Art. 2.
    1. La procedura di ammissione a finanziamento degli interventi e'
subordinata  al  parere  del  Nucleo  di valutazione e verifica degli
investimenti  pubblici  del  Ministero  della salute, obbligatorio ai
sensi del decreto ministeriale 12 dicembre 2003.
    2. Gli interventi verranno ammessi a finanziamento con successivo
atto,  su  richiesta  degli  enti  interessati  secondo  le modalita'
previste  dall'accordo  tra  il  Governo,  le  Regioni,  le  province
autonome  di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002, citato
in premessa.
    Il  presente  decreto  sara'  inviato  agli  organi  di controllo
secondo  la  normativa  vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 16 maggio 2006
                    Il Ministro della salute (ad interim): Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 121