Art. 2. Progetti esecutivi I progetti esecutivi devono essere presentati dal proponente al Ministero delle politiche agricole e forestali entro novanta giorni dalla data di stipula del contratto. 2. I progetti esecutivi devono essere corredati del relativo piano finanziario e cronogramma delle attivita', con l'indicazione, per ciascun anno, delle fonti di copertura (contributo pubblico e risorse private). 3. I progetti esecutivi ed i relativi piani di erogazione delle agevolazioni, sono approvati con decreto direttoriale, previa istruttoria svolta dall'Amministrazione o da altro soggetto dalla medesima incaricato della gestione di contratti di filiera.