Art. 3. 1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici, che contengono un principio attivo che non e' stato notificato per il tipo di biocida al quale i presidi medesimi appartengono, secondo quanto indicato nell'Allegato II del regolamento (CE) n. 2032/2003, sono revocate a decorrere dal 1° settembre 2006. A decorrere dalla medesima data i presidi medico-chirurgici revocati non possono piu' essere immessi sul mercato, ne' vi possono essere piu' mantenuti. 2. A decorrere dal 1° settembre 2006 i prodotti biocidi, attualmente di libera vendita, che contengono un principio attivo che non e' stato notificato per il tipo di biocida al quale i prodotti medesimi appartengono, secondo quanto indicato nell'Allegato II del regolamento (CE) n. 2032/2003, non possono piu' essere immessi sul mercato, ne' vi possono essere piu' mantenuti.