(all. 1 - art. 1)
                                                              Annesso
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA  DEI  VINI  «VALDADIGE  TERRADEIFORTI»  O  «TERRADEIFORTI
                             VALDADIGE».
                               Art. 1.
                        Denominazioni e vini
    La  denominazione d'origine controllata «Valdadige Terradeiforti»
o  «Terradeiforti Valdadige» e' riservata ai vini che rispondono alle
condizioni  e  ai  requisiti  prescritti dal presente disciplinare di
produzione  per  le  seguenti  tipologie:  Enantio,  Enantio riserva,
Enantio  passito, Casetta, Casetta riserva, Pinot grigio, Chardonnay,
Passito.
                               Art. 2.
                         Base ampelografica
    I  vini  della  denominazione  di  origine controllata «Valdadige
Terradeiforti»  o  «Terradeiforti  Valdadige»  devono essere ottenuti
dalle  uve  prodotte  dai  vigneti  aventi, nell'ambito aziendale, la
seguente composizione ampelografica:
      Enantio  (anche riserva e passito): Enantio minimo 85%; possono
concorrere  le  uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, idonei
alla  coltivazione  nelle  province  di Verona e Trento, presenti nei
vigneti fino ad un massimo del 15%;
      Casetta (anche riserva): Casetta minimo 85%; possono concorrere
le  uve  provenienti  da  altri  vitigni  a  bacca  nera, idonei alla
coltivazione  nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti
fino ad un massimo del 15%;
      Pinot  grigio:  Pinot  grigio minimo 85%; possono concorrere le
uve  provenienti  da  altri  vitigni  a  bacca bianca, non aromatici,
idonei  alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti
nei vigneti fino ad un massimo del 15%;
      Chardonnay:  Chardonnay  minimo  85%; possono concorrere le uve
provenienti  da  altri  vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei
alla  coltivazione  nelle  province  di Verona e Trento, presenti nei
vigneti fino ad un massimo del 15%;
      Passito:  Chardonnay  minimo  60%;  possono  concorrere  le uve
provenienti  da altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione
nelle  province  di  Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un
massimo del 40%.
                               Art. 3.
                    Zona di produzione delle uve
    Le  uve  destinate  alla  produzione  dei vini a denominazione di
origine   controllata   «Valdadige  Terradeiforti»  o  «Terradeiforti
Valdadige»  devono  essere  prodotte esclusivamente nei territori dei
comuni di Brentino Belluno, Dolce' e Rivoli Veronese, in provincia di
Verona e Avio, in provincia di Trento.
                               Art. 4.
                      Norme per la viticoltura
Condizioni naturali dell'ambiente.
    Le  condizioni  ambientali  dei vigneti destinati alla produzione
dei   vini   a   denominazione   di  origine  controllata  «Valdadige
Terradeiforti»  o  «Terradeiforti  Valdadige»  devono  essere  quelle
normali  della  zona  e  atte  a  conferire  alle  uve  le specifiche
caratteristiche di qualita'.
    I  vigneti  devono  trovarsi  su  terreni  ritenuti idonei per le
produzioni delle denominazione di origine di cui si tratta.
    Sono    da   escludere   i   terreni   eccessivamente   umidi   o
insufficientemente soleggiati
Densita' d'impianto.
    Per  i  nuovi  impianti  e i reimpianti la densita' dei ceppi per
ettaro non puo' essere inferiore a 3500 in coltura specializzata. Per
i  vitigni  Chardonnay  e  Pinot  grigio  la densita' minima non puo'
essere inferiore a 4000 ceppi per ettaro.
Forme di allevamento e sesti di impianto.
    I  sesti  di  impianto  e le forme di allevamento consentiti sono
quelli  gia'  usati  nella  zona  e  quindi la spalliera semplice, la
pergola mono e bilaterale inclinata.
    I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.
Irrigazione, forzatura.
    E' vietata ogni pratica di forzatura.
    E' consentita l'irrigazione di soccorso.
Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
    La  produzione  massima  di  uva  a ettaro e la gradazione minima
naturale sono le seguenti:
                         |                 |Titolo alcometrico minimo
Tipologia                |Produzione ton/ha|naturale % vol
---------------------------------------------------------------------
Enantio (anche riserva e |                 |
passito)                 |10,0             |11,5
---------------------------------------------------------------------
Casetta (anche riserva)  |10,0             |11,5
---------------------------------------------------------------------
Pinot grigio             |12,0             |10,5
---------------------------------------------------------------------
Chardonnay               |12,0             |10,5
---------------------------------------------------------------------
Passito                  |12,0             |11,0
    Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve ottenuti e da
destinare  alla  produzione di detti vini devono essere riportati nei
limiti di cui sopra, purche' la produzione complessiva non superi del
20%  i  limiti  medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino di
cui  trattasi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20% non
hanno  diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto
limite  decade  il  diritto alla denominazione di origine controllata
per tutto il prodotto.
                               Art. 5.
                     Norme per la vinificazione
Zona di vinificazione.
    Le  operazioni  di  vinificazione,  ivi compresi l'invecchiamento
obbligatorio  e  l'appassimento  delle  uve, devono essere effettuate
all'interno  della  zona di produzione delimitata nel precedente art.
3.
    E'  tuttavia  consentito  che  le  operazioni  di cui sopra siano
effettuate  in  cantine situate nell'intero territorio amministrativo
delle province di Verona e Trento.
Arricchimento e colmature.
    E'  consentito  l'arricchimento  dei  mosti  e  dei  vini  di cui
all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali,
con  mosti  concentrati  oppure con mosto concentrato rettificato o a
mezzo  concentrazione  a  freddo  o  altre tecnologie consentite, con
esclusione delle tipologie «passito».
    E'  ammessa  la  colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso di
invecchiamento  obbligatorio,  con  vini  aventi  diritto alla stessa
denominazione  d'origine,  di uguale colore e varieta' di vite, anche
non  soggetti  a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10 per
cento per la complessiva durata dell'invecchiamento.
Resa uva/vino e vino/ettaro.
    La   resa   massima   dell'uva   in  vino,  compreso  l'eventuale
arricchimento,  e'  del  70%  per  tutte le tipologie, tranne che per
quelle passite.
    Qualora  la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il
75%,  l'eccedenza  non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre
detto   limite   decade   il  diritto  alla  denominazione  d'origine
controllata per tutta la partita.
    Per  le  tipologie  «Enantio passito» e «Passito» la resa massima
dell'uva in vino e' del 40%.
    Qualora  la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il
45%,  anche  se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo
consentito,  l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine.
Oltre  detto  limite  decade  il diritto alla denominazione d'origine
controllata per tutta la partita.
Invecchiamento.
    I  seguenti  vini  devono  essere  sottoposti  a  un  periodo  di
maturazione:
Tipologia                 |Durata            |Decorrenza -
Enantio                   |10 mesi           |1° novembre
Enantio riserva           |24 mesi           |1° novembre
Enantio passito           |10 mesi           |1° novembre
Casetta                   |10 mesi           |1° novembre
Casetta riserva           |24 mesi           |1° novembre
Pinot grigio              | 4 mesi           |1° novembre
Chardonnay                | 4 mesi           |1° novembre
Passito                   |10 mesi           |1° novembre
                               Art. 6.
                     Caratteristiche al consumo
    I   vini   di   cui   all'art.   1  devono  rispondere,  all'atto
dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
      «Valdadige  Terradeiforti»  o «Terradeiforti Valdadige» Enantio
anche nella tipologia riserva:
        colore:   rosso  rubino  intenso,  con  riflessi  granati  se
invecchiato; profumo: fruttato, caratteristico, leggermente speziato;
        sapore: secco, pieno, armonico;
        titolo   alcolometrico  volumico  totale  minimo:  12,0%  vol
(riserva 12,50% vol) acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 22 g/l (riserva 25 g/l);
      «Valdadige  Terradeiforti»  o «Terradeiforti Valdadige» Enantio
passito:
        colore:   rosso  rubino  intenso,  con  riflessi  granati  se
invecchiato;
        profumo: ampio, intenso, con sentori di frutti maturi;
        sapore: da amabile a dolce, armonico, gradevole;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,5% vol
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 30 g/l;
    «Valdadige  Terradeiforti»  o  «Terradeiforti  Valdadige» Casetta
anche nella tipologia riserva:
        colore:   rosso  rubino  intenso,  con  riflessi  granati  se
invecchiato; profumo: caratteristico, leggermente speziato;
        sapore: secco, pieno, armonico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol (riserva
12,5% vol);
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 21 g/l (riserva 24 g/l);
      «Valdadige  Terradeiforti»  o  «Terradeiforti  Valdadige» Pinot
grigio:
        colore: giallo paglierino, talvolta ramato;
        profumo: gradevole, fruttato;
        sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;
    «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» Chardonnay:
        colore: giallo paglierino;
        profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
        sapore: secco, armonico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;
      «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» Passito:
        colore: giallo dorato, con eventuali riflessi ambrati;
        profumo: fine, delicato, intenso;
        sapore: dolce, vellutato, armonico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,0% vol.
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 28 g/l.
    In  relazione  all'eventuale conservazione dei vini in recipienti
di legno, al sapore si puo' rilevare lieve sentore di legno.
    E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole alimentari
e  forestali  -  Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche   dei  vini,  modificare  i  limiti  dell'acidita'  totale  e
dell'estratto non riduttore con proprio decreto.
                               Art. 7.
             Etichettatura, designazione e presentazione
Qualificazioni.
    Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi gli
aggettivi  «fine»,  «scelto»,  «selezionato»  e similari. E' tuttavia
consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi,
ragioni  sociali,  marchi privati, non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Annata.
    Nell'etichettatura   dei  vini  della  denominazione  di  origine
controllata  «Valdadige  Terradeiforti»  o  «Terradeiforti Valdadige»
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
Vigna.
    La  menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita,
alle condizioni previste dalla normativa vigente.
                               Art. 8.
                           Confezionamento
Volumi nominali.
    I  vini  di  cui  all'art.  1  possono  essere immessi al consumo
soltanto in recipienti di vetro del volume nominale fino a 9 litri.
Tappatura e recipienti.
    Per  i vini della denominazione di origine controllata «Valdadige
Terradeiforti»  o  «Terradeiforti  Valdadige»  in  versione riserva e
passito, e' obbligatorio il tappo di sughero raso bocca.
    Per  le  altre  tipologie  e'  consentita la tappatura con i vari
dispositivi ammessi dalla normativa vigente.