(all. 4 - art. 1)
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA D.P.C.M. DI FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI
               SOSTEGNO DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI

    Con  l'art.  1,  comma 152  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311
(«Disposizioni  per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato - legge finanziaria 2005») e' stato istituito, presso la
Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, il «Fondo di sostegno delle
adozioni  internazionali»,  di  entita' pari a Euro 10.000.000,00 per
l'anno  2005,  finalizzato  al  rimborso  delle  spese  sostenute dai
genitori  adottivi  per  l'espletamento  delle  procedure di adozione
disciplinate  dalle  disposizioni  contenute  nel Capo I, titolo III,
della  legge  4 maggio  1983,  n.  184,  comprensive  delle  adozioni
pronunciate all'estero ai sensi dell'art. 36, comma 4, della medesima
legge.
    Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri ha emanato, in data
28 giugno  2005,  un  apposito decreto con cui sono stati stabiliti i
beneficiari e le modalita' di funzionamento del suddetto Fondo.
    Con l'art. 1, comma 348, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
stata  prevista  l'autorizzazione  alla  spesa di Euro 10.000.000 per
ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 a favore di detto Fondo.
    Con il presente decreto, come previsto dalla norma di legge sopra
richiamata,   si   intendono   determinare  i  soggetti  beneficiari,
l'entita'  dei rimborsi e le modalita' di presentazione delle istanze
con riferimento agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008. Allo scopo di
determinare  i  soggetti  beneficiari  e  l'entita'  dei  rimborsi e'
necessario  assumere  alcuni  dati.  Appare  innanzi tutto necessario
individuare  subito i possibili beneficiari del provvedimento, che si
ritiene  debbano essere coloro che abbiano adottato uno o piu' minori
stranieri per i quali sia stato autorizzato, nel periodo compreso tra
il  1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007, l'ingresso e la residenza
permanente in Italia.
    Ai  fini  dell'individuazione  degli  importi  da  rimborsare, un
ulteriore  elemento  essenziale  e' la determinazione del costo medio
dell'adozione.  Tale  costo  si  compone  di una parte in larga parte
pre-determinata   (derivando   da  tabelle-Paese  concordate  fra  la
Commissione   adozioni  e  gli  enti  autorizzati)  e  da  una  parte
variabile,  relativa  alle  spese  di  viaggio  e soggiorno nel Paese
straniero  a  carico  delle  coppie. Entrambi tali componenti vengono
certificate  dall'ente,  al  termine  delle  procedura  di  adozione,
attraverso  il  rilascio  di  idonea  documentazione  che  viene  poi
conservata  dai coniugi al fine di godere della deducibilita' fiscale
del 50% dei costi sostenuti, gia' prevista dalle disposizioni vigenti
(art.  10,  comma 1,  lettera 1-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, Testo unico delle imposte dei
redditi).  Tenuto  conto  di tali componenti e della diversita' degli
ulteriori costi da affrontare a seconda delle aree geografiche in cui
viene  adottato il minore (meno alti nei Paesi dell'Est europeo, piu'
alti  nei  Paesi  extraeuropei),  si  ritiene  realistico  stimare in
Euro 12.000,00 il costo medio dell'adozione.
    Considerato  che  lo stanziamento a disposizione consente solo il
parziale  rimborso  delle spese sostenute, che la normativa in vigore
prevede  gia' una deducibilita' fiscale per tutti i contribuenti fino
al  50%  delle  spese  sostenute  per adozioni e onde evitare che una
ripartizione  «pro-quota»  uguale  ed  indistinta  si  riduca  in  un
«simbolico  rimborso»  concesso a tutti i soggetti, senza tener conto
delle  diversita'  di  reddito  fra  le  coppie, si ritiene opportuno
concentrare l'intervento sulle coppie con redditi medio-bassi.
    Tenuto conto:
      a) del   numero  e  dell'entita'  dei  rimborsi  effettivamente
erogati in sede di prima applicazione del decreto (adozioni 2004);
      b) delle  domande  di  adozione  internazionale  effettivamente
presentate  nell'anno 2005, e stimandone una progressione lineare per
gli anni a seguire;
      e) della  distribuzione per fasce di reddito delle famiglie che
hanno   presentato   domanda   di  idoneita'  all'adozione  presso  i
competenti  Tribunali  per i minorenni, come ricavabile dall'indagine
ISTAT 2005 ed Eurisko;
      d) delle risorse disponibili del Fondo;
si  ritiene  possibile  individuare  due  fasce di rimborso: la prima
riguarderebbe  le  coppie  adottanti con redditi fino a Euro 35.000 e
coprirebbe  il  50%  delle  spese  sostenute (con un tetto massimo di
Euro 6.000);  la seconda riguarderebbe le coppie con redditi compresi
tra  Euro 35.001  ed  Euro 70.000  e  coprirebbe  il  30% delle spese
sostenute (con un tetto massimo di Euro 4.000).
    Poiche'  si  tratta  comunque  di  operare  sulla  base  di stime
relative  alla distribuzione reddituale ed al numero dei richiedenti,
e'   stata   prevista   una   clausola  di  salvaguardia  che  riduce
proporzionalmente   l'entita'   del   rimborso   pro-capite   qualora
l'ammontare  dei  rimborsi  richiesti  e  dovuti  dovesse superare la
dotazione del fondo.