Art. 2. 1. La procedura di ammissione a finanziamento degli interventi e' subordinata al parere del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute, obbligatorio ai sensi del decreto ministeriale 12 dicembre 2003. 2. Gli interventi verranno ammessi a finanziamento con successivo atto, su richiesta degli enti interessati secondo le modalita' previste dall'accordo tra il Governo, le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002, citato in premessa. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 maggio 2006 Il Ministro della salute (ad interim): Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 121