Art. 14. Integrazione dei poteri dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato 1. Al capo II del titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti: «Art. 14-bis. - (Misure cautelari). -- 1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorita' puo', d'ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari. 2. Le decisioni adottate ai sensi del comma 1 (( non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate. )) 3. L'Autorita', quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, puo' infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato. (( Art. 14-ter. - (Impegni). - 1. Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni, puo', nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione. )) 2. L'Autorita' in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1 puo' irrogare (( una sanzione )) amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato. 3. L'Autorita' puo' d'ufficio riaprire il procedimento se: a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione; b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti». 2. All'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. L'Autorita', in conformita' all'ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtu' della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria (( puo' essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario.».))
Riferimenti normativi: Il testo dell'art. 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, concernente «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240, e' il seguente: «Art. 15 (Diffide e sanzioni). - 1. Se a seguito dell'istruttoria di cui all'art. 14 l'Autorita' ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli enti interessati il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravita' e della durata dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, determinando i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione. 2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, l'Autorita' applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione gia' applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato come individuato al comma 1, determinando altresi' il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la sospensione dell'attivita' d'impresa fino a trenta giorni. 2-bis. L'Autorita', in conformita' all'ordinamento comunitario, definisce con proprio povvedimento generale i casi in cui, in virtu' della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria puo' essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario.».