Art. 8.
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dagli  articoli 4,  5 e 6, a
decorrere dal 1° settembre 2006 e' vietato l'impiego presso terzi, da
parte   di   operatori   professionali,  dei  prodotti  di  cui  agli
articoli 1, 2 e 3.