Art. 36.

                     Recupero di base imponibile

  1.  Nella  Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente
della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  concernente  i beni e
servizi  soggetti  all'aliquota  del 10 per cento, e' (( soppressa la
voce di cui al numero 123-bis. ))
  2.  Ai  fini  dell'applicazione  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  del  ((  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti l'imposta di registro, di cui al )) decreto
del  Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del (( testo
unico  delle imposte sui redditi, di cui al )) decreto del Presidente
della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n. 504, un'area e' da considerare fabbricabile se
utilizzabile  a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico
generale  adottato  dal  comune,  indipendentemente dall'approvazione
della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
  3.  All'articolo 47,  comma 4,  del  testo  unico delle imposte sui
redditi,((  di  cui  al  ))  decreto  del Presidente della Repubblica
22 dicembre  1986,  n.  917,  le  parole:  «gli  utili  relativi alla
partecipazione  al  capitale  o  al  patrimonio,  ai  titoli  e  agli
strumenti  finanziari  di  cui  all'articolo 44, comma 2, lettera a),
corrisposti» sono sostituite dalle seguenti: «gli utili provenienti».
  4.  Le  disposizioni del (( comma 3 )) si applicano a decorrere dal
periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del
presente decreto.
((  4-bis.  All'articolo 89,  comma 3,  del testo unico delle imposte
sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica
22 dicembre  1986,  n.  917,  e  successive modificazioni, le parole:
«utili  relativi  alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai
titoli  e  agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a),  corrisposti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «utili
provenienti». ))
  5.  All'articolo 102,  comma 3,  del  testo unico delle imposte sui
redditi,  ((  di  cui  al  )) decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre  1986,  n.  917, le parole: «La misura stessa puo' essere
elevata  fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio
in  cui  i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due
successivi;»  sono  sostituite dalle seguenti: «Fatta eccezione per i
beni  di  cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa
puo'  essere  elevata  fino  a  due volte per ammortamento anticipato
nell'esercizio  in  cui  i  beni  sono  entrati in funzione e nei due
successivi;».
  6.  Le  disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal
periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del
presente  decreto  anche per i beni di cui all'articolo 164, comma 1,
lettera b),  del  citato  testo  unico  ((  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della Repubblica n. 917 del 1986, )) acquistati nel corso
di precedenti periodi di imposta.
((  6-bis.  Nell'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte
sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica
22 dicembre  1986,  n.  917,  dopo  il  primo  periodo e' inserito il
seguente:  «Per  i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b),
la  deducibilita'  dei  canoni  di locazione finanziaria e' ammessa a
condizione  che  la durata del contratto non sia inferiore al periodo
di  ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del
comma 2».
  6-ter.  La  disposizione del comma 6-bis si applica con riferimento
ai  canoni  relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a
decorrere  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. ))
  7.  Ai  fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il
costo  dei  fabbricati  strumentali  deve essere assunto al netto del
costo  delle  aree  occupate  dalla  costruzione  e  di quelle che ne
costituiscono   pertinenza.  ((  Il  costo  delle  predette  aree  e'
quantificato  in misura pari al valore risultante da apposita perizia
di  stima,  redatta  da  soggetti iscritti agli albi degli ingegneri,
degli  architetti,  dei  geometri  e  dei  periti industriali edili e
comunque   non  inferiore  al  20  per  cento  e,  per  i  fabbricati
industriali, al 30 per cento del costo complessivo. ))
  8. Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto  anche  per  le  quote di ammortamento relative ai fabbricati
costruiti o acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti.
  9.  All'articolo 115,  comma 3,  del  testo unico delle imposte sui
redditi,  ((  di  cui  al  )) decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre  1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le  perdite  fiscali  dei  soci  relative  agli  esercizi  anteriori
all'inizio  della  tassazione  per  trasparenza  non  possono  essere
utilizzate   per   compensare   i  redditi  imputati  dalle  societa'
partecipate.».
  10.  All'articolo 116, comma 2, del (( citato testo unico di cui al
decreto  n.  917  del  1986,  ))  dopo le parole: «del terzo» sono ((
inserite )) le seguenti: «e del quarto».
  11.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 9  e 10 hanno effetto dal
periodo  d'imposta  dei  soci in corso alla data di entrata in vigore
del  presente  decreto  e  con  riferimento ai redditi delle societa'
partecipate  relativi  a  periodi  di  imposta chiusi a partire dalla
predetta data.
  12.  All'articolo 84  del testo unico delle imposte sui redditi, ((
di  cui  al  ))  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2:
      1)  dopo  le  parole  «primi  tre  periodi  d'imposta»  sono ((
inserite )) le seguenti «dalla data di costituzione»;
      2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «a condizione che
si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva»;
    b) al comma 3, la lettera a) e' abrogata.
  13. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta prive dei
requisiti  di cui all'articolo 84, comma 2, del (( citato testo unico
di cui al decreto n. 917 del 1986, )) come modificato dal comma 12 ((
del  presente  articolo, )) formatesi in esercizi precedenti a quello
in  corso  alla  data di entrata in vigore del presente decreto e non
ancora  utilizzate  alla  medesima  data, possono essere computate in
diminuzione  del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello di
formazione,  con  le  modalita'  previste  al  comma 1  del  medesimo
articolo 84, ma non oltre l'ottavo.
  14.  Le  disposizioni della lettera b) del comma 12 si applicano ai
soggetti  le  cui  partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
((  15. L'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e'  abrogato,  ad  eccezione  che  per i trasferimenti di immobili in
piani   urbanistici  particolareggiati,  diretti  all'attuazione  dei
programmi  prevalentemente  di  edilizia  residenziale  convenzionata
pubblica,   comunque   denominati,   realizzati  in  accordo  con  le
amministrazioni  comunali per la definizione dei prezzi di cessione e
dei  canoni  di  locazione.  Il periodo precedente ha effetto per gli
atti  pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ))
  16.  All'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, ((
di  cui  al  ))  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il secondo periodo del comma 1 e' soppresso;
    b) al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: «Le plusvalenze di
cui  all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3,
concorrono  a  formare  il  reddito imponibile nella misura indicata,
rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59».
  17.  Le  disposizioni  del  comma 16  si  applicano a decorrere dal
periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del
presente decreto.
  18.  All'articolo 101,  comma 1,  del testo unico delle imposte sui
redditi,  ((  di  cui  al  )) decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre  1986,  n.  917,  le  parole: «lettere a), b) e c),» sono
sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b),».
  19.  Le  disposizioni  del  comma 18  si  applicano a decorrere dal
periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del
presente decreto.
  20. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi (( di
cui  al  )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, il comma 3 e' (( abrogato. ))
  21. Le disposizioni del (( comma 20 )) si applicano a decorrere dal
periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del
presente decreto.
  22.  Nel  testo  unico  delle  imposte sui redditi, (( di cui al ))
decreto  del  Presidente  della Repubblica (( 22 dicembre )) 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 3,  il  comma 1  e'  sostituito dal seguente: «1.
L'imposta  si  applica  sul reddito complessivo del soggetto, formato
per  i  residenti  da  tutti i redditi posseduti al netto degli oneri
deducibili   indicati   nell'articolo 10,   nonche'  delle  deduzioni
effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i non
residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato»;
    b) nell'articolo 24, comma 3, e' soppresso l'ultimo periodo.
  23.  Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, ((
di  cui  al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 (( dicembre
))  1986, n. 917, il comma 4-bis e' (( abrogato. La disciplina di cui
al  predetto  comma 4-bis continua ad applicarsi con riferimento alle
somme  corrisposte  in  relazione  a rapporti di lavoro cessati prima
della  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, nonche' con
riferimento  alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro
cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori
alla data di entrata in vigore del presente decreto. ))
  24.  All'articolo 25, (( primo comma, )) primo periodo, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le
parole:  «o nell'interesse di terzi» sono (( inserite )) le seguenti:
«o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere».
((  25.  All'articolo 51,  comma 2-bis  del testo unico delle imposte
sui  redditi  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica
22 dicembre  1986,  n.  917,  sono  aggiunti  i seguenti periodi: «La
disposizione  di  cui  alla  lettera  g-bis)  del  comma 2  si  rende
applicabile  a  condizione  che  le azioni offerte non siano comunque
cedute  ne'  costituite  in garanzia prima che siano trascorsi cinque
anni  dalla  data  dell'assegnazione  e  che  il  valore delle azioni
assegnate  non  sia  superiore complessivamente nel periodo d'imposta
alla  retribuzione  lorda  annua  del  dipendente relativa al periodo
d'imposta  precedente.  Qualora  le  azioni  siano  cedute  o date in
garanzia  prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a
formare il reddito al momento dell'assegnazione concorre a formare il
reddito  ed e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui
avviene  la  cessione  ovvero  la  costituzione della garanzia. Se il
valore  delle  azioni  assegnate  e' superiore al predetto limite, la
differenza  tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
l'ammontare   corrisposto   dal  dipendente  concorre  a  formare  il
reddito.».
  25-bis.  Il reddito derivante dall'applicazione del comma 25 rileva
anche   ai   fini   contributivi   con   esclusivo  riferimento  alle
assegnazioni   effettuate   in  virtu'  di  piani  di  incentivazione
deliberati  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  e  con  esclusivo riferimento, ai fini del calcolo
delle  prestazioni,  alle anzianita' maturate in data successiva alla
data di entrata in vigore del presente decreto. ))
  26.  La  disposizione  di cui al comma 25 si applica alle azioni la
cui  assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
  27.  L'articolo  8 del testo unico delle imposte sui redditi, (( di
cui  al  )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e' sostituito dal seguente:
    «Art.  8.  (Determinazione  del  reddito  complessivo).  -  1. Il
reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria
che  concorrono  a  formarlo.  Non  concorrono  a  formare il reddito
complessivo  dei  percipienti  i compensi non ammessi in deduzione ai
sensi dell'articolo 60.
  2.  Le  perdite delle societa' in nome collettivo ed in accomandita
semplice   di  cui  all'articolo 5,  nonche'  quelle  delle  societa'
semplici  e  delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti
dall'esercizio  di  arti e professioni, si imputano a ciascun socio o
associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite
della  societa'  in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del
capitale  sociale  la  presente  disposizione  si  applica  nei  soli
confronti dei soci accomandatari.
  3.  Le  perdite  derivanti  dall'esercizio di imprese commerciali e
quelle  derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo
e  in accomandita semplice nonche' quelle derivanti dall'esercizio di
arti  e  professioni, anche esercitate attraverso societa' semplici e
associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai
relativi   redditi  conseguiti  nei  periodi  di  imposta  e  per  la
differenza  nei  successivi,  ma  non  oltre  il quinto, per l'intero
importo  che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni del
comma 2  dell'articolo 84  e,  limitatamente  alle  societa'  in nome
collettivo  ed  in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del
citato articolo 84».
  28.  Le  disposizioni  del  comma 27 si applicano ai redditi e alle
perdite  realizzati  dal  periodo  di  imposta  in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  29.  Nel  testo  unico  delle  imposte sui redditi, (( di cui al ))
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 54:
      1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
        «1-bis.  Concorrono  a formare il reddito le plusvalenze e le
minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti
d'arte, di antiquariato o da collezione, se:
          a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
          b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
          c) i   beni   vengono  destinati  al  consumo  personale  o
familiare  dell'esercente  l'arte  o  la  professione  o  a finalita'
estranee all'arte o professione.
  1-ter.  Si  considerano  plusvalenza  o minusvalenza la differenza,
positiva  o negativa, tra il corrispettivo o l'indennita' percepiti e
il  costo  non  ammortizzato  ovvero, in assenza di corrispettivo, la
differenza   tra   il   valore  normale  del  bene  e  il  costo  non
ammortizzato.
  1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti
a  seguito  di  cessione  della  clientela  o di elementi immateriali
comunque riferibili all'attivita' artistica o professionale»;
      2)  nel  comma 5,  dopo  il primo periodo, e' (( inserito )) il
seguente:   «Le  predette  spese  sono  integralmente  deducibili  se
sostenute  dal  committente  per conto del professionista e da questi
addebitate nella fattura»;
        b) nell'articolo 17,  comma 1,  dopo  la lettera g-bis) e' ((
inserita )) la seguente:
  «g-ter)  corrispettivi  di  cui all'articolo 54, comma 1-quater, se
percepiti in unica soluzione;».
  30. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni  di  cui  al  comma 10 dell'articolo 165 del testo unico
delle  imposte  sui  redditi  ((  di cui al )) decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite
anche  ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis
dell'articolo 51 del medesimo testo unico.
  31. L'articolo 188 del testo unico delle imposte sui redditi, (( di
cui  al  )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e' abrogato.
  32.  Nei  periodi  di  imposta  in  cui  i termini di versamento di
contributi  deducibili  dal  reddito  o che non concorrono a formarlo
sono  sospesi  in  conseguenza di calamita' pubbliche, resta ferma la
deducibilita'  degli  stessi,  se  prevista da disposizioni di legge;
detti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito
nel  periodo di imposta in cui sono versati. In via transitoria detti
contributi  sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di imposta
in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito non
e' stata gia' effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello
di entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento degli
stessi e' stato sospeso in conseguenza di calamita' pubbliche.
  33.  Sono abrogati: l'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre
1997,  n.  449;  l'articolo 11  della  legge 18 febbraio 1999, n. 28;
l'articolo 28  della  legge  13 maggio  1999,  n.  133; l'articolo 3,
comma 2-bis,  del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.
  34.  In  deroga  all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
nella  determinazione  dell'acconto  dovuto  ((  dai  soggetti di cui
all'articolo 73  del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive  modificazioni,  ai  fini  dell'imposta  sul reddito delle
societa'  e  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive )) per
il  periodo  di  imposta  in corso alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  si  assume, quale imposta del periodo precedente,
quella  che  si  sarebbe  determinata  applicando le disposizioni del
presente  decreto;  eventuali  conguagli  sono  versati  insieme alla
seconda ovvero unica rata dell'acconto.
((  34-bis.  In  deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212,  la  disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge
24 dicembre  1993,  n.  537,  si  interpreta nel senso che i proventi
illeciti   ivi  indicati,  qualora  non  siano  classificabili  nelle
categorie  di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, sono comunque considerati come
redditi diversi. ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  la  Tabella  A,  Parte  III, allegata al
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 633, come modificata dalla presente legge:
              «Parte III
              Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%:
                1)  cavalli,  asini,  muli  e  bardotti,  vivi  (v.d.
          01.01);
                2)  animali  vivi  della  specie bovina, compresi gli
          animali  del  genere  bufalo,  suina, ovina e caprina (v.d.
          01.02; 01.03; 01.04);
                3)  carni  e  parti  commestibili degli animali della
          specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
          bufalo),  suina,  ovina  e  caprina,  fresche, refrigerate,
          congelate  o  surgelate,  salate  o  in  salamoia, secche o
          affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);
                4) frattaglie commestibili degli animali della specie
          equina,   asinina,  mulesca,  bovina  (compreso  il  genere
          bufalo),  suina,  ovina  e  caprina,  fresche, refrigerate,
          congelate  o  surgelate,  salate  o  in  salamoia, secche o
          affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);
                5)  volatili  da  cortile  vivi;  volatili da cortile
          morti   commestibili,  freschi,  refrigerati,  congelati  o
          surgelati (v.d. 01.05 - ex 02.02);
                6)  carni, frattaglie e parti di animali di cui al n.
          5,  fresche,  refrigerate,  salate  o in salamoia, secche o
          affumicate, congelate o surgelate (v.d. ex 02.02 - 02.03);
                7)   conigli  domestici,  piccioni,  lepri,  pernici,
          fagiani,    rane    ed   altri   animali   vivi   destinati
          all'alimentazione  umana;  loro  carni, parti e frattaglie,
          fresche,  refrigerate,  salate  o  in  salamoia,  secche  o
          affumicate;  api  e  bachi  da  seta; pesci freschi (vivi o
          morti),  refrigerati,  congelati o surgelati, non destinati
          all'alimentazione  (v.d.  ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06 e ex
          03.01);
                8) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate
          o  surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici
          e fagiani (v.d. ex 02.04);
                9)  grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco,
          refrigerato,  salato  o  in  salamoia,  secco,  affumicato,
          congelato o surgelato (v.d. ex 02.05);
                10)  lardo, compreso il grasso di maiale non pressato
          ne'  fuso,  fresco,  refrigerato,  congelato  o  surgelato,
          salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);
                10-bis)  pesci  freschi  (vivi o morti), refrigerati,
          congelati   o   surgelati,   destinati   all'alimentazione;
          semplicemente  salati  o  in  salamoia, secchi o affumicati
          (v.d.  ex  03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi compresi i
          testacei  (anche  separati  dal  loro  guscio  o dalla loro
          conchiglia),  freschi,  refrigerati, congelati o surgelati,
          secchi,  salati  o  in salamoia, esclusi astici, aragoste e
          ostriche;  crostacei  non sgusciati, semplicemente cotti in
          acqua  o  al  vapore,  esclusi  astici  e aragoste (v.d. ex
          03.03);
                11)  yogurt,  kephir,  latte  fresco, latte cagliato,
          siero  di  latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi
          di latte fermentati o acidificati (v.d. ex 04.01);
                12)  latte conservato, concentrato o zuccherato (v.d.
          ex 04.02);
                13)  crema di latte fresca, conservata, concentrata o
          non, zuccherata o non (v.d. ex 04.01 - ex 04.02);
                14)  uova di volatili in guscio, fresche o conservate
          (v.d. ex 04.05);
                15)  uova  di  volatili e giallo di uova, essiccati o
          altrimenti  conservati,  zuccherati o non, destinati ad uso
          alimentare (v.d. 04.05);
                16) miele naturale (v.d. 04.06);
                17)  budella, vesciche e stomaci di animali, interi o
          in    pezzi,    esclusi    quelli   di   pesci,   destinati
          all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 05.04);
                18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate,
          acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati
          all'alimentazione degli animali (v.d. ex 05.08);
                19)  prodotti  di  origine  animale, non nominati ne'
          compresi  altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri
          simili cascami di pelli non conciate (v.d. ex 05.15);
                20)  bulbi,  tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi,
          allo  stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti,
          altre  piante  e radici vive, comprese le talee e le marze,
          fiori   e  boccioli  di  fiori  recisi,  per  mazzi  o  per
          ornamenti,  freschi,  fogliami, foglie, rami ed altre parti
          di  piante,  erbe,  muschi  e  licheni,  per  mazzi  o  per
          ornamenti,  freschi  (v.d.  ex  06.01  -  06.02. ex 06.03 -
          06.04);
                21)  ortaggi  e piante mangerecce, esclusi i tartufi,
          macinati  o  polverizzati,  ma  non  altrimenti  preparati;
          radici  di  manioca,  d'arrow-root  e di salep, topinambur,
          patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore
          di  amido  o  di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi;
          midollo della palma a sago (v.d. ex 07.04 e 07.06);
                22) uva da vino (v.d. ex 08.04);
                23)  scorze  di  agrumi e di meloni, fresche, escluse
          quelle  congelate,  presentate  immerse  nell'acqua salata,
          solforata   o   addizionata   di  altre  sostanze  atte  ad
          assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
          (v.d. ex 08.13);
                24) te', mate' (v.d. 09.02 - 09.03);
                25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);
                26)   orzo   destinato   alla  semina;  avena,  grano
          saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori,
          destinati  ad  usi  diversi  da  quello zootecnico (v.d. ex
          10.03, ex 10.04 e ex 10.07);
                27)  farine  di  avena  e  di  altri  cereali  minori
          destinate  ad  usi  diversi  da  quello zootecnico (v.d. ex
          11.01);
                28)  semole  e  semolini  di  orzo,  avena e di altri
          cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi
          di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02);
                29)  riso,  avena,  altri  cereali minori, spezzati o
          schiacciati,  destinati ad usi diversi da quello zootecnico
          (v.d. ex 10.06 e ex 11.02);
                30)  farine  dei  legumi  da granella secchi compresi
          nella  v.d.  07.05  o  delle frutta comprese nel capitolo 8
          della  Tariffa  Doganale;  farine  e  semolini di sago e di
          radici e tuberi compresi nella v.d. 07.06; farina, semolino
          e fiocchi di patate (v.d. 11.04 - 11.05);
                31) malto, anche torrefatto (v.d. 11.07);
                32) amidi e fecole; inulina (v.d. 11.08);
                33)  glutine  e  farina  di glutine, anche torrefatti
          (v.d. 11.09 ex 23.03);
                34)  semi  di  lino  e di ricino; altri semi e frutti
          oleosi  non  destinati  alla  disoleazione,  esclusi quelli
          frantumati (v.d. ex 12.01);
                35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate,
          esclusa la farina di senapa (v.d. 12.02);
                36) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);
                37)  barbabietole  da  zucchero,  anche  tagliate  in
          fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04);
                38) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);
                38-bis)  piante  allo  stato vegetativo, di basilico,
          rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07);
                39) (soppresso);
                40)  radici  di  cicoria, fresche o disseccate, anche
          tagliate,   non   torrefatte;  carrube  fresche  o  secche;
          noccioli   di   frutta   e   prodotti   vegetali  impiegati
          principalmente  nell'alimentazione  umana, non nominati ne'
          compresi altrove (v.d. ex 12.08);
                41)   paglia   e  lolla  di  cereali,  gregge,  anche
          trinciate (v.d. 12.09);
                42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici
          da  foraggio;  fieno,  erba  medica,  lupinella, trifoglio,
          cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti
          da foraggio (v.d. 12.10);
                43)  succhi  ed  estratti  vegetali di luppolo; manna
          (v.d. ex 13.03);
                44) (soppresso);
                45) alghe (v.d. ex 14.05);
                46)  strutto  ed  altri  grassi di maiale, pressati o
          fusi,  grasso  di  oca e di altri volatili, pressato o fuso
          (v.d. ex 15.01);
                47)  sevi  (delle  specie  bovina,  ovina e caprina),
          greggi   o  fusi,  compresi  i  sevi  detti  «primo  sugo»,
          destinati  all'alimentazione  umana  od  animale  (v.d.  ex
          15.02);
                48)  stearina solare, oleostearina, olio di strutto e
          oleomargarina non emulsionata, non mescolati ne' altrimenti
          preparati,  destinati  all'alimentazione  umana  od animale
          (v.d. ex 15.03);
                49)  grassi  ed  oli  di pesci e di mammiferi marini,
          anche   raffinati,  destinati  all'alimentazione  umana  od
          animale (v.d. ex 15.04);
                50)  altri  grassi  ed  oli  animali  destinati  alla
          nutrizione  degli  animali;  oli  vegetali greggi destinati
          alla  alimentazione  umana  od  animale (v.d. ex 15.06 - ex
          15.07);
                51)  oli  e  grassi animali o vegetali parzialmente o
          totalmente  idrogenati  e  oli  e grassi animali o vegetali
          solidificati  o induriti mediante qualsiasi altro processo,
          anche    raffinati,    ma    non    preparati,    destinati
          all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.12);
                52)   imitazioni   dello   strutto   e  altri  grassi
          alimentari preparati (v.d. ex 15.13);
                53) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);
                54) (soppresso);
                55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie
          o di sangue (v.d. 16.01);
                56)  altre  preparazioni  e  conserve  di  carni o di
          frattaglie  ad  esclusione  di quelle di fegato di oca o di
          anatra e di quelle di selvaggina (v.d. ex 16.02);
                57)  estratti  e  sughi di carne ed estratti di pesce
          (v.d. 16.03);
                58)  preparazioni  e  conserve  di  pesci, escluso il
          caviale   e   i  suoi  succedanei;  crostacei  e  molluschi
          (compresi   i   testacei),   esclusi  astici,  aragoste  ed
          ostriche,  preparati  o  conservati  (v.d.  ex  16.04  - ex
          16.05);
                59)  zuccheri  di  barbabietola e di canna allo stato
          solido,  esclusi  quelli  aromatizzati  o colorati (v.d. ex
          17.01);
                60)  altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli
          aromatizzati   o   colorati;   sciroppi   di  zuccheri  non
          aromatizzati  ne'  colorati;  succedanei  del  miele, anche
          misti  con  miele naturale; zuccheri e melassi caramellati;
          destinati  all'alimentazione  umana  od  animale  (v.d.  ex
          17.02);
                61)  melassi  destinati  all'alimentazione  umana  od
          animale,  esclusi  quelli  aromatizzati o colorati (v.d. ex
          17.03);
                62) (soppresso);
                63) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05);
                64) (soppresso);
                65)    estratti    di    malto;    preparazioni   per
          l'alimentazione  dei  fanciulli,  per  usi  dietetici  o di
          cucina,  a  base  di  farine,  semolini,  amidi,  fecole  o
          estratti  di  malto,  anche  addizionate di cacao in misura
          inferiore al 50 per cento in peso (v.d. 19.02);
                66)  tapioca,  compresa  quella  di  fecola di patate
          (v.d. 19.04);
                67)   prodotti   a  base  di  cereali;  ottenuti  per
          soffiatura  o  tostatura:  «puffed-rice»,  «corn-flakes»  e
          simili (v.d. 19.05);
                68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria
          e   della   biscotteria,  anche  addizionati  di  cacao  in
          qualsiasi proporzione (v.d. 19.08);
                69)  ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o
          conservati  nell'aceto  o  nell'acido  acetico, con o senza
          sale, spezie, mostarda o zuccheri (v.d. 20.01);
                70)  ortaggi  e piante mangerecce (esclusi i tartufi)
          preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v.d. ex
          20.02);
                71)  frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v.d.
          20.03);
                72)  frutta,  scorze  di  frutta,  piante  e parti di
          piante,   cotte  negli  zuccheri  o  candite  (sgocciolate,
          diacciate, cristallizzate) (v.d. 20.04);
                73)  puree  e  paste di frutta, gelatine, marmellate,
          ottenute  mediante  cottura, anche con aggiunta di zuccheri
          (v.d. 20.05);
                74)  frutta  altrimenti preparate o conservate, anche
          con aggiunta di zuccheri (v.d. ex 20.06);
                75) (soppresso);
                76)  cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti
          del  caffe'  e loro estratti; estratti o essenze di caffe',
          di  te',  di  mate'  e di camomilla; preparazioni a base di
          questi estratti o essenze (v.d. 21.02 - ex 30.03);
                77) farina di senape e senape preparate (v.d. 21.03);
                78)  salse;  condimenti  composti;  preparazioni  per
          zuppe,  minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati;
          preparazioni   alimentari   composte   omogeneizzate  (v.d.
          21.04-21.05);
                79)   lieviti  naturali,  e  vivi  o  morti,  lieviti
          artificiali preparati (v.d. 21.06);
                80) preparazioni alimentari non nominate ne' comprese
          altrove  (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi
          natura;
                81) acqua, acque minerali (v.d. ex 22.01);
                82) birra (v.d. 22.03);
                83) (soppresso);
                84)  [sidro,  sidro  di  pere  e  idromele  (v.d.  ex
          22.07)];
                85)  aceto  di vino; aceti commestibili non di vino e
          loro succedanei (v. d. 22.10);
                86)  farine  e  polveri  di carne e di frattaglie, di
          pesci,    di    crostacei,   di   molluschi,   non   adatte
          all'alimentazione  umana  e  destinate  esclusivamente alla
          nutrizione     degli     animali;     ciccioli    destinati
          all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 23.01);
                87)  polpe  di  barbabietole,  cascami  di  canne  da
          zucchero  esaurite  ed  altri  cascami  della fabbricazione
          dello  zucchero;  avanzi  della fabbricazione della birra e
          della    distillazione    degli    alcoli;   avanzi   della
          fabbricazione  degli amidi ed altri avanzi e residui simili
          (v. d. ex 23.03);
                88)   panelli,   sansa  di  olive  ed  altri  residui
          dell'estrazione  dell'olio  di  oliva,  escluse le morchie;
          panelli  ed  altri  residui  della  disoleazione  di semi e
          frutti oleosi (v.d. 23.04);
                89) fecce di vino, tartaro greggio (v. d. 23.05);
                90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli
          utilizzati  per  la  nutrizione degli animali, non nominati
          ne' compresi altrove (v. d. 23.06);
                91)    foraggi    melassati   o   zuccherati;   altre
          preparazioni    del    genere    di    quelle    utilizzate
          nell'alimentazione  degli animali, esclusi gli alimenti per
          cani  o  gatti condizionati per la vendita al minuto (v. d.
          ex 23.07);
                92)  tabacchi  greggi  o  non  lavorati;  cascami  di
          tabacco (v. d. 24.01);
                93)  lecitine  destinate  all'alimentazione  umana od
          animale (v. d. ex 29.24);
                94) - 97) (soppressi);
                98)  legna  da  ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o
          fascine;  cascami  di  legno,  compresa  la segatura (v. d.
          44.01);
                99) - 102) (soppressi);
                103)  energia  elettrica  per  uso domestico; energia
          elettrica  e  gas per uso di imprese estrattive, agricole e
          manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali
          e  simili;  energia  elettrica  per  il funzionamento degli
          impianti  irrigui,  di sollevamento e di scolo delle acque,
          utilizzati  dai  consorzi  di  bonifica  e  di irrigazione;
          energia  elettrica  fornita  ai  clienti  grossisti  di cui
          all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
          n.  79;  gas,  gas  metano  e  gas  petroliferi liquefatti,
          destinati  ad  essere  immessi direttamente nelle tubazioni
          delle  reti  di  distribuzione  per  essere successivamente
          erogati,  ovvero  destinati ad imprese che li impiegano per
          la produzione di energia elettrica;
                104)   oli   minerali  greggi,  oli  combustibili  ed
          estratti  aromatici  impiegati per generare, direttamente o
          indirettamente,   energia  elettrica,  purche'  la  potenza
          installata  non sia inferiore ad 1 KW; oli minerali greggi,
          oli  combustibili  (ad  eccezione  degli  oli  combustibili
          fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla
          lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del
          45  per  cento  in  peso  di  prodotti  petrolici, da usare
          direttamente  come  combustibili nelle caldaie e nei forni;
          oli  combustibili impiegati per produrre direttamente forza
          motrice  con  motori  fissi  in  stabilimenti  industriali,
          agricolo-industriali,  laboratori, cantieri di costruzione;
          oli  combustibili diversi da quelli speciali destinati alla
          trasformazione  in gas da immettere nelle reti cittadine di
          distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla
          distillazione  primaria  del  petrolio  naturale  greggio o
          dalle  lavorazioni  degli  stabilimenti che trasformano gli
          oli  minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi
          punto  di  infiammabilita'  (in vaso chiuso) inferiore a 55
          °C,  nei  quali  il distillato a 225 °C sia inferiore al 95
          per  cento in volume ed a 300 °C sia almeno il 90 per cento
          in   volume,   destinati  alla  trasformazione  in  gas  da
          immettere nelle reti cittadine di distribuzione;
                105) (soppresso);
                106)  prodotti  petroliferi per uso agricolo e per la
          pesca in acque interne;
                107) - 109) (soppressi);
                110) prodotti fitosanitari;
                111)   seme   per  la  fecondazione  artificiale  del
          bestiame;
                112)   principi   attivi   per   la  preparazione  ed
          integratori per mangimi;
                113)     prodotti     di     origine    minerale    e
          chimico-industriale  ed  additivi  per  la nutrizione degli
          animali;
                114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario,
          compresi  i  prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed
          articoli di   medicazione   di   cui   le  farmacie  devono
          obbligatoriamente   essere  dotate  secondo  la  farmacopea
          ufficiale;
                115) - 118) (soppressi);
                119)   contratti   di   scrittura  connessi  con  gli
          spettacoli teatrali;
                120)  prestazioni  rese  ai  clienti alloggiati nelle
          strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio
          1983,   n.   217,   e   successive  modificazioni,  nonche'
          prestazioni  di maggiore comfort alberghiero rese a persone
          ricoverate in istituti sanitari;
                121)   somministrazioni   di   alimenti   e  bevande;
          prestazioni  di  servizi dipendenti da contratti di appalto
          aventi  ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti
          e bevande;
                122) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e
          distribuzione   di   calore-energia   per   uso  domestico,
          derivante dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
                123)  spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi
          opere   liriche,   balletto,   prosa,   operetta,  commedia
          musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita'
          circensi  e  dello  spettacolo  viaggiante,  spettacoli  di
          burattini e marionette ovunque tenuti;
                123-bis) (soppresso);
                123-ter)  canoni  di abbonamento alle radiodiffusioni
          circolari  trasmesse  in  forma  codificata,  nonche'  alla
          diffusione   radiotelevisiva   con   accesso   condizionato
          effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via
          satellite  ivi  comprese le trasmissioni televisive punto -
          punto,  con  esclusione  dei  corrispettivi  dovuti  per la
          ricezione di programmi di contenuto pornografico;
                124) (soppresso);
                125)   prestazioni   di   servizi  mediante  macchine
          agricole  o  aeromobili  rese  a imprese agricole singole o
          associate;
                126) (soppresso);
                127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di
          cui  alla  legge  23 giugno  1927,  n.  1110,  e  al  regio
          decreto-legge  7 settembre  1938, n. 1696, convertito nella
          legge 5 gennaio 1939, n. 8;
                127-bis)  somministrazione  di  gas metano usato come
          combustibile  per  usi  domestici  di  cottura  cibi  e per
          produzione  di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista
          dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi
          (CIP)  n.  37 del 26 giugno 1986; somministrazione, tramite
          reti  di  distribuzione,  di gas di petrolio liquefatti per
          usi  domestici  di  cottura  cibi e per produzione di acqua
          calda;  gas  di petroli liquefatti contenuti o destinati ad
          essere  immessi  in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase
          della commercializzazione;
                127-ter) (soppresso);
                127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di
          teleriscaldamento  realizzate  in  conformita' alla vigente
          normativa in materia di risparmio energetico;
                127-quinquies)  opere  di  urbanizzazione  primaria e
          secondaria  elencate  nell'art.  4 della legge 29 settembre
          1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre
          1971,  n.  865; linee di trasporto metropolitane tramviarie
          ed  altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di
          produzione  e  reti  di  distribuzione  calore-energia e di
          energia  elettrica  da fonte solare-fotovoltaica ed eolica;
          impianti  di  depurazione  destinati  ad essere collegati a
          reti  fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori
          di  adduzione;  edifici  di  cui  all'art.  1  della  legge
          19 luglio  1961,  n.  659,  assimilati ai fabbricati di cui
          all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive
          modificazioni;
                127-sexies)    beni,    escluse   materie   prime   e
          semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli
          impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);
                127-septies)  prestazioni  di  servizi  dipendenti da
          contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere,
          degli   impianti   e   degli   edifici  di  cui  al  numero
          127-quinquies);
                127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per
          la  stipula  di  accordi  in  deroga previsti dall'art. 11,
          comma 2,   del   decreto-legge   11 luglio  1992,  n.  333,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
          n. 359, resi dalle organizzazioni della proprieta' edilizia
          e  dei  conduttori per il tramite delle loro organizzazioni
          provinciali;
              127-novies)  prestazioni  di trasporto di persone e dei
          rispettivi  bagagli  al  seguito,  escluse  quelle esenti a
          norma dell'art. 10, numero 14), del presente decreto;
              127-decies) (soppresso);
              127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i
          criteri  di  cui  al decreto ministeriale 2 agosto 1969 del
          Ministro  dei  lavori  pubblici  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale  n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate in
          proprieta'  o in godimento a soci da cooperative edilizie e
          loro  consorzi,  ancorche'  non  ultimate, purche' permanga
          l'originaria   destinazione,   qualora   non  ricorrano  le
          condizioni  richiamate  nel  numero 21) della parte seconda
          della   presente   tabella;   fabbricati   o   porzioni  di
          fabbricato,  diversi  dalle predette case di abitazione, di
          cui  all'art.  13  della  legge  2 luglio  1949,  n. 408, e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ancorche' non
          ultimati,   purche'   permanga  l'originaria  destinazione,
          ceduti da imprese costruttrici;
              127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto
          la    realizzazione    di    interventi   di   manutenzione
          straordinaria  di cui all'art. 31, primo comma, lettera b),
          della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia
          residenziale pubblica;
              127-terdecies)   beni,   escluse  le  materie  prime  e
          semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi
          di  recupero  di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978,
          n.  457,  esclusi  quelli  di  cui alle lettere a) e b) del
          primo comma dello stesso articolo;
              127-quaterdecies)  prestazioni di servizi dipendenti da
          contratti  di  appalto relativi alla costruzione di case di
          abitazione   di   cui   al   numero  127-undecies)  e  alla
          realizzazione  degli interventi di recupero di cui all'art.
          31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui
          alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;
              127-quinquiesdecies)    fabbricati    o   porzioni   di
          fabbricati  sui  quali  sono  stati  eseguiti interventi di
          recupero  di  cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.
          457,  esclusi  quelli di cui alle lettere a) e b) del primo
          comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno
          effettuato gli interventi;
              127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e
          deposito   temporaneo,   previste   dall'art.  6,  comma 1,
          lettere d), l)  e m),  del  decreto  legislativo 5 febbraio
          1997,  n. 22, di rifiuti urbani di cui all'art. 7, comma 2,
          e   di   rifiuti  speciali  di  cui  all'art.  7,  comma 3,
          lettera g),  del  medesimo  decreto, nonche' prestazioni di
          gestione di impianti di fognatura e depurazione;
              127-septiesdecies)  oggetti d'arte, di antiquariato, da
          collezione,   importati;   oggetti   d'arte   di  cui  alla
          lettera a)   della   tabella   allegata   al  decreto-legge
          23 febbraio  1995,  n.  41,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai
          loro eredi o legatari.».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 47 del citato decreto
          del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.  47 [44]  (Utili da partecipazione). - 1. Salvi i
          casi  di  cui  all'art.  3,  comma 3, lettera a), gli utili
          distribuiti   in   qualsiasi   forma   e   sotto  qualsiasi
          denominazione   dalle   societa'   o  dagli  enti  indicati
          nell'art.   73,  anche  in  occasione  della  liquidazione,
          concorrono   alla   formazione   del   reddito   imponibile
          complessivo   limitatamente   al  40  per  cento  del  loro
          ammontare. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si
          presumono      prioritariamente     distribuiti     l'utile
          dell'esercizio  e  le riserve diverse da quelle del comma 5
          per  la  quota  di  esse  non accantonata in sospensione di
          imposta.
              2.  Le renumerazioni dei contratti di cui all'art. 109,
          comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito
          imponibile  complessivo  nella stessa percentuale di cui al
          comma 1,  qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5
          per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto
          contabile  risultante  dall'ultimo bilancio approvato prima
          della  data  di  stipula  del  contratto nel caso in cui si
          tratti  di  societa' i cui titoli sono negoziati in mercati
          regolamentati  o  di  altre partecipazioni; se l'associante
          determina  il  reddito  in  base  alle  disposizioni di cui
          all'art.  66,  gli  utili  di  cui  al  periodo  precedente
          concorrono   alla   formazione   del   reddito   imponibile
          complessivo  dell'associato  nella misura del 40 per cento,
          qualora  l'apporto e' superiore al 25 per cento della somma
          delle  rimanenze  finali di cui agli articoli 92 e 93 e del
          costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i
          criteri   di   cui  all'art.  110  al  netto  dei  relativi
          ammortamenti.  Per i contratti stipulati con associanti non
          residenti,   la  disposizione  del  periodo  precedente  si
          applica  nel  rispetto  delle condizioni indicate nell'art.
          44,   comma 2,   lettera a),   ultimo   periodo;  ove  tali
          condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono
          alla formazione del reddito per il loro intero ammontare.
              3.  Nel  caso  di  distribuzione di utili in natura, il
          valore  imponibile  e'  determinato  in relazione al valore
          normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a)
          del comma 2 dell'art. 109.
              4.  Nonostante  quanto  previsto  dai commi precedenti,
          concorrono   integralmente   alla  formazione  del  reddito
          imponibile  gli  utili provenienti da societa' residenti in
          Paesi  o  territori a regime fiscale privilegiato di cui al
          decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
          ai  sensi dell'art. 167, comma 4, salvo nel caso in cui gli
          stessi  non siano gia' stati imputati al socio ai sensi del
          comma 1  dello  stesso  art.  167  e dell'art. 168 o se ivi
          residenti    sia    avvenuta   dimostrazione,   a   seguito
          dell'esercizio  dell'interpello  secondo  le  modalita' del
          comma 5,  lettera b),  dello  stesso art. 167, del rispetto
          delle  condizioni  indicate  nella  lettera c)  del comma 1
          dell'art.  87. Le disposizioni di cui al periodo precedente
          si  applicano anche alle remunerazioni di cui all'art. 109,
          comma 9,  lettera b),  relative  a  contratti stipulati con
          associanti residenti nei predetti Paesi o territori.
              5.  Non  costituiscono utili le somme e i beni ricevuti
          dai  soci  delle  societa' soggette all'imposta sul reddito
          delle  societa' a titolo di ripartizione di riserve o altri
          fondi  costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni
          o   quote,   con   interessi   di  conguaglio  versati  dai
          sottoscrittori  di  nuove  azioni  o  quote, con versamenti
          fatti  dai  soci  a fondo perduto o in conto capitale e con
          saldi   di   rivalutazione  monetaria  esenti  da  imposta;
          tuttavia  le  somme  o  il valore normale dei beni ricevuti
          riducono  il  costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o
          quote possedute.
              6.  In  caso  di  aumento del capitale sociale mediante
          passaggio  di  riserve  o  altri fondi a capitale le azioni
          gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore
          nominale delle azioni o quote gia' emesse non costituiscono
          utili  per  i  soci.  Tuttavia  se  e  nella  misura in cui
          l'aumento  e'  avvenuto  mediante  passaggio  a capitale di
          riserve  o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la
          riduzione    del    capitale   esuberante   successivamente
          deliberata   e'  considerata  distribuzione  di  utili;  la
          riduzione  si imputa con precedenza alla parte dell'aumento
          complessivo  di  capitale derivante dai passaggi a capitale
          di  riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5,
          a  partire  dal meno recente, ferme restando le norme delle
          leggi  in materia di rivalutazione monetaria che dispongono
          diversamente.
              7.  Le  somme o il valore normale dei beni ricevuti dai
          soci  in  caso  di recesso, di esclusione, di riscatto e di
          riduzione  del  capitale esuberante o di liquidazione anche
          concorsuale  delle societa' ed enti costituiscono utile per
          la  parte  che  eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la
          sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
              8.  Le  disposizioni  del presente articolo valgono, in
          quanto  applicabili,  anche  per  gli utili derivanti dalla
          partecipazione  in  enti,  diversi dalle societa', soggetti
          all'imposta di cui al titolo II.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  89 del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione  del  testo unico delle imposte sui redditi),
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.  89  [56]  (Dividendi ed interessi). - 1. Per gli
          utili  derivanti dalla partecipazione in societa' semplici,
          in  nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel
          territorio   dello   Stato  si  applicano  le  disposizioni
          dell'art. 5.
              2.  Gli  utili  distribuiti, in qualsiasi forma e sotto
          qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'art. 47,
          comma 7,  dalle  societa'  ed  enti  di  cui  all'art.  73,
          comma 1,  lettere a), b)  e c), non concorrono a formare il
          reddito  dell'esercizio  in  cui  sono  percepiti in quanto
          esclusi  dalla  formazione  del  reddito  della  societa' o
          dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.
          La   stessa   esclusione   si  applica  alla  remunerazione
          corrisposta relativamente ai contratti di cui all'art. 109,
          comma 9, lettera b), e alla remunerazione dei finanziamenti
          eccedenti di cui all'art. 98 direttamente erogati dal socio
          o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.
              3.  Verificandosi  la condizione dell'art. 44, comma 2,
          lettera a),  ultimo  periodo,  l'esclusione  del comma 2 si
          applica agli utili provenienti dai soggetti di cui all'art.
          73,  comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da
          contratti   di   cui  all'art.  109,  comma 9,  lettera b),
          stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti
          negli  Stati  o  territori a regime fiscale privilegiato di
          cui  al  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          adottato  ai  sensi  dell'art.  167,  comma 4,  o,  se  ivi
          residenti, relativamente ai quali, a seguito dell'esercizio
          dell'interpello   secondo   le   modalita'   del   comma 5,
          lettera b),  dell'art.  167, siano rispettate le condizioni
          di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 87. Concorrono
          in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero
          ammontare  gli  utili relativi ai contratti di cui all'art.
          109,  comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni
          di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.
              4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46
          e 47, ove compatibili.
              5.  Se  la  misura  non e' determinata per iscritto gli
          interessi si computano al saggio legale.
              6.  Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base
          a contratti «pronti contro termine» che prevedono l'obbligo
          di  rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il
          reddito   del  cessionario  per  l'ammontare  maturato  nel
          periodo  di  durata del contratto. La differenza positiva o
          negativa  tra il corrispettivo a pronti e quello a termine,
          al  netto  degli interessi maturati sulle attivita' oggetto
          dell'operazione   nel  periodo  di  durata  del  contratto,
          concorre  a  formare  il  reddito  per  la  quota  maturata
          nell'esercizio.
              7.   Per  i  contratti  di  conto  corrente  e  per  le
          operazioni  bancarie regolate in conto corrente, compresi i
          conti  correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra
          aziende  e  istituti  di  credito,  si considerano maturati
          anche  gli  interessi  compensati  a  norma  di  legge o di
          contratto.».
              - Si riporta il testo dell'art. 102, del citato decreto
          del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.  102  [67,  commi da  1  a  3, da 5 a 9 e 10-bis]
           (Ammortamento  dei  beni  materiali).  -  1.  Le  quote di
          ammortamento  del  costo dei beni materiali strumentali per
          l'esercizio   dell'impresa   sono   deducibili   a  partire
          dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
              2.  La  deduzione  e' ammessa in misura non superiore a
          quella  risultante  dall'applicazione al costo dei beni dei
          coefficienti    stabiliti    con   decreto   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale,  ridotti  alla  meta'  per il primo esercizio. I
          coefficienti  sono stabiliti per categorie di beni omogenei
          in  base  al  normale  periodo di deperimento e consumo nei
          vari settori produttivi.
              3.  La  misura massima indicata nel comma 2 puo' essere
          superata in proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei
          beni rispetto a quella normale del settore. Fatta eccezione
          per  i  beni  di  cui all'art. 164, comma 1, lettera b), la
          misura  stessa  puo'  essere  elevata  fino a due volte per
          ammortamento  anticipato  nell'esercizio in cui i beni sono
          entrati  in  funzione e nei due successivi; nell'ipotesi di
          beni   gia'   utilizzati   da   parte  di  altri  soggetti,
          l'ammortamento  anticipato  puo'  essere eseguito dal nuovo
          utilizzatore  soltanto  nell'esercizio  in  cui i beni sono
          entrati in funzione. Con decreto del Ministro dell'economia
          e  delle  finanze,  la  indicata misura massima puo' essere
          variata,  in  aumento  o  in  diminuzione, nei limiti di un
          quarto, in relazione al periodo di utilizzabilita' dei beni
          in particolari processi produttivi.
              4.   In   caso  di  eliminazione  di  beni  non  ancora
          completamente  ammortizzati  dal  complesso  produttivo, il
          costo residuo e' ammesso in deduzione.
              5.  Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a
          516,46  euro  e'  consentita  la  deduzione integrale delle
          spese  di  acquisizione  nell'esercizio  in  cui sono state
          sostenute.
              6.    Le    spese    di    manutenzione,   riparazione,
          ammodernamento  e  trasformazione,  che  dal  bilancio  non
          risultino  imputate  ad  incremento  del  costo dei beni ai
          quali  si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per
          cento  del  costo  complessivo  di  tutti  i beni materiali
          ammortizzabili  quale risulta all'inizio dell'esercizio dal
          registro  dei  beni ammortizzabili; per le imprese di nuova
          costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo
          esercizio,  sul  costo  complessivo quale risulta alla fine
          dell'esercizio;  per  i  beni  ceduti,  nonche'  per quelli
          acquisiti   nel   corso   dell'esercizio,  compresi  quelli
          costruiti   o  fatti  costruire,  la  deduzione  spetta  in
          proporzione alla durata del possesso ed e' commisurata, per
          il  cessionario,  al  costo di acquisizione. L'eccedenza e'
          deducibile   per   quote   costanti   nei  cinque  esercizi
          successivi. Per specifici settori produttivi possono essere
          stabiliti,  con  decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  diversi  criteri  e modalita' di deduzione. Resta
          ferma  la  deducibilita'  nell'esercizio  di competenza dei
          compensi  periodici  dovuti contrattualmente a terzi per la
          manutenzione  di  determinati  beni,  del  cui costo non si
          tiene  conto  nella  determinazione  del limite percentuale
          sopra indicato.
              7.   Per  i  beni  concessi  in  locazione  finanziaria
          l'impresa   concedente  che  imputa  a  conto  economico  i
          relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in
          ciascun  esercizio  nella  misura  risultante  dal relativo
          piano   di   ammortamento  finanziario  e  non  e'  ammesso
          l'ammortamento anticipato; indipendentemente dai criteri di
          contabilizzazione,  per  l'impresa utilizzatrice e' ammessa
          la  deduzione  dei  canoni di locazione a condizione che la
          durata  del  contratto  non  sia  inferiore  alla meta' del
          periodo  di  ammortamento  corrispondente  al  coefficiente
          stabilito  a  norma del comma 2, in relazione all'attivita'
          esercitata  dall'impresa  stessa,  se  il  contratto ha per
          oggetto  beni mobili, e comunque con un minimo di otto anni
          ed  un massimo di quindici anni se lo stesso ha per oggetto
          beni  immobili.  Per  i  beni di cui all'art. 164, comma 1,
          lettera b),   la  deducibilita'  dei  canoni  di  locazione
          finanziaria  e'  ammessa  a  condizione  che  la durata del
          contratto  non  sia  inferiore al periodo di ammodernamento
          corrispondente   al  coefficiente  stabilito  a  norma  del
          comma 2.  Con  lo  stesso  decreto previsto dal comma 3, il
          Ministro   dell'economia   e   delle  finanze  provvede  ad
          aumentare  o diminuire, nel limite della meta', la predetta
          durata minima dei contratti ai fini della deducibilita' dei
          canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata
          la  misura  massima  dell'ammortamento  di  cui  al secondo
          periodo del medesimo comma 3.
              8.  Per  le  aziende  date in affitto o in usufrutto le
          quote  di ammortamento sono deducibili nella determinazione
          del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario. Le quote
          di  ammortamento  sono  commisurate al costo originario dei
          beni quale risulta dalla contabilita' del concedente e sono
          deducibili   fino   a  concorrenza  del  costo  non  ancora
          ammortizzato   ovvero,  se  il  concedente  non  ha  tenuto
          regolarmente  il  registro  dei beni ammortizzabili o altro
          libro  o  registro  secondo le modalita' di cui all'art. 13
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 7 dicembre
          2001,  n.  435,  e  dell'art.  2,  comma 1, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  21 dicembre  1996,  n.  695,
          considerando  gia'  dedotte,  per  il 50 per cento del loro
          ammontare,  le  quote  relative  al periodo di ammortamento
          gia'  decorso. Le disposizioni di cui al presente comma non
          si  applicano  nei  casi di deroga convenzionale alle norme
          dell'art.  2561 del codice civile, concernenti l'obbligo di
          conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili.
              9.  Le  quote  di  ammortamento,  i canoni di locazione
          anche  finanziaria  o  di  noleggio e le spese di impiego e
          manutenzione  relativi  ad apparecchiature terminali per il
          servizio  radiomobile  pubblico  terrestre di comunicazione
          soggette  alla  tassa  sulle concessioni governative di cui
          all'art.   21   della   tariffa  allegata  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
          sostituita  dal  decreto ministeriale 28 dicembre 1995, del
          Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  303  del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura
          del  50  per  cento.  La  percentuale  di cui al precedente
          periodo  e' elevata al 100 per cento per gli oneri relativi
          ad  impianti  di  telefonia  dei  veicoli utilizzati per il
          trasporto  di merci da parte delle imprese di autotrasporto
          limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.».
              Il  testo della lettera b), del comma 1, dell'art. 164,
          del   citato   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente:
                «b)  nella misura del 50 per cento relativamente alle
          autovetture  ed  autocaravan,  di  cui  alle citate lettere
          dell'art.  54  del  citato  decreto  legislativo n. 285 del
          1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso
          da   quello  indicato  alla  lettera a),  numero  1).  Tale
          percentuale  e'  elevata  all'80  per  cento  per i veicoli
          utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di
          rappresentanza  di commercio. Nel caso di esercizio di arti
          e  professioni  in  forma  individuale, la deducibilita' e'
          ammessa,   nella   suddetta   misura   del  50  per  cento,
          limitatamente  ad un solo veicolo; se l'attivita' e' svolta
          da  societa'  semplici e da associazioni di cui all'art. 5,
          la  deducibilita' e' consentita soltanto per un veicolo per
          ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del
          costo  di  acquisizione  che  eccede lire 35 milioni per le
          autovetture  e  gli  autocaravan,  lire  8  milioni  per  i
          motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare
          dei  canoni  proporzionalmente  corrispondente  al costo di
          detti  veicoli  che  eccede  i  limiti  indicati, se i beni
          medesimi   sono   utilizzati   in   locazione  finanziaria;
          dell'ammontare  dei  costi  di  locazione e di noleggio che
          eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan,
          lire  1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i
          ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attivita'
          svolte da societa' semplici e associazioni di cui al citato
          art.  5,  i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o
          associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore
          dei  contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio
          vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo
          anche  conto  delle  variazioni  dell'indice  dei prezzi al
          consumo   per   le   famiglie  di  operai  e  di  impiegati
          verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro
          delle  finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
          del  commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35
          milioni  di lire per le autovetture e' elevato a 50 milioni
          di   lire  per  gli  autoveicoli  utilizzati  da  agenti  o
          rappresentanti di commercio.».
              - Si  riporta il testo degli articoli 84, 115 e 116 del
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 917 del
          1986, come modificato dalla presente legge:
              «Art. 84 (Riporto delle perdite). - 1. La perdita di un
          periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli
          per la determinazione del reddito, puo' essere computata in
          diminuzione  del  reddito dei periodi d'imposta successivi,
          ma  non  oltre  il  quinto,  per l'intero importo che trova
          capienza  nel  reddito  imponibile  di ciascuno di essi. La
          perdita  e'  diminuita  dei  proventi  esenti  dall'imposta
          diversi da quelli di cui all'art. 87, per la parte del loro
          ammontare  che  eccede i componenti negativi non dedotti ai
          sensi   degli   articoli 96  e  109,  commi 5  e  6.  Detta
          differenza  potra' tuttavia essere computata in diminuzione
          del  reddito  complessivo  in  misura  tale  che  l'imposta
          corrispondente  al reddito imponibile risulti compensata da
          eventuali  crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo
          di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui
          all'art. 80.
              2.   Le   perdite  realizzate  nei  primi  tre  periodi
          d'imposta  dalla  data  di  costituzione  possono,  con  le
          modalita'   previste   al   comma 1,  essere  computate  in
          diminuzione  del  reddito complessivo dei periodi d'imposta
          successivi  senza alcun limite di tempo a condizione che si
          riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.
              3.  Le  disposizioni  del  comma 1 non si applicano nel
          caso  in  cui  la  maggioranza  delle partecipazioni aventi
          diritto  di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che
          riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da
          terzi,   anche   a  titolo  temporaneo  e,  inoltre,  venga
          modificata  l'attivita'  principale in fatto esercitata nei
          periodi  d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.
          La  modifica  dell'attivita' assume rilevanza se interviene
          nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento
          od  acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La
          limitazione non si applica qualora:
                a) (abrogata);
                b) le  partecipazioni  siano  relative a societa' che
          nel  biennio  precedente  a  quello  di trasferimento hanno
          avuto  un  numero  di  dipendenti  mai inferiore alle dieci
          unita'   e  per  le  quali  dal  conto  economico  relativo
          all'esercizio   precedente   a   quello   di  trasferimento
          risultino  un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita'
          caratteristica,  e un ammontare delle spese per prestazioni
          di   lavoro  subordinato  e  relativi  contributi,  di  cui
          all'art.  2425 del codice civile, superiore al 40 per cento
          di  quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi
          anteriori.».
              «Art.  115 (Opzione  per  la trasparenza fiscale). - 1.
          Esercitando   l'opzione  di  cui  al  comma 4,  il  reddito
          imponibile  dei  soggetti  di  cui  all'art.  73,  comma 1,
          lettera a),    al    cui   capitale   sociale   partecipano
          esclusivamente   soggetti  di  cui  allo  stesso  art.  73,
          comma 1,  lettera a),  ciascuno  con  una  percentuale  del
          diritto   di  voto  esercitabile  nell'assemblea  generale,
          richiamata   dall'art.   2346   del  codice  civile,  e  di
          partecipazione  agli  utili non inferiore al 10 per cento e
          non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio,
          indipendentemente         dall'effettiva        percezione,
          proporzionalmente  alla  sua  quota  di partecipazione agli
          utili.  Ai  soli  fini  dell'ammissione al regime di cui al
          presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli
          utili  di  cui  al periodo precedente non si considerano le
          azioni  prive  del  predetto  diritto di voto e la quota di
          utili  delle  azioni  di  cui all'art. 2350, secondo comma,
          primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota
          di  partecipazione  al  capitale  delle  azioni medesime. I
          requisiti  di  cui  al  primo  periodo  devono sussistere a
          partire  dal  primo  giorno  del  periodo  d'imposta  della
          partecipata  in  cui  si  esercita  l'opzione  e  permanere
          ininterrottamente  sino  al termine del periodo di opzione.
          L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:
                a) i  soci  partecipanti  fruiscano  della  riduzione
          dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
                b) la  societa' partecipata eserciti l'opzione di cui
          agli articoli 117 e 130.
              2.  Nel  caso  in  cui i soci con i requisiti di cui al
          comma 1  non  siano  residenti  nel  territorio dello Stato
          l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
          vi   sia   obbligo  di  ritenuta  alla  fonte  sugli  utili
          distribuiti.
              3.   L'imputazione  del  reddito  avviene  nei  periodi
          d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
          chiusura  dell'esercizio  della  societa'  partecipata.  Le
          ritenute  operate  a  titolo  d'acconto sui redditi di tale
          societa',  i  relativi  crediti  d'imposta  e  gli  acconti
          versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
          secondo  la  percentuale  di  partecipazione  agli utili di
          ciascuno.  Le  perdite  fiscali  della societa' partecipata
          relative  a  periodi  in  cui  e'  efficace  l'opzione sono
          imputate  ai  soci  in proporzione alle rispettive quote di
          partecipazione  ed  entro il limite della propria quota del
          patrimonio  netto  contabile della societa' partecipata. Le
          perdite  fiscali  dei soci relative agli esercizi anteriori
          all'inizio  della  tassazione  per  trasparenza non possono
          essere  utilizzate  per compensare i redditi imputati dalle
          societa' partecipate.
              4.  L'opzione  e' irrevocabile per tre esercizi sociali
          della  societa'  partecipata  e  deve  essere esercitata da
          tutte   le   societa'   e   comunicata  all'Amministrazione
          finanziaria,  entro  il  primo  dei  tre  esercizi  sociali
          predetti, secondo le modalita' indicate in un provvedimento
          del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
              5.  L'esercizio  dell'opzione  di  cui  al  comma 4 non
          modifica  il  regime  fiscale  in  capo  ai  soci di quanto
          distribuito  dalla societa' partecipata utilizzando riserve
          costituite  con  utili  di precedenti esercizi o riserve di
          cui  all'art.  47,  comma 5.  Ai fini dell'applicazione del
          presente    comma,   durante   i   periodi   di   validita'
          dell'opzione,   salva   una   diversa   esplicita  volonta'
          assembleare,  si  considerano  prioritariamente distribuiti
          gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
          coperture   di  perdite,  si  considerano  prioritariamente
          utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
              6.  Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio
          dell'opzione,  l'efficacia  della  stessa cessa dall'inizio
          dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata.
          Gli  effetti  dell'opzione  non  vengono  meno  nel caso di
          mutamento    della   compagine   sociale   della   societa'
          partecipata   mediante  l'ingresso  di  nuovi  soci  con  i
          requisiti di cui al comma 1 o 2.
              7.  Nel  primo  esercizio di efficacia dell'opzione gli
          obblighi   di   acconto   permangono  anche  in  capo  alla
          partecipata.   Per  la  determinazione  degli  obblighi  di
          acconto  della  partecipata stessa e dei suoi soci nel caso
          venga  meno  l'efficacia  dell'opzione,  si  applica quanto
          previsto  dall'art.  124,  comma 2.  Nel  caso  di  mancato
          rinnovo   dell'opzione,   gli   obblighi   di   acconto  si
          determinano  senza considerare gli effetti dell'opzione sia
          per la societa' partecipata, sia per i soci.
              8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile
          con   ciascun  socio  per  l'imposta,  le  sanzioni  e  gli
          interessi   conseguenti   all'obbligo  di  imputazione  del
          reddito.
              9.  Le  disposizioni  applicative  della presente norma
          sono  stabilite  dallo  stesso  decreto ministeriale di cui
          all'art. 129.
              10.  Ai  soggetti  di  cui  al  comma 1 si applicano le
          disposizioni di cui all'art. 40, secondo comma, del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
              11.  Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto
          di  imputazione  rettificando  i  valori patrimoniali della
          societa'   partecipata   secondo   le   modalita'  previste
          dall'art.   128,  fino  a  concorrenza  delle  svalutazioni
          determinatesi  per  effetto  di  rettifiche  di  valore  ed
          accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
          rivalutazioni  assoggettate a tassazione, dedotte dal socio
          medesimo  nel  periodo  d'imposta  antecedente a quello dal
          quale  ha  effetto  l'opzione  di cui al comma 4 e nei nove
          precedenti.
              12.  Per  le  partecipazioni  in  societa' indicate nel
          comma 1,  il  relativo  costo  e'  aumentato  o  diminuito,
          rispettivamente,  dei  redditi  e delle perdite imputati ai
          soci  ed  e'  altresi'  diminuito,  fino  a concorrenza dei
          redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.».
              «Art.  116  (Opzione  per  la trasparenza fiscale delle
          societa'  a ristretta base proprietaria). - 1. L'opzione di
          cui  all'art.  115  puo'  essere  esercitata  con le stesse
          modalita'  ed  alle  stesse  condizioni,  ad  esclusione di
          quelle  indicate  nel  comma 1 del medesimo art. 115, dalle
          societa' a responsabilita' limitata il cui volume di ricavi
          non  supera  le  soglie  previste  per l'applicazione degli
          studi  di  settore  e  con  una  compagine sociale composta
          esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a
          10 o a 20 nel caso di societa' cooperativa.
              2.  Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto
          periodo  del  comma 3  dell'art.  115  e quelle del primo e
          terzo  periodo  del  comma 3 dell'art. 8. Le plusvalenze di
          cui  all'art.  87 e gli utili di cui all'art. 89, commi 2 e
          3,  concorrono a formare il reddito imponibile nella misura
          indicata,   rispettivamente,   nell'art.   58,  comma 2,  e
          nell'art. 59.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 33 della gia' citata
          legge  n.  388  del  2000,  come  modificato dalla presente
          legge:
              «Art.   33  (Disposizioni  in  materia  di  imposta  di
          registro   e   altre   imposte   indirette  e  disposizioni
          agevolative).  -  1.  All'art.  8  della  tariffa, parte I,
          allegata  al  testo  unico  delle  disposizioni concernenti
          l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo agli atti
          dell'autorita'  giudiziaria  soggetti  a  registrazione  in
          termine fisso, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) ...;
                b) nella  nota  II)  le parole: «Gli atti di cui alla
          lettera b)»  sono  sostituite  dalle seguenti: «Gli atti di
          cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis».
              2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere
          dal 1° marzo 2001.
              3. (Abrogato);
              4.  Alla  tabella di cui all'allegato B del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 642, e
          successive  modificazioni,  recante  gli  atti, documenti e
          registri  esenti  dall'imposta  di  bollo sono apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) all'art.  7,  primo comma, le parole: «ricevute ed
          altri  documenti  relativi  a  conti correnti postali» sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «ricevute, quietanze ed altri
          documenti  recanti  addebitamenti o accreditamenti formati,
          emessi  ovvero  ricevuti  dalle banche nonche' dagli uffici
          della societa' Poste Italiane S.p.A.»;
                b) ...;
                c) ....
              5. ....
              6.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2001  la Croce Rossa
          Italiana  e'  esonerata  dal  pagamento  del  canone  radio
          complessivamente    dovuto    per    tutte   le   attivita'
          assistenziali,   di   protezione   civile   e  di  soccorso
          sanitario.  Per  la  Croce  Rossa  Italiana  sono  altresi'
          autorizzati   i   collegamenti  esercitati  alla  data  del
          31 dicembre  2000,  che  non  risultino  incompatibili  con
          impianti  di  telecomunicazione  esistenti  appartenenti ad
          organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.
              7. (Abrogato);
              8.  Il  comma 10  dell'art.  9  della legge 23 dicembre
          1999, n. 488, e' abrogato.
              9. (Abrogato);
              10.  Sono  esenti  dall'imposta  di  cui all'art. 3 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          643,  con  effetto  dalla data della sua entrata in vigore,
          gli  immobili  appartenenti agli enti rappresentativi delle
          confessioni   religiose   aventi   personalita'  giuridica,
          nonche' agli enti religiosi riconosciuti in base alle leggi
          attuative  delle  intese  stipulate  dallo  Stato  ai sensi
          dell'art.  8 della Costituzione. Non si fa comunque luogo a
          rimborsi di versamenti gia' effettuati.
              11. ....
              12.  Alla  lettera a)  del  comma 1  della  nota II-bis
          all'art.  1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico
          delle   disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          26 aprile  1986,  n.  131,  e  successive modificazioni, le
          parole: «entro un anno dall'acquisto» sono sostituite dalle
          seguenti: «entro diciotto mesi dall'acquisto».
              13. ...»
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 3, 19, 24, 93 e
          101 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica
          n. 917 del 1986, come modificato dalla presente legge:
              «Art.  3 (Base  imponibile).  - 1. L'imposta si applica
          sul   reddito  complessivo  del  soggetto,  formato  per  i
          residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri
          deducibili  indicati  nell'art. 10, nonche' delle deduzioni
          effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e
          per  i  non  residenti  soltanto  da  quelli  prodotti  nel
          territorio dello Stato.
              2.   In   deroga   al   comma 1  l'imposta  si  applica
          separatamente  sui  redditi  elencati  nell'art.  17, salvo
          quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
              3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
                a) i  redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a
          ritenuta  alla  fonte  a  titolo  di  imposta  o ad imposta
          sostitutiva;
                b) gli  assegni  periodici  destinati al mantenimento
          dei   figli   spettanti   al   coniuge  in  conseguenza  di
          separazione   legale   ed   effettiva  o  di  annullamento,
          scioglimento   o   cessazione   degli  effetti  civili  del
          matrimonio,  nella misura in cui risultano da provvedimenti
          dell'autorita' giudiziaria;
                c) (abrogata);
                d) gli  assegni  familiari  e l'assegno per il nucleo
          familiare,  nonche',  con gli stessi limiti e alle medesime
          condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque
          denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;
                d-bis)   la  maggiorazione  sociale  dei  trattamenti
          pensionistici  prevista dall'art. 1 della legge 29 dicembre
          1988, n. 544.
              «Art.  19  (Indennita'  di  fine  rapporto).  -  1.  Il
          trattamento  di  fine  rapporto  costituisce reddito per un
          importo  che  si determina riducendo il suo ammontare delle
          rivalutazioni  gia'  assoggettate  ad  imposta sostitutiva.
          L'imposta  e'  applicata  con  l'aliquota  determinata  con
          riferimento  all'anno  in  cui  e' maturato il diritto alla
          percezione,    corrispondente   all'importo   che   risulta
          dividendo  il suo ammontare aumentato delle somme destinate
          alle  forme  pensionistiche  di  cui al decreto legislativo
          21 aprile  1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni gia'
          assoggettate  ad  imposta  sostitutiva, per il numero degli
          anni  e  frazione di anno preso a base di commisurazione, e
          moltiplicando   il   risultato   per   dodici.  Gli  uffici
          finanziari  provvedono  a  riliquidare  l'imposta  in  base
          all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti
          a  quello  in  cui  e' maturato il diritto alla percezione,
          iscrivendo  a  ruolo  le  maggiori  imposte  dovute  ovvero
          rimborsando quelle spettanti.
              1-bis.  Se in uno o piu' degli anni indicati al comma 1
          non  vi  e'  stato  reddito imponibile, l'aliquota media si
          calcola  con  riferimento  agli  anni  in  cui  vi e' stato
          reddito  imponibile;  se non vi e' stato reddito imponibile
          in  alcuno  di  tali  anni, si applica l'aliquota stabilita
          dall'art. 13 per il primo scaglione di reddito.
              1-ter.  Qualora  il  trattamento  di  fine rapporto sia
          relativo  a  rapporti  di  lavoro  a  tempo determinato, di
          durata  effettiva  non  superiore  a  due  anni,  l'imposta
          determinata ai sensi del comma 1 e' diminuita di un importo
          pari  a  lire  120  mila  per  ciascun  anno; per i periodi
          inferiori ad un anno, tale importo e' rapportato a mese. Se
          il  rapporto  si  svolge  per  un numero di ore inferiore a
          quello   ordinario   previsto   dai   contratti  collettivi
          nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta.
              2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a)
          del  comma 1 dell'art. 17, anche se commisurate alla durata
          del  rapporto  di lavoro e anche se corrisposte da soggetti
          diversi  dal  datore di lavoro, sono imponibili per il loro
          ammontare  complessivo, al netto dei contributi obbligatori
          dovuti  per  legge, con l'aliquota determinata agli effetti
          del  comma 1.  Tali  indennita'  e  somme, se corrisposte a
          titolo  definitivo  e  in  relazione  ad un presupposto non
          connesso  alla  cessazione  del  rapporto  di lavoro che ha
          generato  il  trattamento di fine rapporto, sono imponibili
          per  il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con
          i criteri di cui al comma 1.
              2-bis. Le indennita' equipollenti, comunque denominate,
          commisurate  alla  durata dei rapporti di lavoro dipendente
          di  cui  alla  lettera a),  del comma 1, dell'art. 17, sono
          imponibili  per  un  importo  che si determina riducendo il
          loro  ammontare  netto  di  una somma pari a L. 600.000 per
          ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione
          dei    periodi   di   anzianita'   convenzionale;   per   i
          periodiinferiori  all'anno  la  riduzione  e'  rapportata a
          mese.  Se  il  rapporto  si  svolge  per  un  numero di ore
          inferiore   a   quello  ordinario  previsto  dai  contratti
          collettivi    nazionali    di    lavoro,    la   somma   e'
          proporzionalmente   ridotta.  L'imposta  e'  applicata  con
          l'aliquota  determinata  con riferimento all'anno in cui e'
          maturato   il   diritto   alla  percezione,  corrispondente
          all'importo  che  risulta dividendo il suo ammontare netto,
          aumentato  delle  somme destinate alle forme pensionistiche
          di  cui  al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per
          il  numero  degli  anni  e frazione di anno preso a base di
          commisurazione,  e  moltiplicando  il risultato per dodici.
          L'ammontare  netto  delle  indennita',  alla cui formazione
          concorrono  contributi  previdenziali  posti  a  carico dei
          lavoratori  dipendenti  e  assimilati,  e' computato previa
          detrazione  di  una  somma  pari  alla  percentuale di tali
          indennita'   corrispondente  al  rapporto,  alla  data  del
          collocamento  a  riposo  o  alla data in cui e' maturato il
          diritto  alla  percezione,  fra  l'aliquota  del contributo
          previdenziale  posto  a  carico dei lavoratori dipendenti e
          assimilati  e  l'aliquota complessiva del contributo stesso
          versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.
              3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di
          entrata  in  vigore  della  legge 29 maggio 1982, n. 297 il
          trattamento  di  fine  rapporto risulta calcolato in misura
          superiore  ad  una  mensilita' della retribuzione annua per
          ogni  anno  preso  a  base di commisurazione, ai fini della
          determinazione  dell'aliquota  ai  sensi del comma 1 non si
          tiene conto dell'eccedenza.
              4.   Salvo   conguaglio   all'atto  della  liquidazione
          definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al
          trattamento    di   fine   rapporto   e   alle   indennita'
          equipollenti,  nonche'  sulle  anticipazioni  relative alle
          altre   indennita'   e   somme,   si   applica   l'aliquota
          determinata,  rispettivamente,  a  norma  dei  commi 1, 2 e
          2-bis,  considerando l'importo accantonato, aumentato dalle
          anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al
          netto  delle  rivalutazioni  gia'  assoggettate  ad imposta
          sostitutiva.  Non si considerano anticipazioni le somme e i
          valori  destinati  alle  forme  pensionistiche  di  cui  al
          decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
              4-bis. (Abrogato).
              5.  Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile
          e  nell'ipotesi  di  cui  al comma 3 dell'art. 7 l'imposta,
          determinata  a norma del presente articolo, e' dovuta dagli
          aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da
          ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle
          successioni   proporzionali   al   credito  indicato  nella
          relativa    dichiarazione    e'    ammessa   in   deduzione
          dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
              6.   Con   decreti  del  Ministro  delle  finanze  sono
          stabiliti  i  criteri  e  le modalita' per lo scambio delle
          informazioni   occorrenti  ai  fini  dell'applicazione  del
          comma 2  tra  i  soggetti  tenuti alla corresponsione delle
          indennita'   e   delle  altre  somme  in  dipendenza  della
          cessazione del medesimo rapporto di lavoro.».
              «Art.  24  [21] (Determinazione dell'imposta dovuta dai
          non  residenti).  -  1.  Nei  confronti  dei  non residenti
          l'imposta  si applica sul reddito complessivo e sui redditi
          tassati  separatamente  a  norma  dei  precedenti articoli,
          salvo il disposto dei commi 2 e 3.
              2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli
          oneri  di  cui alle lettere a), g), h), i) e l) del comma 1
          dell'art. 10.
              3.  Le  detrazioni di cui all'art. 15 spettano soltanto
          per  gli oneri indicati alle lettere a), b), g), h), h-bis)
          e i) dello stesso articolo.».
              «Art.  93  [60]   (Opere, forniture e servizi di durata
          ultrannuale).  -  1. Le  variazioni  delle rimanenze finali
          delle  opere,  forniture  e  servizi  pattuiti come oggetto
          unitario  e  con  tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto
          alle  esistenze  iniziali,  concorrono a formare il reddito
          dell'esercizio.   A  tal  fine  le  rimanenze  finali,  che
          costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo,
          sono  assunte per il valore complessivo determinato a norma
          delle  disposizioni  che  seguono per la parte eseguita fin
          dall'inizio   dell'esecuzione   del   contratto,  salvo  il
          disposto del comma 4.
              2. La valutazione e' fatta sulla base dei corrispettivi
          pattuiti.   Delle  maggiorazioni  di  prezzo  richieste  in
          applicazione   di  disposizioni  di  legge  o  di  clausole
          contrattuali  si  tiene  conto,  finche'  non  siano  state
          definitivamente  stabilite,  in  misura non inferiore al 50
          per  cento.  Per  la  parte  di  opere, forniture e servizi
          coperta  da stati di avanzamento la valutazione e' fatta in
          base ai corrispettivi liquidati.
              3. (Abrogato).
              4.  I  corrispettivi  liquidati a titolo definitivo dal
          committente  si  comprendono  tra i ricavi e la valutazione
          tra  le  rimanenze,  in  caso  di liquidazione parziale, e'
          limitata  alla  parte non ancora liquidata. Ogni successiva
          variazione   dei   corrispettivi  e'  imputata  al  reddito
          dell'esercizio in cui e' stata definitivamente stabilita.
              5.  In  deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4, le
          imprese  che contabilizzano in bilancio le opere, forniture
          e  servizi,  valutando  le rimanenze al costo e imputando i
          corrispettivi  all'esercizio  nel  quale sono consegnate le
          opere  o  ultimati i servizi e le forniture, possono essere
          autorizzate  dall'ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate  ad
          applicare   lo   stesso   metodo   anche   ai   fini  della
          determinazione      del      reddito.      La     richiesta
          dell'autorizzazione  e' presentata all'ufficio dell'Agenzia
          delle entrate e s'intende accolta se l'ufficio non notifica
          avviso   contrario  entro  tre  mesi.  L'autorizzazione  ha
          effetto  a partire dall'esercizio in corso alla data in cui
          e' rilasciata. L'autorizzazione ha effetto a condizione che
          il  contribuente  adotti  il  metodo contabile previsto nel
          presente comma per tutte le opere, forniture e servizi.
              6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato,
          distintamente  per ciascuna opera, fornitura o servizio, un
          prospetto   recante   l'indicazione   degli   estremi   del
          contratto,   delle   generalita'   e  della  residenza  del
          committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti
          a  base  per  la  valutazione  e della collocazione di tali
          elementi nei conti dell'impresa.
              7. (Abrogato).».
              «Art.    101    [66]     (Minusvalenze    patrimoniali,
          sopravvenienze passive e perdite). - 1. Le minusvalenze dei
          beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati negli
          articoli 85,  comma 1,  e  87,  determinate  con gli stessi
          criteri  stabiliti per la determinazione delle plusvalenze,
          sono  deducibili  se sono realizzate ai sensi dell'art. 86,
          commi 1, lettere a) e b), e 2.
              1-bis.  Per i beni di cui all'art. 87, fermi restando i
          requisiti  ivi  previsti  al  comma 1, lettere b), c) e d),
          l'applicazione   del   comma 1  del  presente  articolo  e'
          subordinata  all'ininterrotto possesso dal primo giorno del
          dodicesimo  mese  precedente quello dell'avvenuta cessione,
          considerando  cedute  per prime le azioni o quote acquisite
          in data piu' recente.
              2.  Per  la valutazione dei beni indicati nell'art. 85,
          comma 1,    lettere c), d)    ed e),    che   costituiscono
          immobilizzazioni  finanziarie  si applicano le disposizioni
          dell'art.  94;  tuttavia,  per  i titoli di cui alla citata
          lettera e)  negoziati  nei mercati regolamentati italiani o
          esteri,  le  minusvalenze  sono  deducibili  in  misura non
          eccedente   la   differenza   tra   il  valore  fiscalmente
          riconosciuto  e  quello  determinato  in  base  alla  media
          aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.
              3.  Per  le  immobilizzazioni finanziarie costituite da
          partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte
          in  bilancio  a  norma  dell'art.  2426,  n. 4), del codice
          civile  o  di  leggi  speciali,  non e' deducibile, anche a
          titolo  di  ammortamento,  la  parte  del costo di acquisto
          eccedente   il   valore  corrispondente  alla  frazione  di
          patrimonio    netto    risultante    dall'ultimo   bilancio
          dell'impresa partecipata.
              4.  Si  considerano  sopravvenienze  passive il mancato
          conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso
          a   formare   il   reddito   in   precedenti  esercizi,  il
          sostenimento  di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi
          o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
          precedenti  esercizi  e  la  sopravvenuta  insussistenza di
          attivita'  iscritte  in  bilancio  in  precedenti  esercizi
          diverse da quelle di cui all'art. 87.
              5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al
          costo  non  ammortizzato  di  essi, e le perdite su crediti
          sono  deducibili se risultano da elementi certi e precisi e
          in  ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e'
          assoggettato  a procedure concorsuali. Ai fini del presente
          comma,  il  debitore  si considera assoggettato a procedura
          concorsuale  dalla  data  della  sentenza  dichiarativa del
          fallimento  o  del provvedimento che ordina la liquidazione
          coatta  amministrativa  o  del  decreto  di ammissione alla
          procedura  di  concordato  preventivo  o  del  decreto  che
          dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle
          grandi imprese in crisi.
              6.  Per  le  perdite  derivanti dalla partecipazione in
          societa'  in  nome  collettivo e in accomandita semplice si
          applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 8.
              7.  I  versamenti  in  denaro o in natura fatti a fondo
          perduto  o  in  conto  capitale  alle  societa' indicate al
          comma 6  dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai
          crediti  non  sono  ammessi  in  deduzione  ed  il relativo
          ammontare si aggiunge al costo della partecipazione.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  25 del gia' citato
          decreto  n.  600  del  1973, come modificato dalla presente
          legge:
              «Art. 25. (Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su
          altri   redditi).   - I   soggetti   indicati   nel   primo
          comma dell'art.  23, che corrispondono a soggetti residenti
          nel  territorio  dello  Stato compensi comunque denominati,
          anche   sotto  forma  di  partecipazione  agli  utili,  per
          prestazioni  di  lavoro  autonomo, ancorche' non esercitate
          abitualmente  ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di
          terzi  o  per  l'assunzione di obblighi di fare, non fare o
          permettere,  devono  operare  all'atto  del  pagamento  una
          ritenuta  del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta
          sul  reddito  delle persone fisiche dovuta dai percipienti,
          con  l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere
          operata  dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui
          compensi  percepiti  dall'amministratore  di condominio. La
          stessa  ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile
          delle  somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare
          delle somme di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 49
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917.  La  ritenuta  e'  elevata  al 20 per cento per le
          indennita'   di   cui  alle  lettere c)  e d)  del  comma 1
          dell'art.   16   dello   stesso  testo  unico,  concernente
          tassazione  separata.  La  ritenuta non deve essere operata
          per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.
              Salvo  quanto  disposto  nell'ultimo comma del presente
          articolo,  se  i  compensi  e  le  altre  somme  di  cui al
          comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti,
          deve  essere  operata una ritenuta a titolo d'imposta nella
          misura   del   30  per  cento,  anche  per  le  prestazioni
          effettuate  nell'esercizio  di  imprese.  Ne sono esclusi i
          compensi  per  prestazioni  di  lavoro  autonomo effettuate
          all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in
          Italia di soggetti non residenti.
              Le  disposizioni  dei precedenti commi non si applicano
          ai  compensi di importo inferiore a lire 50.000 corrisposti
          dai  soggetti  indicati  nella  lettera c) dell'art. 2, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  598,  per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato
          abitualmente  e  sempreche'  non  costituiscano  acconto di
          maggiori compensi.
              I compensi di cui all'art. 23, comma 2, lettera c), del
          testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto
          del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
          corrisposti  a  non residenti sono soggetti ad una ritenuta
          del  trenta  per  cento  a  titolo  di  imposta sulla parte
          imponibile  del  loro  ammontare. E' operata, altresi', una
          ritenuta   del   trenta  per  cento  a  titolo  di  imposta
          sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per
          l'uso  o la concessione in uso di attrezzature industriali,
          commerciali  o  scientifiche  che si trovano nel territorio
          dello  Stato.  Ne  sono  esclusi  i  compensi corrisposti a
          stabili   organizzazioni  nel  territorio  dello  Stato  di
          soggetti non residenti.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  51 del gia' citato
          decreto  n.  917  del  1986, come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.  51  [48]   (Determinazione del reddito di lavoro
          dipendente).   - 1. Il  reddito  di  lavoro  dipendente  e'
          costituito  da  tutte  le  somme  e  i  valori in genere, a
          qualunque  titolo  percepiti  nel  periodo d'imposta, anche
          sotto   forma  di  erogazioni  liberali,  in  relazione  al
          rapporto  di  lavoro.  Si considerano percepiti nel periodo
          d'imposta  anche le somme e i valori in genere, corrisposti
          dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
          del   periodo   d'imposta   successivo   a  quello  cui  si
          riferiscono.
              2. Non concorrono a formare il reddito:
                a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
          dal  datore  di  lavoro  o dal lavoratore in ottemperanza a
          disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
          versati  dal  datore  di  lavoro o dal lavoratore ad enti o
          casse   aventi   esclusivamente   fine   assistenziale   in
          conformita'  a  disposizioni di contratto o di accordo o di
          regolamento   aziendale   per   un  importo  non  superiore
          complessivamente  a  lire  7.000.000 fino all'anno 2002 e a
          lire  6.000.000  per  l'anno  2003,  diminuite  negli  anni
          successivi  in  ragione  di  lire 500.000 annue fino a lire
          3.500.000.  Fermi  restando  i suddetti limiti, a decorrere
          dal  1° gennaio  2003  il  suddetto  importo e' determinato
          dalla   differenza  tra  lire  6.500.000  e  l'importo  dei
          contributi  versati,  entro  i valori fissati dalla lettera
          e-ter  del  comma 1  dell'art. 10, ai Fondi integrativi del
          Servizio  sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi
          dell'art.  9  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          502, e successive modificazioni ;
                b) le  erogazioni  liberali  concesse in occasione di
          festivita'  o  ricorrenze alla generalita' o a categorie di
          dipendenti  non  superiori  nel  periodo  d'imposta  a lire
          500.000,   nonche'   i   sussidi  occasionali  concessi  in
          occasione  di  rilevanti esigenze personali o familiari del
          dipendente   e  quelli  corrisposti  a  dipendenti  vittime
          dell'usura  ai  sensi  della  legge 7 marzo 1996, n. 108, o
          ammessi  a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
          danni  conseguenti  a rifiuto opposto a richieste estorsive
          ai  sensi  del  decreto-legge  31 dicembre  1991,  n.  419,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18 febbraio
          1992, n. 172;
                c) le  somministrazioni  di vitto da parte del datore
          di lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente
          dal   datore   di  lavoro  o  gestite  da  terzi,  o,  fino
          all'importo  complessivo  giornaliero  di  lire  10.240, le
          prestazioni  e  le  indennita' sostitutive corrisposte agli
          addetti  ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a
          carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone
          dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
                d) le  prestazioni di servizi di trasporto collettivo
          alla  generalita'  o  a  categorie  di dipendenti; anche se
          affidate   a  terzi  ivi  compresi  gli  esercenti  servizi
          pubblici;
                e) i  compensi  reversibili  di  cui  alle lettere b)
          ed f) del comma 1 dell'art. 50;
                f) l'utilizzazione  delle  opere e dei servizi di cui
          al  comma 1  dell'art.  100  da  parte dei dipendenti e dei
          soggetti indicati nell'art. 12;
                f-bis)  le  somme  erogate  dal datore di lavoro alla
          generalita'  dei dipendenti o a categorie di dipendenti per
          frequenza  di  asili  nido e di colonie climatiche da parte
          dei  familiari  indicati nell'art. 12, nonche' per borse di
          studio a favore dei medesimi familiari;
                g) il  valore  delle  azioni offerte alla generalita'
          dei    dipendenti    per    un    importo   non   superiore
          complessivamente  nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a
          condizione   che  non  siano  riacquistate  dalla  societa'
          emittente  o  dal  datore di lavoro o comunque cedute prima
          che  siano  trascorsi  almeno  tre  anni  dalla percezione;
          qualora  le azioni siano cedute prima del predetto termine,
          l'importo  che  non  ha  concorso  a  formare il reddito al
          momento  dell'acquisto  e'  assoggettato  a  tassazione nel
          periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
                g-bis) (soppressa);
                h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
          all'art.  10  e  alle  condizioni  ivi previste, nonche' le
          erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
          contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
          fronte  delle  spese  sanitarie di cui allo stesso art. 10,
          comma 1,  lettera b).  Gli  importi delle predette somme ed
          erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
                i) le  mance  percepite dagli impiegati tecnici delle
          case  da  gioco  (croupiers) direttamente o per effetto del
          riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
          dell'impresa  nella  misura del 25 per cento dell'ammontare
          percepito nel periodo d'imposta;
                i-bis)    le    quote   di   retribuzione   derivanti
          dall'esercizio,  da parte del lavoratore, della facolta' di
          rinuncia  all'accredito contributivo presso l'assicurazione
          generale  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
          superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
          della  medesima,  per  il  periodo  successivo  alla  prima
          scadenza  utile  per  il  pensionamento di anzianita', dopo
          aver   maturato  i  requisiti  minimi  secondo  la  vigente
          normativa.
                2-bis.  Le  disposizioni  di  cui  alle  lettere g) e
          g-bis)  del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni
          emesse   dall'impresa   con   la   quale   il  contribuente
          intrattiene  il rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse
          da  societa' che direttamente o indirettamente, controllano
          la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate
          dalla   stessa   societa'   che   controlla  l'impresa.  La
          disposizione  di  cui  alla  lettera g-bis)  del comma 2 si
          rende  applicabile  a  condizione che le azioni offerte non
          siano  comunque cedute ne' costituite in garanzia prima che
          siano  trascorsi cinque anni dalla data dell'assegnazione e
          che  il  valore  delle  azioni  assegnate non sia superiore
          complessivamente  nel  periodo  d'imposta alla retribuzione
          lorda  annua  del  dipendente relativa al periodo d'imposta
          precedente.  Qualora  le  azioni  siano  cedute  o  date in
          garanzia  prima  del predetto termine, l'importo che non ha
          concorso  a formare il reddito al momento dell'assegnazione
          concorre   a  formare  il  reddito  ed  e'  assoggettato  a
          tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione
          ovvero  la  costituzione della garanzia. Se il valore delle
          azioni  assegnate  e'  superiore  al  predetto  limite,  la
          differenza   tra   il   valore   delle  azioni  al  momento
          dell'assegnazione  e l'ammontare corrisposto dal dipendente
          concorre a formare il reddito.
              3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
          cui  al  comma 1,  compresi  quelli  dei  beni ceduti e dei
          servizi  prestati  al  coniuge del dipendente o a familiari
          indicati  nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi,
          si  applicano  le disposizioni relative alla determinazione
          del  valore  normale  dei  beni  e  dei  servizi  contenute
          nell'art.  9.  Il  valore  normale  dei  generi  in  natura
          prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato
          in  misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa
          azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare
          il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati
          se  complessivamente  di  importo non superiore nel periodo
          d'imposta   a  lire  500.000;  se  il  predetto  valore  e'
          superiore  al citato limite, lo stesso concorre interamente
          a formare il reddito.
              4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
                a) per   gli   autoveicoli   indicati  nell'art.  54,
          comma 1,   lettere a), c)  e m),  del  decreto  legislativo
          30 aprile  1992,  n.  285,  i  motocicli  e  i  ciclomotori
          concessi  in  uso  promiscuo,  si  assume  il  30 per cento
          dell'importo     corrispondente    ad    una    percorrenza
          convenzionale  di  15  mila chilometri calcolato sulla base
          del   costo  chilometrico  di  esercizio  desumibile  dalle
          tabelle  nazionali  che  l'Automobile  club  d'Italia  deve
          elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare
          al  Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione
          entro  il  31  dicembre,  con effetto dal periodo d'imposta
          successivo,   al   netto   degli   ammontari  eventualmente
          trattenuti al dipendente;
                b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
          per  cento  della  differenza tra l'importo degli interessi
          calcolato  al  tasso ufficiale di sconto vigente al termine
          di  ciascun  anno  e l'importo degli interessi calcolato al
          tasso  applicato  sugli  stessi.  Tale  disposizione non si
          applica   per   i   prestiti   stipulati  anteriormente  al
          1° gennaio  1997,  per quelli di durata inferiore ai dodici
          mesi  concessi,  a seguito di accordi aziendali, dal datore
          di  lavoro  ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in
          cassa   integrazione   guadagni   o  a  dipendenti  vittime
          dell'usura  ai  sensi  della  legge 7 marzo 1996, n. 108, o
          ammessi  a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
          danni  conseguenti  a rifiuto opposto a richieste estorsive
          ai  sensi  del  decreto-legge  31 dicembre  1991,  n.  419,
          convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
          n. 172;
                c) per  i  fabbricati concessi in locazione, in uso o
          in  comodato,  si  assume  la  differenza  tra  la  rendita
          catastale  del  fabbricato  aumentata  di  tutte  le  spese
          inerenti  il  fabbricato  stesso,  comprese le utenze non a
          carico   dell'utilizzatore  e  quanto  corrisposto  per  il
          godimento  del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi
          in   connessione   all'obbligo  di  dimorare  nell'alloggio
          stesso,   si   assume   il  30  per  cento  della  predetta
          differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
          nel  catasto  si  assume  la  differenza  tra il valore del
          canone  di  locazione determinato in regime vincolistico o,
          in   mancanza,  quello  determinato  in  regime  di  libero
          mercato,   e   quanto  corrisposto  per  il  godimento  del
          fabbricato;
                c-bis)  per  i  servizi  di  trasporto ferroviario di
          persone  prestati  gratuitamente, si assume, al netto degli
          ammontari      eventualmente      trattenuti,     l'importo
          corrispondente         all'introito        medio        per
          passeggero/chilometro,  desunto  dal  Conto  nazionale  dei
          trasporti  e  stabilito  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei trasporti, per una percorrenza media
          convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
          al  comma 3,  di  2.600 chilometri. Il decreto del Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei trasporti e' emanato entro il
          31 dicembre  di  ogni  anno  ed  ha  effetto dal periodo di
          imposta  successivo  a  quello in corso alla data della sua
          emanazione.
              5.  Le  indennita'  percepite  per  le  trasferte  o le
          missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
          il  reddito  per  la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
          elevate  a  lire  150.000  per  le trasferte all'estero, al
          netto  delle  spese  di  viaggio e di trasporto; in caso di
          rimborso  delle  spese  di  alloggio,  ovvero  di quelle di
          vitto,  o  di  alloggio  o  vitto  fornito gratuitamente il
          limite  e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
          terzi  in  caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
          di  quelle  di  vitto.  In caso di rimborso analitico delle
          spese   per  trasferte  o  missioni  fuori  del  territorio
          comunale  non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
          spese  documentate  relative  al  vitto,  all'alloggio,  al
          viaggio  e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
          anche   non   documentabili,  eventualmente  sostenute  dal
          dipendente,  sempre  in  occasione  di  dette  trasferte  o
          missioni,  fino  all'importo  massimo  giornaliero  di lire
          30.000,  elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
          Le  indennita'  o  i  rimborsi  di  spese  per le trasferte
          nell'ambito  del  territorio comunale, tranne i rimborsi di
          spese  di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
          vettore, concorrono a formare il reddito.
              6.  Le  indennita'  e  le maggiorazioni di retribuzione
          spettanti    ai    lavoratori    tenuti    per    contratto
          all'espletamento   delle  attivita'  lavorative  in  luoghi
          sempre  variabili  e  diversi,  anche  se  corrisposte  con
          carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
          volo  previste  dalla  legge  o  dal  contratto collettivo,
          nonche'  le  indennita' di cui all'art. 133 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  15 dicembre  1959,  n. 1229,
          concorrono  a  formare  il  reddito nella misura del 50 per
          cento  del  loro  ammontare. Con decreto del Ministro delle
          finanze,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
          lavoratori  e  condizioni  di applicabilita' della presente
          disposizione.
              7.  Le  indennita'  di  trasferimento,  quelle di prima
          sistemazione   e  quelle  equipollenti,  non  concorrono  a
          formare  il  reddito nella misura del 50 per cento del loro
          ammontare  per un importo complessivo annuo non superiore a
          lire   3   milioni  per  i  trasferimenti  all'interno  del
          territorio  nazionale  e  9  milioni  per  quelli fuori dal
          territorio  nazionale  o a destinazione in quest'ultimo. Se
          le  indennita'  in  questione,  con riferimento allo stesso
          trasferimento,  sono corrisposte per piu' anni, la presente
          disposizione  si applica solo per le indennita' corrisposte
          per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
          dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, e
          di  trasporto  delle  cose,  nonche'  le  spese e gli oneri
          sostenuti  dal  dipendente  in  qualita' di conduttore, per
          recesso   dal   contratto   di   locazione   in  dipendenza
          dell'avvenuto   trasferimento  della  sede  di  lavoro,  se
          rimborsate   dal   datore   di   lavoro   e  analiticamente
          documentate,  non  concorrono a formare il reddito anche se
          in   caso   di   contemporanea  erogazione  delle  suddette
          indennita'.
              8.  Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite
          per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
          misura  del  50  per  cento.  Se  per  i  servizi  prestati
          all'estero  dai dipendenti delle amministrazioni statali la
          legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
          maggiorazioni  ad  esse  collegate  concorre  a  formare il
          reddito  la  sola  indennita'  base nella misura del 50 per
          cento. Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero
          comprenda   emolumenti   spettanti  anche  con  riferimento
          all'attivita'   prestata   nel   territorio  nazionale,  la
          riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti
          predetti.  L'applicazione  di  questa  disposizione esclude
          l'applicabilita' di quella di cui al comma 5.
              8-bis.  In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8,
          il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via
          continuativa  e  come  oggetto  esclusivo  del  rapporto da
          dipendenti  che  nell'arco di dodici mesi soggiornano nello
          Stato  estero  per  un  periodo  superiore a 183 giorni, e'
          determinato  sulla  base  delle  retribuzioni convenzionali
          definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
          e  della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 1, del
          decreto-legge  31 luglio  1987,  n.  317,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
              9.  Gli  ammontari  degli  importi  che  ai  sensi  del
          presente  articolo non  concorrono  a formare il reddito di
          lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del   Consiglio   dei   Ministri,   quando   la  variazione
          percentuale  del  valore  medio  dell'indice  dei prezzi al
          consumo  per  le famiglie di operai e impiegati relativo al
          periodo  di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2
          per  cento  rispetto  al  valore  medio del medesimo indice
          rilevato  con  riferimento  allo  stesso  periodo dell'anno
          1998.  A  tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
          ricognizione  della  predetta  percentuale  di  variazione.
          Nella  legge  finanziaria relativa all'anno per il quale ha
          effetto  il  suddetto  decreto  si  fara'  fronte all'onere
          derivante dall'applicazione del medesimo decreto.».
              - Si  riporta  il testo degli articoli 17 e 54 del gia'
          citato  decreto  n.  917  del  1986,  come modificato dalla
          presente legge:
              «Art. 17 [16]  (Tassazione separata). - 1. L'imposta si
          applica separatamente sui seguenti redditi:
                a) trattamento  di fine rapporto di cui all'art. 2120
          del  codice  civile  e  indennita'  equipollenti,  comunque
          denominate,  commisurate alla durata dei rapporti di lavoro
          dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)
          e g)  del  comma 1 dell'art. 50, anche nelle ipotesi di cui
          all'art.  2122  del codice civile; altre indennita' e somme
          percepite  una  volta  tanto in dipendenza della cessazione
          dei  predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso,
          le  somme  risultanti  dalla capitalizzazione di pensioni e
          quelle  attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza
          ai  sensi dell'art. 2125 del codice civile nonche' le somme
          e  i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali
          sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
          procedure    esecutive,    a   seguito   di   provvedimenti
          dell'autorita'  giudiziaria  o di transazioni relativi alla
          risoluzione del rapporto di lavoro;
                a-bis)  le  prestazioni  pensionistiche  di  cui alla
          lettera  h-bis)  del comma 1 dell'art. 50, erogate in forma
          di  capitale,  ad  esclusione  del riscatto della posizione
          individuale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del
          decreto  legislativo  21 aprile  1993,  n.  124, diverso da
          quello   esercitato   a   seguito  di  pensionamento  o  di
          cessazione del rapporto di lavoro per mobilita' o per altre
          cause non dipendenti dalla volonta' delle parti;
                b) emolumenti  arretrati  per  prestazioni  di lavoro
          dipendente  riferibili  ad  anni  precedenti, percepiti per
          effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di
          atti  amministrativi  sopravvenuti  o  per  altre cause non
          dipendenti  dalla volonta' delle parti, compresi i compensi
          e le indennita' di cui al comma 1 dell'art. 50 e al comma 2
          dell'art. 49;
                c) indennita'   percepite   per   la  cessazione  dei
          rapporti  di  collaborazione  coordinata e continuativa, di
          cui  al  comma 2 dell'art. 53, se il diritto all'indennita'
          risulta  da  atto  di  data  certa anteriore all'inizio del
          rapporto  nonche',  in  ogni  caso,  le  somme  e  i valori
          comunque  percepiti, al netto delle spese legali sostenute,
          anche  se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure
          esecutive,   a   seguito  di  provvedimenti  dell'autorita'
          giudiziaria  o di transazioni relativi alla risoluzione dei
          rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
                c-bis)  l'indennita'  di mobilita' di cui all'art. 7,
          comma 5,  della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento
          di   integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1-bis  del
          decreto-legge  10 giugno  1994,  n.  357,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   8 agosto   1994,  n.  489,
          corrisposti anticipatamente;
                d) indennita'   per  la  cessazione  di  rapporti  di
          agenzia delle persone fisiche e delle societa' di persone;
                e) indennita' percepite per la cessazione da funzioni
          notarili;
                f) indennita' percepite da sportivi professionisti al
          termine   dell'attivita'  sportiva  ai  sensi  del  settimo
          comma dell'art.  4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non
          rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a);
                g) plusvalenze,  compreso  il  valore  di avviamento,
          realizzate  mediante  cessione  a titolo oneroso di aziende
          possedute  da  piu'  di cinque anni e redditi conseguiti in
          dipendenza  di  liquidazione, anche concorsuale, di imprese
          commerciali esercitate da piu' di cinque anni;
                g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1
          dell'art.  67  realizzate  a  seguito  di cessioni a titolo
          oneroso    di   terreni   suscettibili   di   utilizzazione
          edificatoria  secondo  gli strumenti urbanistici vigenti al
          momento della cessione;
                g-ter)    corrispettivi    di    cui   all'art.   54,
          comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione;
                h) indennita'  per  perdita dell'avviamento spettanti
          al  conduttore  in  caso  di  cessazione della locazione di
          immobili  urbani  adibiti  ad  usi  diversi  da  quello  di
          abitazione   e  indennita'  di  avviamento  delle  farmacie
          spettanti al precedente titolare;
                i) indennita'  spettanti  a  titolo  di risarcimento,
          anche  in  forma  assicurativa, dei danni consistenti nella
          perdita di redditi relativi a piu' anni;
                l) redditi  compresi  nelle  somme  attribuite  o nel
          valore  normale  dei  beni assegnati ai soci delle societa'
          indicate  nell'art.  5  nei  casi  di recesso, esclusione e
          riduzione  del  capitale  o agli eredi in caso di morte del
          socio,   e  redditi  imputati  ai  soci  in  dipendenza  di
          liquidazione,  anche concorsuale, delle societa' stesse, se
          il  periodo  di  tempo intercorso tra la costituzione della
          societa'  e la comunicazione del recesso o dell'esclusione,
          la  deliberazione  di  riduzione del capitale, la morte del
          socio  o  l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque
          anni;
                m) (abrogata);
                n) redditi  compresi nelle somme o nel valore normale
          dei  beni  attribuiti  alla  scadenza  dei  contratti e dei
          titoli  di  cui  alle  lettere a), b), f)  e g) del comma 1
          dell'art.  44,  quando  non  sono  soggetti a ritenuta alla
          fonte  a  titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il
          periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a
          cinque anni;
                n-bis)  somme  conseguite  a  titolo  di  rimborso di
          imposte  o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i
          quali  si  e' fruito della detrazione in periodi di imposta
          precedenti.  La  presente  disposizione non si applica alle
          spese  rimborsate  di cui all'art. 15, comma 1, lettera c),
          quinto e sesto periodo.
              2.  I  redditi  indicati  alle  lettere  da g) a n) del
          comma 1   sono   esclusi   dalla   tassazione  separata  se
          conseguiti  da societa' in nome collettivo o in accomandita
          semplice;  se  conseguiti da persone fisiche nell'esercizio
          di   imprese  commerciali,  sono  tassati  separatamente  a
          condizione  che  ne sia fatta richiesta nella dichiarazione
          dei  redditi  relativa  al  periodo  di  imposta  al  quale
          sarebbero   imputabili   come  componenti  del  reddito  di
          impresa.
              3.  Per  i redditi indicati alle lettere da d) a f) del
          comma 1  e  per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis)
          non  conseguiti  nell'esercizio  di  imprese commerciali il
          contribuente  ha facolta' di non avvalersi della tassazione
          separata    facendolo    constare    espressamente    nella
          dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in
          cui  e'  avvenuta  o  ha  avuto inizio la percezione. Per i
          redditi  indicati  alle  lettere a), b), c)  e  c-bis)  del
          comma 1  gli  uffici  provvedono  a  iscrivere  a  ruolo le
          maggiori  imposte  dovute  con le modalita' stabilite negli
          articoli 19 e 21 ovvero facendo concorrere i redditi stessi
          alla  formazione  del  reddito complessivo dell'anno in cui
          sono  percepiti,  se  cio'  risulta  piu' favorevole per il
          contribuente.».
              «Art.   54   (Determinazione   del  reddito  di  lavoro
          autonomo). - 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti
          e   professioni   e'   costituito   dalla   differenza  tra
          l'ammontare  dei  compensi  in denaro o in natura percepiti
          nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione
          agli  utili,  e  quello  delle  spese sostenute nel periodo
          stesso  nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo
          quanto  stabilito  nei  successivi  commi.  I compensi sono
          computati   al   netto   dei   contributi  previdenziali  e
          assistenziali  stabiliti  dalla legge a carico del soggetto
          che li corrisponde.
              1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze e
          le  minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili
          e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se:
                a) sono   realizzate   mediante   cessione  a  titolo
          oneroso;
                b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in
          forma  assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei
          beni;
                c) i  beni  vengono  destinati al consumo personale o
          familiare  dell'esercente  l'arte  o  la  professione  o  a
          finalita' estranee all'arte o professione.
              1-ter.  Si  considerano  plusvalenza  o minusvalenza la
          differenza,  positiva  o  negativa,  tra il corrispettivo o
          l'indennita'  percepiti e il costo non ammortizzato ovvero,
          in  assenza  di  corrispettivo, la differenza tra il valore
          normale del bene e il costo non ammortizzato.
              1-quater.   Concorrono   a   formare   il   reddito   i
          corrispettivi   percepiti   a  seguito  di  cessione  della
          clientela  o  di  elementi  immateriali comunque riferibili
          all'attivita' artistica o professionale.
              2.  Per  i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o
          professione,  esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di
          antiquariato  o  da  collezione  di  cui  al  comma 5, sono
          ammesse  in  deduzione  quote  annuali  di ammortamento non
          superiori  a  quelle  risultanti dall'applicazione al costo
          dei  beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni
          omogenei,  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze.  E'
          tuttavia  consentita la deduzione integrale, nel periodo di
          imposta  in  cui  sono  state  sostenute,  delle  spese  di
          acquisizione  di beni strumentali il cui costo unitario non
          sia  superiore a 1 milione di lire. La deduzione dei canoni
          di  locazione  finanziaria  di  beni  mobili  e'  ammessa a
          condizione  che  la  durata del contratto non sia inferiore
          alla  meta'  del  periodo di ammortamento corrispondente al
          coefficiente   stabilito  nel  predetto  decreto.  Per  gli
          immobili    strumentali   per   l'esercizio   dell'arte   o
          professione  utilizzati  in  base  a contratto di locazione
          finanziaria  e'  ammesso  in deduzione un importo pari alla
          rendita  catastale.  I  canoni  di locazione finanziaria di
          beni  mobili  sono deducibili nel periodo di imposta in cui
          maturano.   Le   spese  relative  all'ammodernamento,  alla
          ristruttura-zione  e  alla  manutenzione  straordinaria  di
          immobili  utilizzati  nell'esercizio  di arti e professioni
          sono  deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in
          cui sono sostenute e nei quattro successivi.
              3.  Le  spese  relative  all'acquisto  di  beni  mobili
          diversi   da   quelli   indicati   nel   comma 4,   adibiti
          promiscuamente  all'esercizio  dell'arte  o  professione  e
          all'uso   personale   o  familiare  del  contribuente  sono
          ammortizzabili,  o  deducibili  se il costo unitario non e'
          superiore  a  1  milione  di  lire, nella misura del 50 per
          cento;  nella  stessa  misura  sono  deducibili i canoni di
          locazione  anche  finanziaria  e  di  noleggio  e  le spese
          relativi   all'impiego  di  tali  beni.  Per  gli  immobili
          utilizzati  promiscuamente  e' deducibile una somma pari al
          50  per  cento della rendita catastale, anche se utilizzati
          in  base  a  contratto di locazione finanziaria, ovvero una
          somma  pari  al  50  per  cento  del canone di locazione, a
          condizione  che  il  contribuente non disponga nel medesimo
          comune    di    altro   immobile   adibito   esclusivamente
          all'esercizio  dell'arte o professione. Nella stessa misura
          sono  deducibili  le  spese  per  i servizi relativi a tali
          immobili   nonche'   quelle   relative  all'ammodernamento,
          ristrutturazione   e   manutenzione   straordinaria   degli
          immobili utilizzati.
              3-bis.  Le quote di ammortamento, i canoni di locazione
          finanziaria   o  di  noleggio  e  le  spese  di  impiego  e
          manutenzione  relativi  ad apparecchiature terminali per il
          servizio  radiomobile  pubblico  terrestre di comunicazione
          soggette  alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa
          al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
          n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.
              4.  [Non  sono  deducibili  le quote di ammortamento, i
          canoni  di  locazione  anche finanziaria o di noleggio e le
          spese  di  impiego,  custodia  e manutenzione relativi agli
          aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto,
          ai  motocicli  con  motore  di  cilindrata  superiore a 350
          centimetri   cubici   e  alle  autovetture  ed  autoveicoli
          indicati  nell'art.  54,  comma 1, lettere a), c) e m), del
          decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, con motore di
          cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore
          diesel  di  cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici.
          Per  i ciclomotori, nonche' per i motocicli, le autovetture
          o autoveicoli di cilindrata non superiore a quella indicata
          nel  periodo  precedente,  la  deduzione  e'  ammessa nella
          misura del 50 per cento e limitatamente a un solo automezzo
          o,  nel  caso di esercizio dell'arte o professione in forma
          associata  o  da  parte  di  societa'  semplici,  a un solo
          automezzo per ciascun associato o socio].
              5.  Le  spese  relative  a  prestazioni alberghiere e a
          somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi
          sono   deducibili   per  un  importo  complessivamente  non
          superiore  al  2  per  cento  dell'ammontare  dei  compensi
          percepiti  nel  periodo  di imposta. Le predette spese sono
          integralmente  deducibili  se sostenute dal committente per
          conto  del  professionista  e  da  questi  addebitate nella
          fattura.  Le  spese  di  rappresentanza sono deducibili nei
          limiti  dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo
          di  imposta.  Sono  comprese  nelle spese di rappresentanza
          anche  quelle  sostenute per l'acquisto o l'importazione di
          oggetti  di arte, di antiquariato o da collezione, anche se
          utilizzati  come beni strumentali per l'esercizio dell'arte
          o  professione,  nonche'  quelle sostenute per l'acquisto o
          l'importazione  di beni destinati ad essere ceduti a titolo
          gratuito;  le spese di partecipazione a convegni, congressi
          e  simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse
          quelle  di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura
          del 50 per cento del loro ammontare.
              6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si
          comprendono,  salvo  il  disposto  di  cui al comma 6-bis),
          anche le quote delle indennita' di cui alle lettere a) e c)
          del  comma 1  dell'art. 17 maturate nel periodo di imposta.
          Le  spese  di  vitto  e alloggio sostenute per le trasferte
          effettuate  fuori  dal  territorio  comunale dai lavoratori
          dipendenti   degli   esercenti   arti  e  professioni  sono
          deducibili  nelle misure previste dal comma 1-ter dell'art.
          95.
              6-bis.  Non  sono  ammesse  deduzioni per i compensi al
          coniuge,  ai  figli, affidati o affiliati, minori di eta' o
          permanentemente  inabili al lavoro, nonche' agli ascendenti
          dell'artista  o  professionista ovvero dei soci o associati
          per  il  lavoro  prestato  o  l'opera  svolta nei confronti
          dell'artista  o  professionista  ovvero  della  societa'  o
          associazione.  I  compensi  non  ammessi  in  deduzione non
          concorrono   a   formare   il   reddito   complessivo   dei
          percipienti.
              7. ... .
              8.  I  redditi  indicati  alla  lettera b)  del comma 2
          dell'art. 53 sono costituiti dall'ammontare dei proventi in
          denaro  o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche
          sotto  forma  di  partecipazione agli utili, ridotto del 25
          per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese; le
          partecipazioni  agli  utili  e  le  indennita'  di cui alle
          lettere c), d),  ed e)  costituiscono  reddito per l'intero
          ammontare  percepito  nel  periodo  di  imposta.  I redditi
          indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti
          dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti
          nel  periodo  di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo
          di deduzione forfettaria delle spese.
              8-bis.  In  deroga  al  principio  della determinazione
          analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di
          cooperazione  dei volontari e dei cooperanti e' determinata
          sulla  base  dei compensi convenzionali fissati annualmente
          con  decreto  del Ministero degli affari esteri di concerto
          con  il  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali,
          indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del
          contratto   purche'   stipulato   da   organizzazione   non
          governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'art. 28 della
          legge 26 febbraio 1987, n. 49.».
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 27 luglio
          2000,  n.  212  (Disposizioni  in  materia  di  statuto dei
          diritti del contribuente):
              «Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
          1.   Salvo   quanto   previsto  dall'art.  1,  comma 2,  le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente  ai tributi periodici le modifiche introdotte
          si   applicano   solo   a  partire  dal  periodo  d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono.
              2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
          prevedere  adempimenti  a  carico  dei  contribuenti la cui
          scadenza  sia  fissata anteriormente al sessantesimo giorno
          dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
          provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
              3.  I  termini  di  prescrizione e di decadenza per gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».
              - Si  riporta  il testo del comma 10, dell'art. 165 del
          gia' citato decreto n. 917 del 1986:
              «10.  Nel  caso  in  cui il reddito prodotto all'estero
          concorra   parzialmente   alla   formazione   del   reddito
          complessivo,  anche  l'imposta  estera va ridotta in misura
          corrispondente.».
              - Si riporta il testo del comma 8-bis, dell'art. 51 del
          gia' citato decreto n. 917 del 1986:
              «8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8,
          il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via
          continuativa  e  come  oggetto  esclusivo  del  rapporto da
          dipendenti  che  nell'arco di dodici mesi soggiornano nello
          Stato  estero  per  un  periodo  superiore a 183 giorni, e'
          determinato  sulla  base  delle  retribuzioni convenzionali
          definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
          e  della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 1, del
          decreto-legge  31 luglio  1987,  n.  317,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.».
              L'art.  188  del  gia'  citato decreto n. 917 del 1986,
          abrogato dalla presente legge, recava:
              «Art. 188.  Campione d'Italia.»
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  13  della  legge
          27 dicembre  1997,  n.  449  (Misure per la stabilizzazione
          della  finanza  pubblica.),  come modificato dalla presente
          legge:
              «Art. 13 (Disposizioni in favore di soggetti colpiti da
          calamita). - 1. (abrogato);
              2.   L'esclusione  dal  concorso  alla  formazione  del
          reddito  imponibile  ai fini dell'imposta sul reddito delle
          persone  fisiche,  disposta  dall'art.  3, comma 2-bis, del
          decreto-legge  30 dicembre  1985,  n.  791, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 28 febbraio 1986, n. 46, per i
          contributi  assistenziali e previdenziali, relativamente ai
          quali e' stata prevista la sospensione, deve intendersi nel
          senso   che   opera  anche  per  la  quota  dei  contributi
          assistenziali  e  previdenziali  a  carico  dei  lavoratori
          dipendenti,  per  i  quali  e' stato concesso l'esonero dal
          pagamento   ai  sensi  dell'art.  4,  comma 1-septies,  del
          decreto-legge   3 aprile  1985,  n.  114,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211.
              3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 1,  2,  3  e 4
          dell'art.  1  si  applicano  anche alle spese sostenute nei
          periodi   di  imposta  relativi  agli  anni  1996  e  1997,
          limitatamente  agli  interventi  effettuati in seguito agli
          eventi  sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e
          Calabria  nell'anno  1996  per  il  ripristino delle unita'
          immobiliari  per  le  quali  e' stata emanata in seguito al
          sisma  ordinanza  di  inagibilita'  da  parte dei comuni di
          pertinenza,  ovvero  che  risultino inagibili sulla base di
          apposite  certificazioni del Commissario delegato nominato,
          con  ordinanza  del  Ministro  per  il  coordinamento della
          protezione   civile,  ai  sensi  dell'art.  5  della  legge
          24 febbraio 1992, n. 225.
              4.    Il   termine   previsto   dall'art.   3-bis   del
          decreto-legge  12 novembre  1996,  n.  576, convertito, con
          modificazioni,   dalla  legge  31 dicembre  1996,  n.  677,
          recante  "Interventi  urgenti  a  favore delle zone colpite
          dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996",
          e' prorogato al 31 dicembre 1998.».
              -  L'art.  11  della  legge  18 febbraio  1999,  n.  28
          (Disposizioni   in  materia  tributaria,  di  funzionamento
          dell'Amministrazione  finanziaria  e  di revisione generale
          del catasto), abrogato dalla presente legge, recava:
              «Art.  11 (Deducibilita'  di  imposte  e contributi non
          pagati per differimento di termini).».
              -   L'art.  28  della  legge  13 maggio  1999,  n.  133
          (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione
          e  federalismo  fiscale),  abrogato  dalla  presente legge,
          recava:
              «Art. 28 (Disposizioni interpretative).».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 3 del decreto-legge
          30 dicembre   1985,   n.  791,  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,   dalla   legge   28 febbraio  1986,  n.  46
          (Provvedimenti  urgenti  in  materia  di  opere  e  servizi
          pubblici,  nonche' di calamita' naturali.), come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.   3.   -   1.  Al  comma 1-bis  dell'art.  4  del
          decreto-legge   3 aprile   1985,  n.  114,  convertito  con
          modificazioni  nella  legge  30 maggio  1985,  n. 211, sono
          soppresse  le  seguenti parole: "nei confronti dei soggetti
          che  hanno  subito  ritenute  fino  alla data di entrata in
          vigore del presente decreto.".
              2. ....
              2-bis. (Abrogato).».
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 27 luglio
          2000,  n.  212  (Disposizioni  in  materia  di  statuto dei
          diritti del contribuente):
              «Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
          1.   Salvo   quanto   previsto  dall'art.  1,  comma 2,  le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente  ai tributi periodici le modifiche introdotte
          si   applicano   solo   a  partire  dal  periodo  d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono.
              2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
          prevedere  adempimenti  a  carico  dei  contribuenti la cui
          scadenza  sia  fissata anteriormente al sessantesimo giorno
          dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
          provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
              3.  I  termini  di  prescrizione e di decadenza per gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».
              -  Per  l'art.  73  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si vedano i riferimenti
          normativi all'art. 35.
              - Si  riporta  il testo del comma 4, dell'art. 14 della
          legge  24 dicembre  1993,  n. 537 (Interventi correttivi di
          finanza pubblica.):
              «4.  Nelle  categorie  di  reddito  di  cui all'art. 6,
          comma 1,   del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se
          in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti
          o  attivita'  qualificabili  come illecito civile, penale o
          amministrativo   se  non  gia'  sottoposti  a  sequestro  o
          confisca   penale.  I  relativi  redditi  sono  determinati
          secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria.».
              - Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 6 del gia'
          citato decreto n. 917 del 1986:
              «1.  I singoli redditi sono classificati nelle seguenti
          categorie: a)  redditi fondiari; b) redditi di capitale; c)
          redditi   di   lavoro   dipendente; d)  redditi  di  lavoro
          autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi.».