Art. 2.
    Gli  interventi  verranno  ammessi a finanziamento con successivo
atto,  su  richiesta  degli  enti  interessati,  secondo le procedure
previste  nell'Accordo  tra  Governo,  Regioni,  province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  sancito  il 19 dicembre 2002, concernente la
semplificazione  delle  procedure  per l'attivazione dei programmi di
investimento  in  sanita',  previo parere del Nucleo di valutazione e
verifica  degli  investimenti  pubblici  del  Ministero della salute,
obbligatorio ai sensi del decreto ministeriale 12 dicembre 2003.
    Il  presente  decreto  sara'  inviato  agli  organi  di controllo
secondo  la  normativa  vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 8 maggio 2006
                    Il Ministro della salute (ad interim): Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 120