Art. 5.
  1.  Sono  provvisoriamente  esclusi  dall'applicazione dell'art. 2,
comma 1,  i  presidi medico-chirurgici contenenti il principio attivo
«Temefos»  N.CAS  3383-96-8  appartenenti  al  tipo di biocida n. 18,
«Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri
artropodi»,  i  quali, pertanto, possono rimanere sul mercato dopo il
1° settembre 2006.