Art. 2.
  1.  L'Universita'  dispone l'ammissione degli studenti comunitari e
non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito
nei limiti dei posti corrispondenti.
  2. L'Universita' dispone l'ammissione degli studenti non comunitari
residenti  all'estero  in  base ad apposita graduatoria di merito nel
limite  del  contingente  ad  essi riservato definito nelle ricordate
disposizioni in data 21 marzo 2005.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 agosto 2006
                                                   Il Ministro: Mussi