Art. 2. 1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici contenenti principi attivi di cui all'Allegato III e VII, del regolamento (CE) n. 2032/2003, sono revocate a decorrere dal 1° settembre 2006. A decorrere dalla medesima data i presidi medico-chirurgici revocati non possono piu' essere immessi sul mercato ne' vi possono essere piu' mantenuti. 2. A decorrere dal 1° settembre 2006, i prodotti, attualmente di libera vendita, rientranti nei tipi di biocidi di cui all'Allegato IV, del decreto legislativo n. 174/2000, contenenti i principi attivi di cui all'Allegato III e VII, del regolamento (CE) n. 2032/2003, non possono piu' essere immessi sul mercato, ne' vi possono essere piu' mantenuti.