RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA D.P.C.M. DI FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI SOSTEGNO DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI Con l'art. 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005») e' stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo di sostegno delle adozioni internazionali», di entita' pari a Euro 10.000.000,00 per l'anno 2005, finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione disciplinate dalle disposizioni contenute nel Capo I, titolo III, della legge 4 maggio 1983, n. 184, comprensive delle adozioni pronunciate all'estero ai sensi dell'art. 36, comma 4, della medesima legge. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato, in data 28 giugno 2005, un apposito decreto con cui sono stati stabiliti i beneficiari e le modalita' di funzionamento del suddetto Fondo. Con l'art. 1, comma 348, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' stata prevista l'autorizzazione alla spesa di Euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 a favore di detto Fondo. Con il presente decreto, come previsto dalla norma di legge sopra richiamata, si intendono determinare i soggetti beneficiari, l'entita' dei rimborsi e le modalita' di presentazione delle istanze con riferimento agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008. Allo scopo di determinare i soggetti beneficiari e l'entita' dei rimborsi e' necessario assumere alcuni dati. Appare innanzi tutto necessario individuare subito i possibili beneficiari del provvedimento, che si ritiene debbano essere coloro che abbiano adottato uno o piu' minori stranieri per i quali sia stato autorizzato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007, l'ingresso e la residenza permanente in Italia. Ai fini dell'individuazione degli importi da rimborsare, un ulteriore elemento essenziale e' la determinazione del costo medio dell'adozione. Tale costo si compone di una parte in larga parte pre-determinata (derivando da tabelle-Paese concordate fra la Commissione adozioni e gli enti autorizzati) e da una parte variabile, relativa alle spese di viaggio e soggiorno nel Paese straniero a carico delle coppie. Entrambi tali componenti vengono certificate dall'ente, al termine delle procedura di adozione, attraverso il rilascio di idonea documentazione che viene poi conservata dai coniugi al fine di godere della deducibilita' fiscale del 50% dei costi sostenuti, gia' prevista dalle disposizioni vigenti (art. 10, comma 1, lettera 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte dei redditi). Tenuto conto di tali componenti e della diversita' degli ulteriori costi da affrontare a seconda delle aree geografiche in cui viene adottato il minore (meno alti nei Paesi dell'Est europeo, piu' alti nei Paesi extraeuropei), si ritiene realistico stimare in Euro 12.000,00 il costo medio dell'adozione. Considerato che lo stanziamento a disposizione consente solo il parziale rimborso delle spese sostenute, che la normativa in vigore prevede gia' una deducibilita' fiscale per tutti i contribuenti fino al 50% delle spese sostenute per adozioni e onde evitare che una ripartizione «pro-quota» uguale ed indistinta si riduca in un «simbolico rimborso» concesso a tutti i soggetti, senza tener conto delle diversita' di reddito fra le coppie, si ritiene opportuno concentrare l'intervento sulle coppie con redditi medio-bassi. Tenuto conto: a) del numero e dell'entita' dei rimborsi effettivamente erogati in sede di prima applicazione del decreto (adozioni 2004); b) delle domande di adozione internazionale effettivamente presentate nell'anno 2005, e stimandone una progressione lineare per gli anni a seguire; e) della distribuzione per fasce di reddito delle famiglie che hanno presentato domanda di idoneita' all'adozione presso i competenti Tribunali per i minorenni, come ricavabile dall'indagine ISTAT 2005 ed Eurisko; d) delle risorse disponibili del Fondo; si ritiene possibile individuare due fasce di rimborso: la prima riguarderebbe le coppie adottanti con redditi fino a Euro 35.000 e coprirebbe il 50% delle spese sostenute (con un tetto massimo di Euro 6.000); la seconda riguarderebbe le coppie con redditi compresi tra Euro 35.001 ed Euro 70.000 e coprirebbe il 30% delle spese sostenute (con un tetto massimo di Euro 4.000). Poiche' si tratta comunque di operare sulla base di stime relative alla distribuzione reddituale ed al numero dei richiedenti, e' stata prevista una clausola di salvaguardia che riduce proporzionalmente l'entita' del rimborso pro-capite qualora l'ammontare dei rimborsi richiesti e dovuti dovesse superare la dotazione del fondo.