Art. 2.
                         Progetti esecutivi
  I  progetti  esecutivi  devono  essere presentati dal proponente al
Ministero  delle  politiche agricole e forestali entro novanta giorni
dalla data di stipula del contratto.
  2.  I progetti esecutivi devono essere corredati del relativo piano
finanziario  e  cronogramma  delle  attivita', con l'indicazione, per
ciascun anno, delle fonti di copertura (contributo pubblico e risorse
private).
  3.  I  progetti  esecutivi  ed i relativi piani di erogazione delle
agevolazioni,   sono   approvati  con  decreto  direttoriale,  previa
istruttoria  svolta  dall'Amministrazione  o  da altro soggetto dalla
medesima incaricato della gestione di contratti di filiera.