Art. 19.
Fondi  per  le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e
   per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'.

  1.  Al  fine  di  promuovere  e realizzare interventi per la tutela
della  famiglia,  in  tutte  le sue componenti e le sue problematiche
generazionali,  nonche' per supportare l'Osservatorio nazionale sulla
famiglia,   presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e'
istituito   un   fondo  denominato  «Fondo  per  le  politiche  della
famiglia»,  al  quale  e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per
l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
  2.  Al  fine  di  promuovere il diritto dei giovani alla formazione
culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche
attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto
dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per  l'acquisto  e l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri e' istituito un fondo denominato «Fondo
per  le  politiche  giovanili»,  al  quale e' assegnata la somma di 3
milioni  di  euro  per  l'anno  2006  e  di  dieci  milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.
  3.  Al  fine  di promuovere le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita', presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
istituito  un  fondo  denominato  «Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita», al quale e' assegnata la somma di 3
milioni  di  euro  per  l'anno  2006  e  di  dieci  milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.