Art. 2. 1. Il coordinamento delle attivita' e degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto e' assicurato mediante la predisposizione di programmi annuali, proposti, sentita la cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario, istituita ai sensi dell'Accordo Stato-regioni del 20 febbraio 2001, dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'art. 9 della intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 ed approvati dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.