Art. 2.
  1.  Il  coordinamento  delle  attivita'  e  degli interventi di cui
all'art.   1   del   presente   decreto  e'  assicurato  mediante  la
predisposizione  di programmi annuali, proposti, sentita la cabina di
regia  del  Nuovo  sistema  informativo sanitario, istituita ai sensi
dell'Accordo   Stato-regioni  del  20  febbraio  2001,  dal  Comitato
permanente  per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza (LEA), di cui all'art. 9 della intesa Stato-regioni del 23
marzo  2005  ed  approvati dal Ministro della salute, d'intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.