Art. 6. E' approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto. Le impronte, eseguite in conformita' delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ----> vedere LOGO a pag. 30 della G.U. <---- Roma, 7 agosto 2006 Il direttore generale del Tesoro Grilli