Art. 5. 1. Sono provvisoriamente esclusi dall'applicazione dell'art. 2, comma 1, i presidi medico-chirurgici contenenti il principio attivo «Temefos» N.CAS 3383-96-8 appartenenti al tipo di biocida n. 18, «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», i quali, pertanto, possono rimanere sul mercato dopo il 1° settembre 2006.