Art. 6. 1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stata presentata una domanda di modifica della composizione, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 392/1998, tesa a sostituire il principio o i principi attivi precedentemente autorizzati con uno o piu' principi attivi inseriti nell'Allegato II del regolamento (CE) n. 2032/2003 per lo specifico tipo di biocida al quale i presidi appartengono, non sono soggette a revoca. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, a decorrere dal 1° settembre 2006, i presidi medico chirugici, per i quali e' in corso la suddetta modifica di composizione, non possono essere immessi o mantenuti sul mercato con la composizione attualmente autorizzata.