Art. 3.
  1. Restano riservati al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
modificazioni:
    a)  atti normativi e relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
    b)  definizione  degli  obiettivi  e  dei  programmi da attuare e
assegnazione delle risorse;
    c)  direttive, circolari, atti di carattere generale e, comunque,
di indirizzo politico;
    d) atti che devono essere sottoposti al Consiglio dei Ministri ed
ai Comitati interministeriali;
    e)   nomina   o  designazione  dei  componenti  degli  organi  di
amministrazione ordinaria, straordinaria, e di controllo degli enti e
degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;
    f)  designazioni e nomine di rappresentanti ministeriali in enti,
societa', commissioni e comitati;
    g) costituzione di commissioni e comitati;
    h) tutte le funzioni e attivita' non specificate all'art. 2.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  Organi  di
controllo per la registrazione.
    Roma, 19 giugno 2006
                                                 Il Ministro: Rutelli
Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2006
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali registro n. 4, foglio n. 256