genitori  adottivi  che  abbiano  un reddito complessivo compreso tra
Euro 35.000,00 e Euro 70.000,00.
  2.  Il rimborso viene erogato a carico del Fondo di cui all'art. 1,
comma 152,  della  legge  30 dicembre  2004,  n. 311, previa verifica
della  congruita'  delle disponibilita' del Fondo medesimo e nel caso
in  cui l'ammontare dei rimborsi, sulla base delle domande accolte in
funzione del procedimento di cui all'art. 2, superi le disponibilita'
del  Fondo,  si  procedera'  alla  rideterminazione  dei rimborsi che
dovra'  essere effettuata in misura proporzionale alla percentuale in
eccesso rispetto alle predette disponibilita'.
  3.  L'importo  del rimborso ricevuto non e' soggetto ad imposizione
fiscale.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 27 aprile 2006

             p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                Letta

                                 fo;
              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                              Tremonti

                Il Ministro per le pari opportunita'
                            Prestigiacomo

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 8, foglio n. 160