IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto 1'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
introdotto  dall'art.  11  del  decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che
ha   istituito   il   Ministero   della  salute,  identificandone  le
attribuzioni e gli articoli 47-ter e 47-quater, che ne hanno previsto
le funzioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.
129,  recante  il  regolamento  di organizzazione del Ministero della
salute,  come  modificato dal successivo decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 2006, n. 189;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12  settembre  2003, e successive
modifiche,  che  individua  gli  uffici dirigenziali non generali del
Ministero della salute;
  Visto l'art. 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il
quale  prevede  che  presso  il  Ministero  della  salute, al fine di
verificare  che  i  finanziamenti  siano  effettivamente  tradotti in
servizi   per   i   cittadini,   secondo  criteri  di  efficienza  ed
appropriatezza,  e'  realizzato  un  Sistema  nazionale di verifica e
controllo  sull'assistenza  sanitaria  (SiVeAS),  che si avvale delle
funzioni   svolte   dal   Nucleo  di  supporto  per  l'analisi  delle
disfunzioni  e  la  revisione organizzativa (SAR), di cui all'art. 2,
comma  6,  del  decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  31  ottobre 1984, n. 733, e all'art. 4,
comma  2,  della  legge  1°  febbraio  1989,  n.  37,  ed  a cui sono
ricondotte  le attivita' di cui all'art. 1, comma 172, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, del sistema di garanzia di cui all'art. 9, del
decreto   legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,  del  sistema  di
monitoraggio  configurato  dall'art. 87 della legge 23 dicembre 2000,
n.  388,  e  successive  modificazioni,  dell'Agenzia  per  i servizi
sanitari  regionali,  nonche'  del  Comitato  di cui all'art. 9 della
Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;
  Visto  che  il medesimo art. 1, comma 288, dispone che, con decreto
del  Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-regioni,  da
adottare  entro  il  31  marzo  2006,  sono  definite le modalita' di
attuazione del SiVeAS;
  Visto  il  comma  289  del  citato  art.  1  che prevede che per le
finalita'  del SiVeAS il Ministero della salute puo' avvalersi, anche
tramite  specifiche  convenzioni, della collaborazione di istituti di
ricerca, societa' scientifiche e strutture pubbliche o private, anche
non  nazionali, operanti nel campo della valutazione degli interventi
sanitari,  nonche'  di esperti nel numero massimo di 20 unita' e che,
per  la  copertura  dei  relativi oneri e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;
  Visto  il  decreto  del Ministro della salute del 21 novembre 2005,
con  il  quale  e'  stato  costituito  il  Comitato permanente per la
verifica  dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA),
di cui all'art. 9 della Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;
  Ritenuto necessario provvedere alla realizzazione del SiVeAS presso
il Ministero della salute;
  Acquisita  l'intesa  espressa  dalla Conferenza Stato-regioni nella
seduta del 28 marzo 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Presso il Ministero della salute e' attuato il Sistema nazionale
di  verifica  e  controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), il cui
supporto   tecnico  e'  assicurato  dalla  Direzione  generale  della
programmazione  sanitaria,  dei  livelli di assistenza e dei principi
etici  di sistema del Dipartimento della qualita' del Ministero della
salute.
  2.  Il  Sistema  nazionale  di verifica e controllo sull'assistenza
sanitaria  (SiVeAS)  e'  realizzato  al  fine  di provvedere alla: a)
verifica  che  ai  finanziamenti  erogati corrispondano servizi per i
cittadini;  b)  verifica  che  nella  erogazione  dei servizi vengano
rispettati criteri di efficienza e appropriatezza.
  3.  Le attivita' che afferiscono al Sistema nazionale di verifica e
controllo sull'assistenza sanitaria sono quelle di seguito elencate:
    a)  esercizio  del potere di accesso da parte del Ministero della
salute   presso   le   aziende  unita'  sanitarie  locali  e  aziende
ospedaliere,  avvalendosi  del Nucleo di supporto per l'analisi delle
disfunzioni  e  la  revisione organizzativa (SAR), di cui all'art. 2,
comma  6,  del  decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  31  ottobre  1984,  n.  733,  integrato
dall'art.  4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 37 ed esteso,
ai  sensi  dell'art.  1,  comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, a tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
anche  se  trasformati  in  fondazioni, ai policlinici universitari e
alle aziende ospedaliere universitarie;
    b)  esercizio  da parte del Ministero della salute della potesta'
di verifica, ai sensi dell'art. 1, comma 172, della legge 30 dicembre
2004,  n.  311,  presso  le aziende unita' sanitarie locali e aziende
ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
anche  se  trasformati in fondazioni, i policlinici universitari e le
aziende  ospedaliere universitarie dell'effettiva erogazione, secondo
criteri  di  efficienza  ed appropriatezza, dei livelli essenziali di
assistenza  di  cui  all'art.  1, comma 6, del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n.  502,  e successive modificazioni, al decreto del
Presidente  del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e all'art. 54
della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  compresa la verifica dei
relativi tempi d'attesa;
    c)   le   attivita'  relative  al  sistema  di  garanzie  per  il
monitoraggio  dell'assistenza sanitaria, afferente al Ministero della
salute,  teso  alla  verifica  del raggiungimento in ciascuna regione
degli  obiettivi  di  tutela  della  salute  perseguiti  dal Servizio
sanitario  nazionale,  ai  fini  della  verifica  dell'erogazione dei
servizi  ai  cittadini,  di cui all'art. 9 del decreto legislativo 18
febbraio  2000, n. 56, per assicurare trasparenza, confrontabilita' e
verifica  dell'assistenza  erogata attraverso i livelli essenziali di
assistenza;
    d)  le  attivita' inerenti il monitoraggio di cui all'articolo 87
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
    e)   le   attivita'  del  comitato  permanente  per  la  verifica
dell'erogazione  dei  livelli  essenziali di assistenza (LEA), di cui
all'art.  9  della intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, costituito
con  decreto  del  Ministro della salute del 21 novembre 2005, cui e'
affidato  il  compito  di verifica dell'erogazione di tali livelli in
condizioni  di  appropriatezza  e  di  efficienza nell'utilizzo delle
risorse  e di verifica della congruita' tra le prestazioni da erogare
e le risorse messe a disposizione;
    f)  le attivita' inerenti il monitoraggio dei tempi di attesa per
l'erogazione  delle  prestazioni  comprese  nei livelli essenziali di
assistenza,  afferente  al Ministero della salute e all'Agenzia per i
servizi  sanitari regionali, di cui agli accordi Stato-regioni del 14
febbraio 2002 e dell'11 luglio 2002;
    g)  le  attivita'  dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
inerenti  il  supporto  al  Ministero della salute ed alle regioni in
materia di verifica dei livelli essenziali di assistenza;
    h)  le  attivita' della commissione nazionale sull'appropriatezza
delle  prescrizioni, istituita dall'art. 1, comma 283, della legge 23
dicembre  2005,  n.  266,  cui sono affidati compiti di promozione di
iniziative  formative e di informazione per il personale medico e per
i  soggetti  utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e
predisposizione  di  linee-guida  per  la  fissazione  di  criteri di
priorita'  di  appropriatezza  delle  prestazioni, di forme idonee di
controllo   dell'appropriatezza  delle  prescrizioni  delle  medesime
prestazioni,  nonche'  di  promozione di analoghi organismi a livello
regionale e aziendale;
    i)  le  attivita'  del  Sistema  nazionale linee guida, di cui al
decreto  del  Ministro  della  salute  30  giugno  2004, per la parte
concernente  la razionalizzazione dei percorsi di cura e l'incremento
dell'appropriatezza;
    l) le attivita' del Nuovo sistema informativo sanitario rilevanti
ai fini del monitoraggio dell'assistenza sanitaria;
    m)  le attivita' dell'Agenzia italiana del farmaco in ordine alla
verifica dell'assistenza farmaceutica compresa nei livelli essenziali
di assistenza.