Art. 25. Misure di contenimento con responsabilizzazione delle amministrazioni 1. Negli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni centrali, approvati con la legge 23 dicembre 2005, n. 267, sono accantonate e rese indisponibili alla gestione le quote di stanziamento delle unita' previsionali di base indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Nello stesso elenco sono indicate le riduzioni da apportare alle previsioni di bilancio a legislazione vigente per il triennio 2007-2009. 2. Gli accantonamenti effettuati, ai sensi del comma 1, nell'ambito delle scritture contabili registrate nel Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 novembre 2006. 3. Nel corso della gestione 2006, e fino alla data prevista per il versamento di cui al comma 2, per effettive, motivate e documentate esigenze gestionali, il Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari, alla Corte dei conti, ed al (( rispettivo )) Ufficio centrale di bilancio, puo' modificare gli accantonamenti di cui al comma 2, fermo restando il mantenimento dell'effetto complessivo sul fabbisogno e sull'indebitamento netto. 4. Su richiesta delle Amministrazioni puo' essere effettuata una diversa distribuzione delle riduzioni relative al triennio 2007-2009, indicate nell'elenco di cui al comma 1, in sede di (( legge )) finanziaria per il triennio medesimo.
Riferimenti normativi: - La legge 23 dicembre 2005, n. 267: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario.