Art. 3. 1. Restano riservati al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni: a) atti normativi e relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e assegnazione delle risorse; c) direttive, circolari, atti di carattere generale e, comunque, di indirizzo politico; d) atti che devono essere sottoposti al Consiglio dei Ministri ed ai Comitati interministeriali; e) nomina o designazione dei componenti degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria, e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero; f) designazioni e nomine di rappresentanti ministeriali in enti, societa', commissioni e comitati; g) costituzione di commissioni e comitati; h) tutte le funzioni e attivita' non specificate all'art. 2. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti Organi di controllo per la registrazione. Roma, 19 giugno 2006 Il Ministro: Rutelli Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2006 Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 4, foglio n. 256