Art. 6.
  E' approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle
descrizioni  tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti
ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.
  Le  impronte,  eseguite in conformita' delle anzidette descrizioni,
saranno  riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale
di Stato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

            ----> vedere LOGO a pag. 30 della G.U. <----

    Roma, 7 agosto 2006
                                     Il direttore generale del Tesoro
                                                     Grilli