Art. 3.
  1.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei  presidi
medico-chirurgici,  che  contengono  un  principio  attivo che non e'
stato  notificato  per il tipo di biocida al quale i presidi medesimi
appartengono,   secondo   quanto   indicato   nell'Allegato   II  del
regolamento   (CE)  n.  2032/2003,  sono  revocate  a  decorrere  dal
1° settembre   2006.  A  decorrere  dalla  medesima  data  i  presidi
medico-chirurgici  revocati  non  possono  piu'  essere  immessi  sul
mercato, ne' vi possono essere piu' mantenuti.
  2.   A   decorrere   dal  1° settembre  2006  i  prodotti  biocidi,
attualmente di libera vendita, che contengono un principio attivo che
non  e'  stato  notificato per il tipo di biocida al quale i prodotti
medesimi  appartengono,  secondo quanto indicato nell'Allegato II del
regolamento  (CE)  n.  2032/2003, non possono piu' essere immessi sul
mercato, ne' vi possono essere piu' mantenuti.