IL DIRETTORE GENERALE dei farmaci e dispositivi medici Visto il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione della direttiva n. 98/8/CE del Consiglio, del 16 febbraio 1998, in materia di immissione sul mercato di biocidi; Visto, in particolare, l'allegato IV del decreto legislativo n. 174/2000, nel quale sono elencati i tipi di biocidi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e le relative descrizioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1998, n. 392, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di revisione, di cui all'art. 16, paragrafo 2, della direttiva sopra indicata, ed in particolare l'art. 6 del regolamento medesimo; Visto il regolamento (CE) n. 2032/2003 del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma di revisione, di cui all'art. 16, paragrafo 2, della direttiva citata, e successive modifiche ed integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 4 del regolamento (CE) n. 2032/2003 recante disposizioni sulla omessa iscrizione dei principi attivi; Visto L'Allegato I del regolamento (CE) n. 2032/2003, contenente l'elenco dei principi attivi esistenti che sono stati identificati a norma dell'art. 3, paragrafo 1 o dell'art. 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1896/2000 o per i quali sono state fornite informazioni equivalenti in una notificazione presentata in forza dell'art. 4, paragrafo 1 del medesimo; Visto l'Allegato II del regolamento (CE) n. 2032/2003, contenente l'elenco dei principi attivi notificati per i diversi tipi di biocidi; Visto l'Allegato III del regolamento (CE) n. 2032/2003, contenente l'elenco dei principi attivi esistenti identificati ma non notificati; Visto l'Allegato VII del regolamento (CE) n. 2032/2003, contenente l'elenco dei principi attivi esistenti non identificati prima del 28 marzo 2002 ma che possono rimanere in commercio fino al 1° settembre 2006; Considerato che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2032/2003, e' vietata l'immissione sul mercato dei prodotti biocidi contenenti principi attivi non compresi nell'Allegato I del medesimo regolamento, come da avviso riportato nel «Comunicato concernente la pubblicazione del regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione del 4 novembre 2003», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 1° marzo 2004, n. 50; Ritenuto di dover procedere alla formale revoca delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici la cui immissione in commercio era gia' vietata dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2032/2003; Considerato che il regolamento (CE) n. 2032/2003, all'art. 4, paragrafo 2, fissa al 1° settembre 2006 la data a decorrere dalla quale gli Stati membri revocano le autorizzazioni esistenti per i prodotti biocidi contenenti i principi attivi di cui all'Allegato III e VII, e garantiscono che i prodotti biocidi contenenti i suddetti principi attivi non vengano immessi sul mercato; Considerato che il medesimo paragrafo dell'art. 4, estende la suddetta previsione anche ai prodotti contenenti un principio attivo non notificato per lo specifico tipo di biocida al quale i prodotti appartengono; Ritenuto di dover procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio relative ai presidi medico-chirurgici contenenti i principi attivi che, in base al regolamento (CE) n. 2032/2003 non possono rimanere sul mercato dopo il 1° settembre 2006; Ritenuto di dover escludere dalla suddetta revoca i presidi medico-chirurgici contenenti quei principi attivi che, in base ad un progetto di regolamento della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 2032/2003, verrebbero eliminati dagli Allegati III e VII del regolamento (CE) n. 2032/2003, nonche' i presidi medico-chirurgici che contengono quei principi attivi, che sulla base del suddetto progetto, risultano notificati per i tipi di biocidi ai quali i presidi in questione appartengono; Vista la domanda di proroga del periodo stabilito all'art. 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2032/2003, avanzata, ai sensi dell'art. 4bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2032/2003, dall'Italia in data 11 luglio 2006, al fine di consentire l'impiego di prodotti contenenti il principio attivo «Temefos» N. CAS 3383-96-8, dopo la data del 1° settembre 2006; Considerato, in particolare, che la suddetta domanda di «uso essenziale», riguarda l'impiego del principio attivo Temefos nei presidi medico-chirurgici appartenenti al tipo di biocida n. 18 «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi»; Considerato che per alcuni presidi medico-chirurgici e' in corso il procedimento di modifica della composizione, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 392/98, teso a sostituire i principi attivi in essi contenuti con altri principi attivi regolarmente notificati per il tipo di biocida al quale appartengono i presidi in questione; Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 174/2000, non costituiscono immissione sul mercato il trasferimento e il magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonche' il trasferimento e il magazzinaggio ai fini della eliminazione di un biocida; Considerato che l'impiego presso terzi di prodotti biocidi da parte di operatori professionali e' da ritenere equivalente ad un atto di cessione a terzi del prodotto utilizzato; Decreta: Art. 1. 1. Sono revocate, a tutti gli effetti di legge, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici contenenti principi attivi non compresi nell'Allegato I del regolamento (CE) n. 2032/2003. 2. Per i prodotti biocidi contenenti principi attivi non compresi nell'Allegato I del regolamento (CE) n. 2032/2003, appartenenti a tipi di biocidi la cui commercializzazione non e' soggetta ad alcun regime autorizzativo, e' confermato il divieto di immissione sul mercato, gia' decorrente dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2032/2003.