Art. 2.
  1.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei  presidi
medico-chirurgici  contenenti principi attivi di cui all'Allegato III
e  VII,  del regolamento (CE) n. 2032/2003, sono revocate a decorrere
dal  1° settembre  2006.  A  decorrere  dalla medesima data i presidi
medico-chirurgici  revocati  non  possono  piu'  essere  immessi  sul
mercato ne' vi possono essere piu' mantenuti.
  2.  A  decorrere  dal 1° settembre 2006, i prodotti, attualmente di
libera  vendita,  rientranti  nei tipi di biocidi di cui all'Allegato
IV, del decreto legislativo n. 174/2000, contenenti i principi attivi
di cui all'Allegato III e VII, del regolamento (CE) n. 2032/2003, non
possono  piu'  essere immessi sul mercato, ne' vi possono essere piu'
mantenuti.