Art. 6.
  1.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei  presidi
medico-chirurgici  per  i  quali,  alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  e' stata presentata una domanda di modifica della
composizione,  ai  sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  392/1998, tesa a sostituire il principio o i principi
attivi  precedentemente  autorizzati  con  uno o piu' principi attivi
inseriti  nell'Allegato  II  del regolamento (CE) n. 2032/2003 per lo
specifico  tipo  di biocida al quale i presidi appartengono, non sono
soggette a revoca.
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal comma 1, a decorrere dal
1° settembre  2006,  i  presidi  medico  chirugici, per i quali e' in
corso  la  suddetta  modifica  di  composizione,  non  possono essere
immessi  o  mantenuti  sul  mercato  con  la composizione attualmente
autorizzata.